Sospeso lo svolgimento delle prove scritte del concorso a 365 posti di magistrato ordinario. Quale tutela per gli altri 20.786 concorrenti?

toga di spalle

Ordinanza del TAR Lazio, Roma, Sez. I-Quater, 6.6.2014 n. 2563 

I. L’ordinanza del TAR Lazio.

È arrivata come un fulmine a ciel sereno, a meno di venti giorni dall’inizio delle operazioni concorsuali, la notizia della sospensione dello svolgimento delle prove scritte del concorso a 365 posti di magistrato ordinario (già fissate per il 25, 26 e 27 giugno 2014) disposta dal TAR Lazio in accoglimento dell’istanza cautelare presentata da un candidato disabile, impossibilitato a partecipare al concorso per tre giorni consecutivi, giacché affetto da una grave disfunzione renale e costretto a giorni alterni a sottoporsi a dialisi.

Nella specie, con ordinanza n. 2563 del 6.6.2014, richiamata la specifica normativa in tema di diritto e accesso al pubblico impiego dei disabili (art. 20 della L. n. 104/1992 e art. 16 della L. n. 68/1999), secondo cui quest’ultimi hanno diritto di partecipare ai relativi concorsi in parità di condizioni con tutti gli altri concorrenti, anche mediante la previsione di speciali modalità di svolgimento delle prove di esame, la Sezione I-Quater del TAR Lazio ha inteso tutelare l’interesse del ricorrente all’articolazione delle prove in tre giorni non consecutivi.

Di qui la sospensione del D.M. del 7.3.2014 con cui il Ministero di Giustizia ha fissato lo svolgimento delle prove scritte del concorso in tre giorni consecutivi e l’ordine all’Amministrazione di individuare “una diversa articolazione temporale delle prove secondo le esigenze rappresentate dal ricorrente”.

II. Primi rilievi critici.

L’ordinanza in commento (efficacemente definita dal Prof. Giovanni Virga come “nobile, ma non condivisibile” in un autorevole intervento comparso ieri su “LexItalia.it Weblog”) non appare del tutto convincente e, comunque, si presta a una serie di valutazioni critiche, che attengono sia alla stessa ammissibilità del ricorso sia alla sussistenza dei requisiti di “fumus” e di “periculum” prescritti ai fini della concessione dell’invocata misura cautelare.

Si osservi, in primo luogo, che desta molte perplessità l’interpretazione estensiva della summenzionata normativa speciale in tema di diritto al lavoro e di accesso al pubblico impiego dei disabili, sulla base della quale il TAR Lazio ha ritenuto che l’articolazione delle prove di esame in tre giorni non consecutivi costituirebbe una modalità di svolgimento delle prove concorsuali compatibile con quelle espressamente previste dalla legge.

Si consideri, infatti, che l’art. 20 della L. n. 104/1992 (“Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”) si limita a prevede che “la persona handicappata sostiene le prove d’esame nei concorsi pubblici e per l’abilitazione alle professioni con l’uso degli ausili necessari e nei tempi aggiuntivi eventualmente necessari in relazione allo specifico handicap”; a sua volta, l’art. 16 della L. n. 68/1999 (“Norme per il diritto al lavoro dei disabili”) stabilisce genericamente che “i disabili possono partecipare a tutti i concorsi per il pubblico impiego, da qualsiasi amministrazione pubblica siano banditi. A tal fine i bandi di concorso prevedono speciali modalità di svolgimento delle prove di esame per consentire ai soggetti suddetti di concorrere in effettive condizioni di parità con gli altri”.

Ebbene, come noto, la giurisprudenza ha da sempre costantemente affermato la natura “speciale e derogatoria” delle disposizioni contenute nella L. n. 104/1992, anche rispetto ai successivi interventi legislativi in materia di protezione e accesso al lavoro dei disabili.

Di qui l’apparente impossibilità di inferire dalla generica previsione dell’art. 16 della L. n. 68/1999 (di assicurare ai concorrenti disabili l’effettiva par condicio competitorum) ipotesi derogatorie ulteriori e più ampie rispetto a quelle tassativamente individuate dalla legge speciale del 1992, ovverosia la previsione per i candidati disabili di specifici ausili e/o di tempo aggiuntivo per lo svolgimento della prova concorsuale; ipotesi tra le quali non rientra certamente la previsione di una peculiare articolazione del calendario delle prove scritte, che pertanto sembra rimanere nella più ampia e insindacabile discrezionalità organizzativa dell’Amministrazione che bandisce il concorso.

Ciò premesso anche al fine di individuare la specifica normativa che viene in rilievo, si osservi che dalla lettura dell’ordinanza in commento emergono altresì due potenziali vizi di inammissibilità del ricorso (e della connessa istanza cautelare), la cui valutazione è stata invero del tutto pretermessa dal TAR Lazio.

Sotto un primo profilo, si noti che sembrerebbe essere stato impugnato soltanto il menzionato D.M. del 7.3.2014, nella parte in cui prevede che le prove scritte si svolgano in tre giornate consecutive, e non anche il bando di concorso, nella parte in cui, nel rinviare alla successiva pubblicazione di un “diario delle prove scritte” (art. 7), non ha immediatamente individuato una peculiare articolazione delle stesse idonea ad assicurare anche ai candidati disabili la possibilità di partecipare in condizioni di effettiva parità di trattamento con gli altri concorrenti.

Invero, l’art. 16 della L. n. 68/1999, richiamato dal TAR Lazio quale sostanziale fondamento giuridico della pronuncia in commento, specifica che soltanto i bandi di concorso possono prevedere quelle eventuali “speciali modalità di svolgimento delle prove di esame”, tra le quali rientrerebbe anche la diversa articolazione delle prove scritte invocata dal ricorrente.

Di qui l’evidente vizio dell’ordinanza in commento nella parte in cui, sulla scorta della generica previsione del richiamato art. 16, il TAR Lazio ha ritenuto di sospendere lo svolgimento delle prove scritte già fissate con apposito decreto ministeriale e di ordinare all’Amministrazione di disporre una diversa articolazione delle predette prove, pur in assenza di una specifica (e necessaria) impugnazione in parte qua anche del bando di concorso.

Per altro verso, appare utile soffermarsi anche sulla sussistenza o meno, nel caso di specie, dell’ulteriore profilo di inammissibilità del gravame derivante dall’omessa notifica del ricorso (e della connessa istanza cautelare) ad almeno uno dei controinteressati, e cioè ad almeno uno dei concorrenti già iscritti alla selezione pubblica (anche mediante eventuale autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami).

Sul punto, se è pur vero che la posizione dei concorrenti ammessi a un concorso, rispetto a quella di un candidato che contesti la propria esclusione dalla procedura, non riveste la natura di interesse legittimo, avendo gli stessi un interesse di mero fatto alla conferma dell’esclusione del ricorrente, non può fare a meno di notarsi che diversa sembra essere invece la posizione dei predetti concorrenti rispetto alle sorti dell’atto con cui l’Amministrazione ha fissato le date di svolgimento delle prove concorsuali.

Del resto, a seguito dell’accoglimento della domanda di partecipazione al concorso e della fissazione con apposito decreto ministeriale delle date di svolgimento delle prove concorsuali, è innegabile che il concorrente ammesso si venga a trovare in una posizione differenziata e di qualificato interesse rispetto al predetto atto, dal quale consegue direttamente l’utilità (o per meglio dire il bene della vita) consistente nella certezza della data di svolgimento delle predette prove concorsuali, cui si ricollegano altresì una serie di conseguenti scelte di tipo economico, preparatorio e organizzativo compiute da ciascun singolo candidato.

Di qui sembra potersi ritenere che rispetto all’impugnazione del citato decreto ministeriale, recante il calendario delle prove scritte, i concorrenti già ammessi alla procedura concorsuale rivestano la qualifica di veri e propri controinteressati, con tutto quel che ne consegue in termini di necessaria notifica del ricorso, a pena di inammissibilità,  ad almeno uno di essi, giacché quest’ultimi non sarebbero titolari di un mero interesse di fatto, bensì di un interesse qualificato e differenziato allo svolgimento delle prove concorsuali nelle date già stabilite e comunicate dall’Amministrazione a tutti gli interessati (con le forme previste dal bando di concorso).

III. Quale tutela per gli altri 20.786 concorrenti?

Ciò osservato in termini di dubbia ammissibilità e prevedibile infondatezza del ricorso, vale la pena rammentare che, ai fini dell’accertamento del c.d. periculum in mora (sia che si tratti di “gravi ragioni” sia che si tratti di “danno grave e irreparabile”), il Giudice Amministrativo è tenuto pur sempre a verificare se la sussistenza del pregiudizio grave, imminente e irreparabile debba essere accertata in capo al ricorrente, in capo all’Amministrazione ovvero in capo a entrambi, effettuando una preliminare e adeguata comparazione di tutti gli interessi coinvolti.

Sennonché, si coglie immediatamente dall’ordinanza in commento la mancanza di una ponderata comparazione di tutti gli effettivi contrapposti interessi, pubblici e privati, fatta eccezione per quello meramente economico riscontrato in capo al Ministero con riferimento alla necessità di predisporre una diversa articolazione delle prove di concorso, ritenuto recessivo, almeno nella prospettazione resa dall’Avvocatura dello Stato, rispetto a quello dell’istante.

Nella specie, tuttavia, il TAR Lazio sembra avere del tutto inspiegabilmente omesso di prendere in considerazione (e quindi di comparare adeguatamente) il reale e ben più rilevante interesse pubblico di cui è portatore il Ministero di Giustizia, quale – per così dire – anche ente esponenziale degli interessi degli altri concorrenti, di garantire il regolare svolgimento del concorso nelle date e secondo le modalità già stabilite; tutto ciò, per l’appunto, proprio al fine di evitare il macroscopico pregiudizio (o per meglio dire il sacrificio) anche degli interessi degli altri 20.786 concorrenti, tanto più ove si consideri che la sospensione delle prove concorsuali è intervenuta a meno di 20 giorni dalla data di inizio delle stesse.

Del resto, anche sulla scorta di quanto sopra osservato, non v’è dubbio che i candidati partecipanti al concorso, sebbene non espressamente evocati in giudizio o, comunque, non ancora qualificabili in termini di veri e propri controinteressati, siano certamente da considerare alla stregua di soggetti coinvolti dall’esecuzione del provvedimento di cui è stata richiesta la sospensione e, dunque, i cui interessi devono essere tenuti in considerazione e adeguatamente valutati dal Giudice Amministrativo ai fini della concessione o meno della misura cautelare.

A ciò si aggiunga che il TAR Lazio, senza di fatto prevedere alcuna altra ipotesi tesa a salvaguardare la regolarità e la certezza del concorso né tanto meno gli interessi degli altri concorrenti, si è limitato sbrigativamente a disporre “la sospensione del decreto impugnato nella parte in cui fissa lo svolgimento delle prove scritte del concorso in tre giorni consecutivi, ordinando all’amministrazione resistente l’individuazione di una diversa articolazione temporale delle prove secondo le esigenze rappresentate dal ricorrente”.

In questo modo, il Giudice Amministrativo ha di fatto determinato un non preventivabile allungamento dei tempi di espletamento del concorso (invero non più rinviabile, attese  le gravi e note carenze di organico in cui versa la magistratura ordinaria), rimettendo al Ministero la possibilità di rinviare sine die le date di svolgimento delle relative prove scritte.

Tutto ciò con buona pace pure dell’interesse e delle esigenze degli altri 20.786 concorrenti che, confidando nella regolarità della procedura concorsuale in parola, si sono duramente preparati negli ultimi mesi, sia sostenendo ingenti spese per lo studio (es. frequentazione di appositi corsi di preparazione, acquisto di codici e manuali aggiornati, ecc.), oltre che per la prenotazione degli spostamenti e degli alberghi per le date indicate (si consideri che la maggior parte dei concorrenti risiede fuori Roma), sia soprattutto prendendosi ferie, permessi, congedi (o addirittura licenziandosi o lasciando il lavoro) per studiare e partecipare alle prove scritte, così rinunciando anche alle entrate che avrebbero altrimenti potuto percepire continuando a lavorare nel medesimo periodo.

IV. Conclusioni.

A seguito dell’ordinanza del TAR Lazio, appare scontato che il Ministero di Giustizia intenderà proporre immediato appello cautelare, con contestuale istanza di concessione di una misura cautelare monocratica, ai sensi dell’art. 56 del Codice del processo amministrativo, atteso che l’esiguità del termine intercorrente rispetto alle date delle prove scritte già fissate per il 25, 26 e 27 giugno 2014 (con affitto dei locali e consegna dei codici a partire dal 23 giugno) non consente neppure il rispetto dei termini processuali per la trattazione cautelare nella prima camera di consiglio utile.

Di qui si auspica che il Consiglio di Stato, previa adeguata comparazione e contemperamento degli interessi e delle esigenze del ricorrente, dell’Amministrazione e, soprattutto, degli altri concorrenti, considerati anche i sopra descritti (non esaustivi) profili di criticità, voglia annullare l’ordinanza cautelare in commento, così confermando le date delle prove scritte già fissate, ovvero riformarla anche solo in parte, prevedendo che la diversa articolazione dello svolgimento delle prove scritte sia disposta dall’Amministrazione in tempi certi e, comunque, in linea con le date già fissate.

Del resto, appare evidente che una diversa statuizione scontenterebbe tutti (o almeno 20.786 concorrenti).

 

Avv. Claudio Fanasca – avvocato amministrativista in Roma

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