LICENZIAMENTO A LAVORATRICE IN CONGEDO STRAORDINARIO AI SENSI DELLA LEGGE 104/92 NON SI APPLICA LA TUTELA PREVISTA AL COMMA 1 DEL NOVELLATO ART.18 LEGGE 300/70 – Trib. Roma 20.11.2013 n. 31496

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LICENZIAMENTO A LAVORATRICE IN CONGEDO STRAORDINARIO AI SENSI  DELLA LEGGE 104/92 NON SI APPLICA LA TUTELA PREVISTA AL COMMA 1 DEL NOVELLATO ART.18 LEGGE 300/70 

Con l’ordinanza del 20.11.2013 in commento, il Tribunale di Roma – sezione lavoro, in persona della Dott.ssa Garzia si è trovata a dover affrontando la problematica questione del licenziamento intimato durante il periodo di congedo.

Nel caso di specie, la ricorrente impugnava il licenziamento intimatole durante il periodo di congedo straordinario richiesto ai sensi della legge 104/92 per assistere il genitore disabile e, denunciando la violazione dell’art. 54 decreto legislativo 151/2001 commi 1, 6, 7 e 9, chiedeva dichiararsi la nullità della risoluzione del rapporto di lavoro con conseguente reintegrazione nel posto di lavoro o, comunque, l’accertamento della illegittimità della stessa, in violazione dell’art. 18, con tutela reintegratoria attenuata, ovvero in ogni caso risarcitoria.

Asseriva il Giudice che l’art. 18 legge 300/70, come novellato, prevede che il giudice dichiari la nullità del licenziamento intimato ai sensi dell’art. 54 del decreto legislativo 151/2001 commi 1, 6, 7 e 9, ossia nei casi in cui il licenziamento sia stato intimato alla lavoratrice in gravidanza o al dipendente in ragione della domanda dio della fruizione del congedo parentale o per la fruizione del congedo di paternità ovvero nei casi di adozione o affidamento di un minore.

La norma in questione non trova però applicazione con riguardo al caso in cui il dipendente, al momento in cui è intimato il licenziamento, si trovi in congedo ai sensi della legge 53/2000 per assistenza al familiare portatore di handicap, come nel caso in esame.

Conseguentemente, il Giudice, ha provveduto a valutare comunque se il licenziamento fosse suffragato da giustificato motivo.

Non risultando a parere del giudicante raggiunta la prova dell’impossibilità di riallocare la dipendente all’interno della struttura produttiva, ma comunque tenuto conto della situazione di crisi aziendale, ha dichiarato “l’illegittimità del licenziamento poiché il dedotto giustificato motivo non ha le caratteristiche per integrare la fattispecie legale tipica, con la conseguente risoluzione del rapporto di lavoro e la condanna della convenuta al pagamento di un numero di mensilità che appare equo determinare, avuto riguardo alla difficoltà di riallocazione lavorativa della istante, al mancato rispetto da parte della convenuta della procedura di cui all’art. 7 legge 604/66, dell’anzianità di servizio della ricorrente e del numero dei dipendenti occupati, in venti mensilità”.

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