QUESTIONI IN TEMA DI GENERICITÀ DEL RICORSO EX ART. 414 C.P.C. – Tribunale di Latina, sentenza, 7 luglio 2015, est. Cavalcanti

toga di spalle

Nel ricorso ex art 414 c.p.c., mentre l’omissione o l’assoluta incertezza dell’oggetto della domanda o degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto di cui all’art. 414, nn. 3 e 4, c.p.c. integra la nullità dell’atto introduttivo, l’allegazione generica dei suddetti elementi impone una pronuncia di rigetto nel merito della domanda giudiziale.

Procedimento civile – domanda giudiziale – ricorso ex art. 414 c.p.c. – petitum e causa petendi – allegazione generica – conseguenze – pronuncia di rigetto nel merito.

art. 414 c.p.c. – art. 156 c.p.c. – art. 164 c.p.c – art. 99 c.p.c. – art. 112 c.p.c. – art. 2094 c.c.

Con ricorso ex art. 414 c.p.c, la ricorrente esponeva di aver lavorato presso la S.r.l. convenuta dapprima in assenza di un regolare contratto di lavoro e, successivamente, in forza di un contratto a progetto illegittimo per difetto dei requisiti di legge.
La ricorrente sosteneva di aver prestato attività lavorativa in regime di subordinazione sino alla data del licenziamento, intimatole oralmente e senza alcuna motivazione.
Sulla base di tali premesse, la lavoratrice domandava al Tribunale l’accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della convenuta e, per l’effetto, la condanna della S.r.l. al pagamento delle differenze retributive maturate. Chiedeva, inoltre, previa declaratoria della nullità del licenziamento intimato, la condanna al pagamento di tutte le retribuzioni dovute dalla cessazione del rapporto sino alla pubblicazione della sentenza. Infine, in sostituzione della riassunzione nel posto di lavoro, domandava l’accertamento del diritto di ottenere dalla società un’indennità pari a sei mensilità della retribuzione globale di fatto.
Costituitasi tempestivamente, la S.r.l. rilevava preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per mancata indicazione di petitum e causa petendi e, nel merito, contestava la sussistenza del dedotto rapporto di lavoro subordinato.
In via preliminare, il Tribunale di Latina esamina l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla S.r.l. convenuta, qualificandola in termini di eccezione di nullità del ricorso introduttivo per mancata indicazione dei requisiti di cui ai nn. 3 e 4 dell’art. 414, c.p.c.
Com’è noto, l’art. 414 c.p.c. stabilisce che il ricorso deve contenere, inter alia, la determinazione dell’oggetto della domanda e l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda con le relative conclusioni.
In difetto di tali allegazioni, la domanda risulta affetta da nullità per mancato raggiungimento dello scopo, rappresentato dalla c.d. editio actionis, ex art. 156, comma secondo, c.p.c.
Tuttavia, in base al principio più volte affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, “la nullità per omessa indicazione dell’oggetto della domanda o degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto che ne sono fondamento non è causata da una mera formale omessa indicazione degli stessi bensì dall’impossibilità della relativa individuazione attraverso il complessivo esame dell’atto” (ex multis, Cass. SS.UU., 2 giugno 1993, n. 6140).
In applicazione di tali principi, muovendo dall’analisi globale dell’atto introduttivo, il Tribunale di Latina rigetta l’eccezione di nullità del ricorso, rilevando come le carenze espositive non siano tali da determinare l’impossibilità di individuazione del petitum e della causa petendi.
Ciò posto, tuttavia, tali carenze incidono sul merito della controversia, imponendo una pronuncia di rigetto per infondatezza in fatto della domanda giudiziale.
L’onere di specifica allegazione dei fatti costitutivi del diritto azionato posto a carico del ricorrente ex art. 414 c.p.c. se, da un lato, consente al convenuto di prendere posizione su tali fatti nella memoria di cui all’art. 416 c.p.c., dall’altro, vincola il giudice nel giudizio di fatto secondo il principio “iudex secundum alligata iudicare debet”.
A sostegno della propria decisione, il Tribunale di Latina richiama, dunque, i principi della domanda e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui agli artt. 99 e 112 c.p.c., precisando come anche i poteri officiosi del giudice nel rito del lavoro incontrano un limite nella genericità delle allegazioni fattuali.
Ed infatti, il potere-dovere del giudice di disporre d’ufficio mezzi istruttori ex art. 421 c.p.c. presuppone che le parti abbiano correttamente adempiuto l’onere di allegazione in fatto, non potendo il giudice supplire in via istruttoria ad eventuali carenze sul piano dell’allegazione fattuale.
Ciò premesso in linea generale, il Tribunale rileva come, nel caso di specie, gravasse sulla ricorrente l’onere di allegare e, quindi, provare la sussistenza degli elementi caratterizzanti un rapporto di lavoro di natura subordinata, non costituendo la subordinazione oggetto di presunzione neppure iuris tantum.
Pertanto, non avendo la ricorrente allegato alcuna circostanza di fatto volta a concretizzare la sussistenza di un vincolo di subordinazione né assolto il relativo onere probatorio, il Tribunale di Latina rigetta nel merito il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Il tema della nullità del ricorso per mancata indicazione dei requisiti di cui ai nn. 3 e 4 dell’art.414, c.p.c. è tutt’ora controverso in dottrina e in giurisprudenza.
Ciò in quanto, in assenza di un’esplicita previsione in tema di nullità del ricorso introduttivo, non è affatto agevole comprendere quando le carenze assertive siano tali da determinare la nullità del ricorso e quando, invece, esse incidano esclusivamente sul merito della controversia.
La differenza non è di poco conto, atteso che, mentre nel primo caso il giudice deve dichiarare la nullità del ricorso, nel secondo, invece, si impone una pronuncia di rigetto nel merito della domanda giudiziale.

Marta Magliulo

* Di prossima pubblicazione su “Lavoro a previdenza oggi” (www.lpo.it)

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