SULLA QUALIFICAZIONE DELL’INDENNNITA’ PREVISTA AI SENSI DELL’ART. 16 CCNL DIRIGENTI INDUSTRIA I CUI PRESUPPOSTI SONO DIVERSI DA QUELLI DELL’INDENNITA’ SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO EX ART. 2119 C.C. – Corte d’Appello di Roma, 26 marzo 2018, Est. Dott.ssa Marrocco

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In ipotesi di dimissioni del dirigente inquadrato nel CCNL Dirigenti Industriali, l’indennità prevista dall’art. 16 CCNL citato spetta nell’ipotesi in cui e per il solo fatto che vi sia stato un sostanziale mutamento delle mansioni e della posizione lavorativa del prestatore di lavoro, non anche quindi una modifica in peius di tali mansioni.

Diversamente, l’erogazione dell’indennità sostitutiva del preavviso ex art. 2119 c.c. presuppone un accertamento positivo circa la sussistenza di una giusta causa di recesso, dovendosi pertanto escludere ove quest’ultima in concreto non risulti integrata, come nel caso di mutamento delle mansioni non connotato dal prospettato profilo di illegittimità.    

Dimissioni del dirigente; indennità ex art. 16 CCNL Dirigenti Industria; nozioni di mutamento sostanziale di mansioni e giusta causa di recesso; rapporti con indennità sostitutiva del preavviso ex art. 2119 c.c.

Art. 16 CCNL Dirigenti Industria – art. 2119 c.c.

La sentenza in commento, traendo spunto da una vicenda inerente una domanda di accertamento della dequalificazione professionale subita dal Dirigente di una nota azienda internazionale, ha chiarito quale sia il discrimine tra l’indennità prevista ai sensi dell’art. 16 CCNL Dirigenti Industria (entro cui il ricorrente era inquadrato) e quella sostitutiva del preavviso ex art. 2119 c.c., spettante in ipotesi di dimissioni per giusta del prestatore di lavoro.

In particolare, il citato art. 16 CCNL Dirigenti Industria prevede che “Il dirigente che, a seguito del mutamento della propria attività sostanzialmente incidente sulla sua posizione, risolva, entro 60 giorni, il rapporto di lavoro, avrà diritto, oltre al trattamento di fine rapporto, anche ad un trattamento pari all’indennità sostitutiva del preavviso spettante in caso di licenziamento”.

Nel caso di specie, il Dirigente deduceva di essere stato illegittimamente dequalificato a seguito di un mutamento del proprio incarico disposto nel contesto di un processo riorganizzazione interno, chiedendo, pertanto, il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, nonché l’erogazione in proprio favore sia dell’indennità di preavviso ex art. 2119 c.c. ovvero ex art. 16 CCNL Dirigenti Industriali, sia di varie competenze retributive.

I giudici della Corte d’Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di primo grado, hanno accertato il diritto dell’appellante a percepire l’indennità prevista dall’art. 16 CCNL Dirigenti industriali ritenendo, sul punto, che il lavoratore può accedere a tale istituto contrattuale ove dimostri l’effettivo mutamento dell’attività lavorativa. Tale diritto, a parere dei giudici di seconda istanza, si configura a prescindere dalla sussistenza di una giusta causa di recesso, ciò differenziando la predetta indennità contrattuale da quella disciplinata dall’art. 2119 c.c.

Per comprendere il ragionamento operato dalla Corte d’Appello occorre, peraltro, ricostruire, seppur brevemente, la fattispecie concreta al vaglio dei giudici capitolini.

Il Tribunale di Roma, investito della vicenda in primo grado, rigettava la domanda di accertamento della dequalificazione professionale proposta dal Dirigente in quanto ritenuta infondata, negando altresì il diritto del medesimo a percepire sia l’indennità prevista dall’art. 16 CCNL Dirigenti Industria, sia l’indennità sostitutiva del preavviso ex art. 2119 c.c.

In particolare, secondo il Tribunale di Roma, l’indennità prevista dall’art. 16 CCNL Dirigenti Industria postulerebbe un mutamento in peius delle mansioni e della posizione lavorativa del richiedente non ravvisabile nella fattispecie concreta, essendo la domanda di accertamento della dequalificazione professionale del tutto infondata. Analogamente, al Dirigente non spetterebbe neppure l’indennità sostitutiva del preavviso, dovendo ritenersi che le dimissioni siano state rassegnate in assenza della paventata giusta causa e senza il rispetto del termine previsto dall’art. 23 CCNL citato.

In sostanza, quindi, secondo il Tribunale di Roma, le due indennità sarebbero assimilabili quanto ai presupposti applicativi, ritenendo che ambedue postulino un accertamento di merito che, nel caso dell’indennità di cui all’art. 16 CCNL Dirigenti Industria, ha ad oggetto l’effettivo deterioramento (rectius mutamento) della posizione lavorativa del lavoratore, mentre, con riguardo all’indennità sostitutiva del preavviso, concerne la sussistenza di una giusta causa ex art. 2119 c.c..

La Corte d’Appello di Roma, in parziale riforma della statuizione di primo grado, pur aderendo alla ricostruzione operata dal giudice di prime cure con riguardo alla domanda di dequalificazione professionale avanzata dal Dirigente, ritenuta parimenti infondata, tuttavia dichiara il diritto del medesimo a percepire l’indennità di cui all’art. 16 CCNL Dirigenti industriali, escludendo invece la configurabilità di analogo diritto con riguardo all’indennità di mancato preavviso.

I giudici di secondo grado, in particolare, rilevano che, non solo non risulta integrata in concreto alcuna dequalificazione professionale, ma la disposta variazione di mansioni attuata dalla società a seguito di un processo riorganizzativo interno avrebbe addirittura determinato un evidente accrescimento della professionalità del ricorrente, ponendosi in linea con il bagaglio di competenze dal medesimo posseduto. Tale mutamento di mansioni aveva, piuttosto, determinato un significativo scostamento dalle mansioni e dal ruolo in precedenza ricoperto dal Dirigente, implicando compiti di tipo più statico e senza contatti strutturati con personale di livello inferiore.

Ebbene, secondo la Corte d’Appello di Roma, il sostanziale mutamento dell’attività in concreto svolta dal Dirigente determina il diritto alla corresponsione dell’indennità di cui all’art. 16 CCNL citato, costituendone il presupposto applicativo necessario e sufficiente. In merito, i giudici richiamano un precedente della Suprema Corte secondo cui, ai fini della insorgenza del diritto all’emolumento in questione, non è necessario che la variazione sia illegittima, ma è sufficiente verificare la sussistenza di uno scostamento effettivo e sostanziale tra le nuove e le vecchie mansioni.

Al contrario, la fattispecie concreta non sarebbe sussumibile nell’art. 2119 c.c., non potendosi ritenere che il predetto mutamento di mansioni, non connotato da illegittimità per i motivi già esaminati, integri, per ciò solo, una giusta causa di recesso ai sensi della disposizione citata. Con la conseguenza,  che il ricorrente avrebbe dovuto rispettare il termine di preavviso previsto dall’art. 23 CCNL Dirigenti Industriali.

Sulla scorta di tali considerazioni, la Corte d’Appello capitolina riconosce, quindi, il diritto del Dirigente al pagamento dell’indennità ex art. 16 CCNL citato, confermando, invece, la condanna di primo grado del medesimo a corrispondere alla società l’indennità sostitutiva del preavviso.

Avv. Rosalina Panetta

*Di prossima pubblicazione su “Lavoro e Previdenza Oggi” (www.lpo.it)

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