I 180 GIORNI ENTRO CUI DEPOSITARE IL RICORSO GIUDIZIARIO DECORRONO DALLA SCADENZA DEI 60 GIORNI ASSEGNATI PER L’IMPUGNAZIONE DEL LICENZIAMENTO – Trib. Roma 17.03.2014 n. 26647

postazione vuota trubunale

I 180 GIORNI ENTRO CUI DEPOSITARE IL RICORSO GIUDIZIARIO DECORRONO DALLA SCADENZA DEI 60 GIORNI ASSEGNATI PER L’IMPUGNAZIONE DEL LICENZIAMENTO 

Il Tribunale civile di Roma in funzione del Giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Pangia, con ordinanza n. 26647/2014, richiamando l’art. 32, co. 5 e 6, l. n. 183/2010, come modificato dalla legge 92/2012, laddove stabilisce che “l’impugnazione è inefficacie se non è seguita, entro il successivo termine di 180 giorni dal deposito del ricorso” ha stabilito che detto termine decorre dalla scadenza dei 60 giorni assegnati per l’impugnazione stragiudiziale e non già dalla data dell’invio atto di impugnazione del licenziamento.

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