RAPPORTO DI LAVORO E COMPETENZA DEL TRIBUNALE FALLIMENTARE – Tribunale di Lamezia Terme, sentenza del 18 aprile 2019, est. Salatino

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Ancorché il processo sia stato incardinato dinanzi al giudice del lavoro in data antecedente a quella della sentenza dichiarativa di fallimento del datore di lavoro, le domande proposte dal lavoratore, una volta intervenuto il fallimento del datore, per vedere riconoscere il proprio credito e il relativo grado di prelazione, devono essere proposte, come insinuazione nello stato passivo, non dinanzi al giudice del lavoro, ma, visto l’art. 24 del Dl. n. 267 del 1942, dinanzi al Tribunale fallimentare, in un’ottica nella quale spettano al giudice del lavoro le controversie riguardanti lo “status” del lavoratore, in riferimento ai diritti di corretta instaurazione, vigenza e cessazione del rapporto della sua qualificazione e qualità, volte ad ottenere pronunce di mero accertamento oppure costitutive, come quelle di annullamento del licenziamento e di reintegrazione nel posto di lavoro.

 

 Giudice del lavoro – Tribunale fallimentare – competenze

 

art. 24 Dl. n. 267 del 1942

Il Tribunale di Lamezia Terme, in presenza di procedura fallimentare di imprenditore, e in forza delle argomentazioni sopra massimate, nega la procedibilità, in sede di processo del lavoro, di domande concernenti un’obbligazione contributiva.

* Dott. Giorgio Frontini – Cultore della materia

** Di prossima pubblicazione su “Lavoro e previdenza oggi” (www.lpo.it)

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