SUCCESSIONE NEGLI APPALTI DI CALL-CENTER: NON SUSSISTE L’OBBLIGO DI ACCETTARE L’ASSUNZIONE PRESSO IL NUOVO APPALTATORE E IL LAVORATORE PUO’ SEMPRE IMPUGNARE IL RECESSO – Tribunale di Roma, Ordinanza n. 41616 del 15.05.2020, Est. Dott.ssa Pucci – A.G, D.S, G.A., G.T., G.K., A.G. (Avv. Michelangelo Salvagni) c. C. S.p.A. (Avv.ti Fabrizio Daverio e Salvatore Florio)

bilancia-giustizia

In caso di successione di appalti nei call center, il dipendente può sempre impugnare il recesso del cedente in quanto la clausola sociale di cui alla disciplina speciale del 2016 e del CCNL Telecomunicazioni va interpretata come ulteriore tutela, che non esclude ma si aggiunge, a quella apprestata a favore del lavoratore nei confronti del datore di lavoro che ha intimato il licenziamento. 

Con pronuncia del 15.05.2020, il Tribunale di Roma ha accolto il ricorso ex art. 1, comma 48, L. 92/2012, presentato da sei dipendenti di una nota società che si occupa di servizi call center (che vanta alle proprie dipendenze circa 7000 lavoratori), condannando parte datoriale a reintegrarli nel posto di lavoro precedentemente occupato, nonché al pagamento di 10 mensilità di retribuzione globale di fatto, oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.

La vicenda giudiziaria presenta almeno tre profili di notevole interesse, in particolare: a) il difetto di legittimazione passiva sollevato dalla società convenuta sul presupposto che il rapporto di lavoro dei dipendenti fosse continuato ex lege con l’appaltatore subentrante; b) conseguentemente, l’inapplicabilità al caso di specie della cd. clausola sociale e la corretta interpretazione delle norme di cui all’art. 1, comma 10, L n. 11/2016 e art. 53 del CCNL Telecomunicazioni; c) l’illegittimità del licenziamento collettivo per violazione dei criteri di scelta di cui all’art. 5 L. 223/91.

Con riguardo ai primi due aspetti – che di seguito verranno trattati congiuntamente – è meritevole di approfondimento la questione relativa alla corretta interpretazione della normativa del cambio appalto e della cd. clausola sociale nel settore Telecomunicazioni (art. 1, comma 10, legge n. 11/2021 e art. 53 del CCNL Telecomunicazioni), avendo la società convenuta sollevato il difetto di legittimazione passiva sul presupposto che i rapporti di lavoro fossero, in virtù delle disposizioni sopra richiamate, continuati ex lege con l’appaltatore subentrante.

Il Tribunale di Roma ha disatteso l’eccezione sollevata dalla società resistente affermando che: “la normativa richiamata dalla convenuta, al pari della clausola sociale, non prevede dunque alcuna successione ex lege, né alcun obbligo dei dipendenti interessati dal cambio appalto di seguire la commessa, bensì l’attribuzione di un’ulteriore tutela che, come chiarito dalla S.C., non esclude, ma si aggiunge, a quella apprestata a favore del lavoratore nei confronti del datore di lavoro che ha intimato il licenziamento, con i limiti posti dalla legge all’esercizio del suo potere di recesso (così Cass. 29922/18 ed ancora più recentemente Cass. n. 2014 del 20.11.2020)”.

Come statuito dal Tribunale di Roma, pertanto, la normativa sul cambio di appalto per i call center di cui all’art. 1, comma 10, l. n. 11/2016 e all’art. 53 CCNL Telecomunicazioni, prevede una tutela aggiuntiva per i lavoratori ma non dispone una successione automatica del rapporto di lavoro in capo al nuovo appaltatore.

Infine, con riferimento al terzo dei motivi sopraindicati, per i lavoratori che non sono stati assunti dall’impresa subentrante, come nel caso di specie, deve essere applicata la disciplina dei licenziamenti collettivi e i criteri di scelta vanno applicati considerando anche la possibilità di essere adibiti su altri appalti, anche ove sia necessaria una contenuta attività di addestramento. La mancata accettazione dell’assunzione da parte del subentrante, motivata dalla scarsa consistenza di tale impresa, non può costituire, da parte dell’impresa uscente, criterio di scelta nei licenziamenti per riduzione del personale.

Il Tribunale di Roma, pertanto, ha dichiarato l’illegittimità dei licenziamenti disposti nei confronti dei dipendenti della società convenuta per violazione dei criteri di scelta di cui all’art. 5 L. 223/91.

Avv. Giulia Ausili

Related News

Leave a reply