TUTELA DELLA SALUTE NEL LAVORO PARASUBORDINATO E NESSO CAUSALE TRA TUMORE E CONDIZIONI DELL’ATTIVITÀ LAVORATIVA – Tribunale di Cosenza, Sezione Lavoro, 15 novembre 2016, est. Ferrentino

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Ancorché l’art 2087 c.c. non sia applicabile al rapporto di lavoro parasubordinato, non si può consentire, per quanto riguarda quest’ultimo, che l’azienda non presti attenzione alla sicurezza dei propri collaboratori, in quanto la tutela della salute del collaboratore deve considerarsi una clausola del contratto di lavoro parasubordinato (inserita automaticamente dai dettami della correttezza e buona fede), la cui eventuale violazione potrebbe comportare un inadempimento contrattuale e, di seguito, il risarcimento dei danni a norma dell’art. 1218 c.c. Non sussiste necessariamente nesso eziologico (indispensabile ai fini della responsabilità contrattuale) tra fattori cancerogeni connessi all’attività lavorativa, con la loro omessa comunicazione al prestatore di lavoro, e insorgenza della malattia tumorale nel lavoratore.

Lavoro parasubordinato – tutela della salute – art. 2087 c.c. – applicabilità – insussistenza – clausola del contratto di lavoro parasubordinato derivante dai principi di correttezza e buona fede – sussistenza – responsabilità contrattuale – sussistenza – fattori cancerogeni nell’attività lavorativa – omessa comunicazione al lavoratore – malattia del lavoratore – sicura presenza di nesso eziologico – insussistenza

art. 2087 c.c. – art. 1218 c.c.

Con ricorso al Tribunale di Cosenza, parti attrici, eredi di lavoratore gestore di impianto di distribuzione di benzina deceduto in seguito a cancro (Linfoma non Hodgkin follicolare), richiedevano pure che fosse riconosciuto e dichiarato il collegamento tra malattia (e morte) del loro dante causa e attività lavorativa da lui esercitata, con risarcimento danni, per responsabilità contrattuale, ex art. 2087 c.c.
Il Tribunale adito, con la sentenza 15 novembre 2016 in analisi, sviluppava la dinamica della tutela della salute con varie linee e argomentazioni.
Così, in primo luogo, il detto Tribunale, sulle orme di giurisprudenza della Corte di Cassazione, negava l’applicabilità al caso di specie, di lavoro parasubordinato, dell’art. 2087 c.c. Nello stesso tempo, però, riapriva spazi di salvaguardia della salute anche nel rapporto di lavoro parasubordinato. Ciò, dichiaratamente, in forza dell’efficacia dei principi della correttezza e della buona fede.
In secondo luogo, il Tribunale negava, nel caso concreto, la sicura, e provata, dipendenza causale del tumore del lavoratore defunto dalle condizioni ambientali dell’attività svolta, come dall’omessa informazione su di esse. In conseguenza di tale, vista, negazione, si rigettava il ricorso.

Giorgio Frontini

*Di prossima pubblicazione su “Lavoro e previdenza oggi” (www.lpo.it)

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