NULLITA’ DEL LICENZIAMENTO PER INIDONEITA’ FISICA E APPLICABILITA’ DELLA TUTELA REINTEGRATORIA PREVISTA AL COMMA 4 ART. 18 LEGGE 300/70 – Trib. Roma 30.07.2013 n. 92327

toga Salerno

NULLITA’ DEL LICENZIAMENTO PER INIDONEITA’ FISICA E APPLICABILITA’ DELLA TUTELA REINTEGRATORIA PREVISTA AL COMMA 4 ART.  18 LEGGE 300/70 

Il Tribunale di Roma, Sezione lavoro, in persona del Dott. Selmi, ha affrontato la questione relativa alla nullità del licenziamento intimato per motivo oggettivo consistente nell’inidoneità fisica o psichica del lavoratore.

Nel caso in commento, il ricorrente, con ricorso ex legge 92/2012 conveniva in giudizio la società datrice chiedendo l’annullamento del licenziamento intimatogli per giustificato motivo oggettivo in considerazione della presunta inidoneità fisica dello stesso dedotta dalla società datrice.

Il ricorrente deduceva, in particolare, di essere stato precedentemente licenziato dalla stessa società convenuta, peraltro con le medesime motivazioni, e che su tale precedente licenziamento si era già pronunciato il Tribunale di Roma che aveva dichiarato l’illegittimità dello stesso.

Il Giudice del lavoro ha affermato che nel caso in cui il licenziamento sia susseguente ad una pronuncia giudiziale dichiarativa dell’illegittimità di un precedente licenziamento e di reintegra nel posto del lavoro, un eventuale nuovo atto di recesso dovrà obbligatoriamente essere fondato su circostanze nuove e sopravvenute non essendo sufficiente ribadire il permanere dell’attualità delle situazioni di fatto  precedenti.

Ciò affermato, il Giudice ha dichiarato la nullità del licenziamento impugnato e, in ordine alle conseguenze sanzionatorie, ha ritenuto che l’omessa allegazione di un giustificato motivo oggettivo diverso ed autonomo o comunque ulteriore rispetto a quanto era stato già accertato non possa che determinare la fattispecie più grave della manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento del giustificato motivo oggettivo che ai sensi dell’art. 18, comma 7, legge 300/70 determina l’applicabilità comma 4 dello stesso articolo, ossia la tutela reintegratoria e risarcitoria.

Rispetto alla indennità risarcitoria ha inoltre specificato che: “l’indennità risarcitoria sarà comunque dovuta dalla data del licenziamento sino a quella della reintegra. Deve infatti ritenersi, come sostenuto da autorevole dottrina e come già affermato da questo stesso Giudice, che l’indennità risarcitoria ex art. 18. Comma 4, l. n. 300/70, limitata da tale norma nel suo massimo a 12 mensilità copra, in realtà, solo il periodo che va dal licenziamento alla presente pronuncia giudiziale di reintegrazione, ma non il periodo successivo sino alla effettiva reintegra da parte del datore di lavoro. All’emissione del presente ordine di reintegra consegue infatti, direttamente ed automaticamente, il ripristino del rapporto contrattuale tra le parti e l’obbligo retributivo del datore di lavoro –  non soggetto quest’ultimo, naturalmente, al limite massimo delle 12 mensilità, imposto dall’art. 18, comma 4, della l. n. 300/70 alla sola indennità risarcitoria.”

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