RITO FORNERO: QUESTIONI PROCEDURALI – Tribunale di Nola, Sezione Lavoro, 18 maggio 2017, Giudice Dott.ssa Salvatore

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La tardiva costituzione del convenuto in fase di opposizione comporta la decadenza dalla proposizione di istanze istruttorie anche se già formalmente articolate nella fase sommaria

Il Tribunale di Nola, con sentenza del 18 Maggio 2017, ha accolto il ricorso in opposizione ex art. 1 commi 51 e ss. L. n. 92/2012 proposto avverso l’ordinanza resa in fase sommaria dal medesimo Tribunale e con la quale il Giudice del lavoro aveva parzialmente accolto la domanda di un lavoratore licenziato da una clinica con riconoscimento della sola tutela indennitaria dichiarando, pertanto, comunque risolto il rapporto di lavoro tra le parti.

Il Tribunale, nell’affrontare la predetta fattispecie, ha analizzato una questione procedurale di particolare rilevanza.

Nel dettaglio, il datore di lavoro convenuto, sia pur costituendosi tardivamente nella predetta fase di opposizione, aveva reiterato le istanze istruttorie già articolate nella memoria difensiva depositata nel corso della fase sommaria del procedimento.

Sul punto il Tribunale, richiamando l’analogia intercorrente tra la fase di opposizione del rito Fornero e il rito lavoro ordinario prevista dall’art. 1, comma 53 L. n. 92 cit. a tenore del quale “l’opposto deve costituirsi mediante deposito in cancelleria di memoria difensiva a norma e con le decadenze di cui all’articolo 416 del codice di procedura civile”, ha dichiarato la parte opposta decaduta dalla proposizione delle istanze istruttorie, seppur già articolate in fase sommaria, in quanto costituita tardivamente.

In particolare il Giudice ha precisato che “il datore di lavoro, ove avesse voluto reiterare le istanze istruttorie articolate nella fase sommaria, avrebbe dovuto farlo, a pena di decadenza, nella memoria di costituzione tempestivamente depositata dieci giorni prima dell’udienza fissata per la trattazione del giudizio di opposizione”.

In sostanza il Tribunale di Nola ha ritenuto non potersi procedere ai mezzi istruttori in fase di opposizione, anche se le relative istanze erano già state formalmente articolate in fase sommaria, stante la tardività della costituzione della convenuta nella fase di opposizione e l’operatività delle preclusioni previste dal codice di rito.

Per tal via il Giudice del lavoro ha applicato in modo rigoroso il regime delle decadenze anche alla fase di opposizione del rito Fornero sulla base del richiamo operato dall’art. 1, comma 53 L. n. 92/2012 al dettato dell’art. 416 c.p.c., norma quest’ultima che riveste carattere assoluto ed inderogabile atteso che nel rito del lavoro la disciplina dettata per il giudizio risponde ad esigenze di ordine pubblico attinenti al funzionamento stesso del processo, in aderenza ai principi di immediatezza, oralità e concentrazione che lo informano.

Avv. Sergio Testa

*Di prossima pubblicazione su “Lavoro e Previdenza Oggi” (www.lpo.it)

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