PUBBLICO IMPIEGO CONTRATTUALIZZATO E INDENNITA’ PREMIO FRAZIONATE – Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 14 novembre 2014 n. 24280

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Pubblico impiego contrattualizzato: frazionabilità dell’indennità di premio di servizio in caso di successione di plurimi rapporti di lavoro con diverse Pubbliche Amministrazioni

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza 14 novembre 2014 n. 24280, hanno affermato la sussistenza del diritto alla indennità premio di servizio (IPS) in tutti i casi in cui si estingua il rapporto di servizio con un Ente pubblico (nella specie un Ente locale) e si costituisca un nuovo rapporto presso altra Pubblica Amministrazione (nella specie lo Stato) anche se non vi sia stata soluzione di continuità.
I Giudici di Piazza Cavour hanno correttamente ritenuto che laddove non vi sia estinzione del rapporto di lavoro ma esclusivamente una modifica dello stesso all’interno della medesima Pubblica Amministrazione, deve applicarsi il principio di infrazionabilità dell’indennità che potrà essere così corrisposta solo al termine del rapporto medesimo.

La Corte di Legittimità, rigettando il ricorso proposto dall’INPDAP (ora INPS) avverso la sentenza di accoglimento della richiesta di liquidazione dell’indennità di premio di servizio azionata da due dipendenti del Comune di Empoli – passate senza soluzione di continuità alle dipendenze dello Stato – ha esaminato il quesito posto dall’Ente previdenziale “se l’indennità premio di servizio debba essere liquidata o no all’iscritto alla scadenza del primo rapporto di lavoro alle dipendenze di una pubblica amministrazione, qualora al predetto sia seguito un nuovo rapporto di lavoro, sempre alle dipendenze di una pubblica amministrazione e senza soluzione di continuità nel rapporto previdenziale con l’INPDAP, atteso che il secondo rapporto di lavoro è iniziato il giorno successivo alla scadenza del primo” e la relativa censura di illegittimo accoglimento della richiesta per asserita violazione dell’art. 2 L. n. 152/1968 nonché dell’art. 22, comma 10, d.l. n. 359/1987 (convertito in L. n. 440/1987) discostandosi dai principi fissati in passato dalla stessa Corte (Cass. civ. sez. lav. 28 dicembre 1999, n. 14632).
Il Supremo Collegio coglie l’occasione per passare in rassegna la legislazione positiva sui diversi istituti concernenti i trattamenti di fine servizio nonché i diversi orientamenti formatisi in seno alla Corte stessa pervenendo a stabilire una serie di principi applicativi sui quali si basa la decisione di rigetto del ricorso promosso dall’INPDAP-INPS.

In primo luogo, la Corte chiarisce che i diversi istituti concernenti la disciplina dei trattamenti di fine rapporto di lavoro (indennità premio di servizio per i dipendenti degli Enti Locali, indennità di buonuscita spettante ai dipendenti dello Stato, indennità di anzianità spettante ai dipendenti del c.d. parastato, trattamento di fine rapporto per i lavoratori dipendenti da privati ed esteso ai dipendenti pubblici “contrattualizzati” assunti a tempo indeterminato dopo il 31 dicembre 2000 nonché ai dipendenti a tempo determinato con contratto di lavoro al 30 maggio 2000 o stipulato successivamente) hanno tutti natura prevalentemente retributiva e non previdenziale: pertanto la continuità del rapporto previdenziale, invocato dall’INPDAP, non rende infrazionabile il trattamento di fine rapporto che invece è frazionabile ogni qualvolta si verifichi l’estinzione del rapporto e la costituzione di un nuovo rapporto anche se entrambi con amministrazioni pubbliche e anche se non vi sia soluzione di continuità.
I Giudici di Legittimità evidenziano che la natura retributiva di tali trattamenti si ricava dallo stesso art. 2, L. n. 152/1968 (recante “Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali”) che indica propriamente l’ipotesi di “cessazione dal servizio” e non di “estinzione” del rapporto previdenziale, è altresì espressa in modo chiaro dalla maggior parte della giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. Sez. lav. n. 8444/2013, n. 17987/2009, n. 3708/2009, S.U. n. 22055/2007, n. 14863/2004, n. 12868/2004, n. 7392/2004, n. 1477/2003, S.U. n. 14617/2002, S.U. n. 1140/2000, S.U. n. 10/2000, n. 3847/1997, S.U. n. 1188/1977) ed è comunque del tutto confermata dal nuovo quadro normativo introdotto dalla riforma delle pensioni ex L. n. 335/1995 che ha “armonizzato” i molteplici trattamenti di fine servizio dei dipendenti pubblici contrattualizzati assoggettandoli (tutti) alla disciplina dettata dall’art. 2120 c.c. (a tenor del quale il TFR spetta “in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato”).

Né questo assetto, come sostenuto dall’INPS, sarebbe stato modificato dall’art. 1 della L. n. 662/1996 che ha introdotto, nell’art. 3 D.P.R. n. 1032/1973, il comma 4 che prevede la liquidazione – per il personale dello Stato che effettui passaggi di qualifica, di carriera o di amministrazione senza soluzione di continuità – della indennità di buonuscita solo all’atto della cessazione definitiva dal servizio, in quanto disposizione tutta interna al mondo del lavoro statale (in un rapporto di lavoro di tipo unitario).

Inoltre i due diversi orientamenti promananti dalla medesima Corte di Cassazione che hanno motivato la rimessione della causa alle Sezioni Unite e che sembrano collidere in quanto attestanti, rispettivamente, il principio della infrazionabilità dell’indennità premio di servizio (Cass. Civ. Sez. lav. n. 14632/1999, Cass. Civ. Sez. lav. n. 13328/1991) ed il principio del suo pagamento all’atto della cessazione del servizio e non della cessazione del rapporto previdenziale (Cass. civ. sez. lav. n. 226/2002), divergono nelle soluzioni perché hanno ad oggetto situazioni diverse ma comunque fissano il medesimo principio in base al quale “la infrazionabilità dell’indennità premio di fine servizio vale se il rapporto di lavoro è unitario, mentre non vale se il rapporto di lavoro si estingue e ne nasce uno nuovo alle dipendenze di un soggetto diverso, per di più implicante trattamento di fine servizio di tipo diverso”.

Le Sezioni Unite, in conclusione, si sono assestate sul seguente principio di diritto: “In caso di estinzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di un ente locale, cui è seguita la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro alle dipendenze dello Stato per il quale matura il trattamento di fine rapporto ex art. 2120 cod.civ., il lavoratore ha diritto a percepire l’indennità premio di servizio, relativa al rapporto di lavoro con l’ente locale, sin dal momento di estinzione di quel rapporto, senza che sia necessario attendere l’estinzione del nuovo rapporto di lavoro con lo Stato”.

Legislazione correlata: L. n. 152/1968; D.P.R. n.1032/1973; D. L. n.359/1987 conv. in L. n. 440/1987; L. n. 335/1995; L. n. 662/1996.

Avv. Sergio Testa

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