TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO, SEZIONE LAVORO, DECRETO DEPOSITATO IN DATA 2 FEBBRAIO 2018, Est. MOLINARI

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Il rifiuto di porre in essere qualsiasi forma di incontro con i sindacati che ne hanno fatto richiesta, il rifiuto di fornire informazioni e dati previsti dalla legge italiana per le imprese operanti sul territorio nazionale, il rifiuto a collaborare nelle procedure di nomina dei rappresentanti per la sicurezza sul lavoro, costituiscono condotte omissive antisindacali, sanzionabili a norma dell’art. 28 dello Statuto dei lavoratori. Tale disposizione è invocabile anche in relazione a società prive di sede legale in Italia ma che assumono condotte illecite il cui danno è prodotto sul territorio nazionale. La giurisdizione appartiene al giudice italiano, la legge applicabile è quella italiana.

Condotta antisindacale – art. 28 Statuto – giurisdizione – criteri di collegamento di diritto internazionale privato – legge applicabile – obbligazione da atto illecito – rifiuto di negoziazione, di informazione e collaborazione con la parte sindacale

L’interessante decreto in commento definisce un procedimento in materia di condotta antisindacale, avviato dalle Organizzazioni Sindacali FILT CGIL, UIL TRASPORTI e FIT CISL in danno della datrice di lavoro, la Ryanair, nota compagnia di volo operante sulle tratte nazionali con sede legale in Dublino.

Il giudice nazionale è stato adito al fine di accertare e condannare, prevalentemente, plurime condotte omissive che i sindacati ricorrenti imputano all’azienda convenuta in giudizio, con particolare riferimento ad obblighi di confronto con la parte sindacale, al rifiuto a fornire informazioni afferenti diversi aspetti di gestione dei rapporti di lavoro, che il legislatore nazionale impone alle imprese operanti sul territorio italiano, al rifiuto a collaborare nelle procedure di nomina dei rappresentanti per la sicurezza del lavoro presso lo scalo di Milano Malpensa.

In aggiunta ai citati comportamenti “negativi”, le Organizzazioni ricorrenti chiedono al Tribunale di Busto Arsizio di accertare la antisindacalità di una serie di disposizioni, di natura pattizia o regolamentare, contenute in documenti ufficiali dell’azienda, le quali stabiliscono, in un caso, una forma di risoluzione espressa (si parla, nella specie, di annullabilità) dei contratti per il personale di cabina, ove lo stesso prenda parte ad azioni collettive di qualsiasi tipo, con ripercussioni a cascata sui trattamenti retributivi, indennitari e di cambio turno, caducati o rifiutati in conseguenza dell’esercizio di attività sindacale da parte di tale categoria di dipendenti. L’accertamento di cui sopra viene quindi esteso, più in generale, a dichiarazioni rese dal CEO di Ryanair, risalenti al 2010, dalle quali emergerebbe, nella prospettiva dei ricorrenti, una sorta di pubblico disconoscimento del ruolo del sindacato nelle relazioni industriali nella realtà operativa italiana.

L’adito Tribunale, prima di affrontare il merito della controversia, è costretto ad esaminare – in considerazione dell’eccezione preliminare sollevata dall’azienda – i profili di giurisdizione legati all’intentata azione, in un contesto nel quale la sede legale della convenuta non è riconducibile al territorio dello Stato italiano.

Il decreto in commento giunge a riconoscere la giurisdizione del giudice nazionale inquadrando dapprima la condotta censurata nell’alveo delle obbligazioni da atto illecito, dunque una forma di responsabilità aquiliana in relazione alla quale occorre determinare la giurisdizione in ambito internazionale evocando il corretto criterio di collegamento.

Il Tribunale di Busto Arsizio identifica l’intentata azione quale azione a titolarità collettiva, escludendo l’applicazione dell’art 21 del Regolamento UE 12/12/12 n. 1215 – in vigore, per le disposizioni di interesse, dal 10 gennaio 2014, il quale avrebbe condotto alla giurisdizione nello Stato in cui l’azienda risulta domiciliata – ed attribuendo rilevanza al combinato disposto degli artt. 7, n. 2) e 35 della predetta fonte comunitaria. Disposizioni che consentirebbero di radicare la giurisdizione nel luogo in cui i fatti illeciti, dolosi o colposi, si sono verificati; ovvero, la facoltà concessa al soggetto legittimato all’azione di richiedere provvedimenti provvisori o cautelari (alla cui categoria può essere ascritto il decreto ex art. 28 dello Statuto) al giudice di uno Stato membro differente da quello che avrebbe la competenza a conoscere nel merito.

Entrambe le ipotesi di collegamento giungono a ritenere – nella prospettiva del decreto in commento – correttamente incardinata l’azione dinanzi al giudice italiano.

Sotto il profilo della legge applicabile, l’adito giudice disconosce l’operatività del Regolamento CE 593/2008, riferibile alle sole obbligazioni contrattuali e ritiene, viceversa, invocabile il Regolamento CE 864/2007, contenente la disciplina di conflitto delle obbligazioni extracontrattuali, comprese quelle derivanti da atto illecito. Il criterio di collegamento disciplinato all’art. 14 – che indica come legge applicabile quella del paese in cui si verifica il danno – consente di fare riferimento alla legislazione italiana ai fini dell’accertamento ed eventuale sanzione delle condotte dedotte in giudizio.

Sotto il profilo procedurale, il Tribunale di Busto Arsizio conclude dunque nel senso del riconoscimento della giurisdizione e competenza in favore del giudice italiano e per l’applicazione della legge nazionale ai fini del vaglio della fattispecie concreta portata alla sua attenzione.

Passando al merito della vicenda, l’adito giudice rileva un difetto di specifica allegazione a carico delle Organizzazioni ricorrenti, per ciò che attiene alle denunciate condotte “positive” della compagnia aera (nello specifico, quelle afferenti: le dichiarazioni del CEO risalenti al 2010; la c.d. “clausola risolutiva espressa”, presente nei regolamenti aziendali; la dichiarazione di pretesa compressione della libertà sindacale presente nella Guida “Ryanair respects the rights of its employees to be members of trade union”), esimendosi dall’addentrarsi, su tale specifico fronte, in un giudizio sulla violazione effettiva dell’art. 28 dello Statuto dei Lavoratori.

Per ciò che concerne, viceversa, le doglianze avanzate in materia di rifiuto di negoziazione, di informazione e collaborazione, quali condotte omissive ascritte alla compagnia resistente, il Tribunale fonda la propria decisione basandosi su un principio generale di diritto all’informazione e consultazione dei lavoratori nelle imprese produttive situate nel territorio italiano, di cui all’art. 1 del d.lgs. n. 25/2007 e su un preciso obbligo generale a negoziare di cui al successivo art. 7 della predetta fonte normativa.

Invocando, infine, una serie di disposizioni ad ampio raggio, che radicano un vero e proprio diritto all’attivazione di flussi informativi in favore delle Organizzazioni Sindacali (il riferimento va all’art. 36 del d.lgs. n. 81/15 in materia di diritti sindacali e garanzie collettive dei lavoratori somministrati; all’art. 46 del d.lgs. n. 198/2006 in materia di rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile; all’art. 47 del d.lgs. n. 81/08 relativo alle procedure per l’elezione dei rappresentanti per la sicurezza sui luoghi di lavoro), il decreto giunge ad un accertamento di antisindacalità delle denunciate condotte omissive con consequenziale condanna della parte resistente, sul presupposto della persistente attualità del comportamento illegittimo.

In applicazione dello schema offerto dall’art. 28 dello Statuto il Tribunale ordina, pertanto, alla compagnia aerea di cessare le condotte illegittime e di rimuoverne gli effetti, intimandole di fornire ai sindacati che ne hanno fatto richiesta tutte le informazioni e i dati che la legge e le fonti collettive impongono vengano rilasciati in loro favore, anche per ciò che attiene all’utilizzo dei contratti di somministrazione, e di avviare idonei negoziati per la stipula di un accordo quadro che disciplini i diritti di informazione e consultazione in azienda. Ordina, infine, la pubblicazione del provvedimento su diversi quotidiani a rilevanza sia locale che nazionale.

Il decreto in esame, oltre a balzare agli onori della cronaca per la notorietà dell’azienda coinvolta nella vicenda e per le più volte segnalate scelte di organizzazione e gestione dei rapporti di lavoro del personale di volo, considerate da molti ai limiti della compatibilità con la legge italiana, affronta in maniera tecnicamente adeguata importanti aspetti di diritto internazionale privato, offrendo interessanti spunti di riflessione sulla tematica della giurisdizione, non tralasciando al contempo un approfondimento – con approccio sistematico – del tema dei diritti di informazione, consultazione e negoziazione con la parte sindacale in ambito nazionale.

*Di prossima pubblicazione su “Lavoro e Previdenza Oggi” (www.lpo.it)

Avv. Fabrizio Mariosa

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