RETROATTIVITA’ DEL REGIME DECADENZIALE, ART. 32 COLL. LAV. 2010 E ART. 252 DISP. ATT. C.C. – C. App. Napoli 27.12.2013, n. 8809

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La Corte d’Appello di Napoli sull’applicabilità retroattiva del regime decadenziale in materia di licenziamento

Il provvedimento emesso all’esito di reclamo proposto avverso sentenza (rito Fornero, art. 1 co. 57) del Trib. di Benevento e riguardante l’operatività dell’iniziale termine di 270 giorni posto a carico del lavoratore per il deposito del ricorso giudiziario (ex art. 32 L. n. 183/2010) con riferimento ad un licenziamento irrogato prima dell’entrata in vigore di tale norma. La Corte ha accolto la tesi datoriale e dichiarato la tardività del ricorso proposto nel dicembre 2012 da due lavoratori licenziati nel corso del 2008. In particolare, il Collegio giudicante non ha ritenuto applicabile il vecchio regime prescrizionale quinquennale: in ossequio al principio di cui all’art. 252 delle disposizioni di attuazione al c.c., quando per l’esercizio di un diritto il codice stabilisce un termine più breve di quello stabilito dalle leggi anteriori, il nuovo termine si applica anche all’esercizio dei diritti sorti anteriormente, con la conseguente applicabilità del nuovo termine decadenziale dei 270 giorni al caso di specie.

(Avv. Gianmarco Meglio)

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