I PRIMI ESITI GIURISPRUDENZIALI SUL “NUOVO” ART. 19 STAT. LAV. – Segue: Tribunale di Roma, sez. lav., 23 settembre 2014 (decreto ex art. 28 stat. lav.), est. Casari

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A seguito dell’intervento additivo della Corte costituzionale, l’unico indice di effettiva rappresentatività ai sensi dell’art. 19 stat. lav. è costituito dall’attiva partecipazione alle trattative negoziali, “ineludibile” a fronte dell’effettivo, ampio consenso dei lavoratori addetti all’unità produttiva

Il Tribunale di Roma, con decreto ex art. 28 stat. lav., ha rigettato il ricorso con il quale USB Lavoro Privato aveva denunciato il mancato riconoscimento, da parte dell’azienda datrice di lavoro, del suo diritto a partecipare ai tavoli di contrattazione e la conseguente impossibilità di costituire RSA, rilevando che, a differenza di quanto sostenuto dalla ricorrente, i «possibili criteri di valutazione della rappresentatività suggeriti dalla Corte al legislatore», in realtà, non potrebbero legittimare le pretese attoree, atteso che il requisito «ad oggi essenziale per costituire RSA è quanto meno la partecipazione ai tavoli di trattative», e che «tale partecipazione non è azionabile quale diritto positivo del sindacato, non sussistendo nel nostro ordinamento un obbligo a trattare per il datore di lavoro».

Infatti – afferma il Tribunale – a seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 231 del 2013, l’«unico criterio ex art. 19 per individuare un soggetto come maggiormente rappresentativo» sarebbe costituito «dall’effettivo consenso da parte dei lavoratori , che ne permette e al tempo stesso rende non eludibile» la partecipazione alle trattative; partecipazione che, conseguentemente, diviene lo «strumento di misurazione della forza del sindacato e, di riflesso della sua rappresentatività».

Peraltro – si aggiunge – nemmeno l’indicazione offerta dalla Corte circa parametri alternativi adottabili da parte del legislatore potrebbe legittimare le pretese dell’associazione sindacale ricorrente; infatti, «questa possibilità è stata avanzata per l’ipotesi di mancanza di un contratto collettivo applicato nell’unità produttiva per carenza di attività negoziale ovvero per impossibilità di pervenire ad un accordo aziendale».

A cura di Elena Giorgi

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