RITO FORNERO: QUESTIONI PROCEDURALI – Corte di Appello di Napoli, Sezione Lavoro, 28 settembre 2015, n. 6743

photo_default2-300x162

Perimetro applicativo del Rito Fornero: la Corte di Appello di Napoli offre un’interpretazione restrittiva della nozione di “domande diverse fondate sugli identici fatti costitutivi” utilizzando la medesima chiave di lettura fornita dalla Suprema Corte di Cassazione

La Corte di Appello di Napoli, con sentenza 28 settembre 2015, n. 6743, ha accolto il reclamo ex art. 1 comma 58 L. n. 92/2012 proposto dai lavoratori avverso una pronuncia del Tribunale di Napoli in materia di licenziamento ai medesimi irrogato all’esito di una procedura ex lege n. 223/91.
La pronuncia offre un importante spunto di riflessione in materia di tecnica processuale in quanto affronta una delle questioni maggiormente dibattute a seguito dell’introduzione del rito speciale ex art. 1, commi 47 e ss. L. n. 92/2012 ovvero in che modo vada interpretata la locuzione “domande diverse fondate sugli identici fatti costitutivi” (art. 1, comma 48 L. cit.) che, stando alla littera legis, esclude dall’ambito di applicazione del nuovo rito ogni domanda/questione non originatasi dai medesimi fatti su cui si fonda l’impugnativa di licenziamento.
Nel caso di specie, sin dalla fase sommaria, i lavoratori avevano convenuto in giudizio due società deducendo l’esistenza di un medesimo centro di imputazione dei rapporti di lavoro e sostenendo la nullità (per frode alla legge o per dolo) degli accordi di cessione dei contratti di lavoro tra le stesse intercorsi; a seguire, i ricorrenti avevano dedotto una diversa titolarità del rapporto in capo alla Società ritenuta effettivo titolare dei rapporti richiedendo, segnatamente, l’accertamento delle nullità della procedura di licenziamento collettivo da riferirsi alla realtà aziendale composta dalle due società da intendersi quale complesso unitario.
Nel pronunciarsi su tale particolare questione, i Giudici di Appello hanno ritenuto le predette domande improponibili: nel dettaglio, si è ritenuto di escludere dal campo di applicazione del rito speciale la domanda avente ad oggetto la nullità degli accordi di cessione dei contratti di lavoro dei dipendenti in quanto “postula l’accertamento di fatti costitutivi assolutamente non identici rispetto al licenziamento” che trova “fondamento nelle circostanze che hanno accompagnato la cessione dei contratti di lavoro”; sono state poi ritenute altresì improponibili le domande aventi ad oggetto la diversa titolarità del rapporto con riferibilità delle nullità ex lege n. 223/91 alla complessiva realtà aziendale composta dalle due società convenute in quanto “hanno ad oggetto l’accertamento del diritto dei ricorrenti alla reintegrazione presso un datore di lavoro diverso da quello da cui risultavano formalmente assunti”, accertamento che richiederebbe, secondo la Corte, “un’indagine istruttoria incompatibile con la sommarietà del rito stesso”.
In definitiva, il Collegio ha inteso chiaramente limitare l’ambito applicativo del rito Fornero dimostrando per tal via di aver recepito integralmente il recentissimo arresto della Suprema Corte (Cass. civ., sez. lav., 10 agosto 2015, n. 16662) che, chiamata a pronunciarsi in materia, ha fornito un’interpretazione “ermetica” del concetto di identità dei “fatti costitutivi” escludendo finanche le domande avanzate in via subordinata ex art. 8 L. n. 604/1966 proprio in ragione della finalità sottesa legge “ravvisata nel garantire un processo la cui celerità non può che risultare graduata in ragione del contenuto degli interessi coinvolti in giudizio, il che giustifica una risposta più sollecita per le domande dei lavoratori titolari del diritto alla reintegra”.
La materia, in ogni caso, nonostante il recentissimo pronunciamento della Corte di Cassazione, a tutt’oggi non risulta immune dall’insorgere di questioni/problemi interpretativi legati all’esistenza di una casistica alquanto ampia e frastagliata, problemi del resto indotti dalla formulazione generica (e ambigua) del disposto normativo.
In tale scenario si auspica allora l’adozione di una linea processuale uniforme nella speranza che l’applicazione delle nuove regole processuali non venga mai condizionata da valutazioni puramente discrezionali effettuate caso per caso e accumunate dal solo scopo di preservare la funzione acceleratoria del procedimento speciale magari anche a discapito di domande effettivamente fondate “sugli identici fatti costitutivi” ma che richiedano accertamenti istruttori.

Sergio Testa

Related News

Leave a reply