PUBBLICO IMPIEGO – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE: NON È NORMATIVAMENTE PREVISTA LA RAPPRESENTANZA TECNICA DEL SOGGETTO INCOLPATO – Corte di Appello di Torino, Sezione Lavoro, 24 luglio 2016, n. 482

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In materia di procedimenti disciplinari l’istituto della (eventuale) assistenza di un procuratore è connesso alla presenza personale del lavoratore la cui prerogativa si esaurisce nell’essere “assistito” (ovvero consigliato e tecnicamente supportato nel momento in cui viene sentito a propria difesa) non essendo normativamente prevista la ben diversa ipotesi della rappresentanza

La Corte di Appello di Torino, con sentenza del 24 luglio 2016, n. 482, ha accolto il reclamo ex art. 1 comma 58 L. n. 92/2012 proposto dall’I.N.P.S. avverso la pronuncia con la quale il Tribunale di Torino – sia in fase sommaria che di opposizione – aveva ritenuto sussistere un vizio di natura formale nel procedimento disciplinare attivato in data 9.1.2004 (sospeso per effetto di pendenza di procedimento penale e riassunto in data 14.5.2014) a carico di un dipendente dell’Ente previdenziale (conclusosi con l’irrogazione del licenziamento per giusta causa in data 30.7.2014) condannando detto Ente al versamento dell’indennità risarcitoria ex art. 18, comma 6 L. n. 300/1970.
Nel dettaglio, a seguito di contestazione di addebito, il lavoratore aveva trasmesso all’Ufficio disciplina dell’Amministrazione le proprie controdeduzioni ma non si era presentato personalmente all’audizione disciplinare, inviando in sua vece il legale di fiducia che produceva certificato medico del dipendente e chiedeva di essere sentito in luogo del suo assistito. Tale richiesta non veniva accolta in quanto, secondo la tesi dell’Ente previdenziale, detta facoltà non era prevista dal regolamento disciplinare ratione temporis applicabile.
Orbene, operata la ricostruzione dei fatti, il Tribunale aveva individuato nel caso di specie un vizio formale nel procedimento disciplinare in quanto il regolamento invocato non introduceva alcuna alternativa “secca” tra assistenza e rappresentanza, dovendosi pertanto interpretare la normativa, anche in forza di una lettura costituzionalmente orientata della fonte regolamentare, nel senso di ritenere che l’eventuale procuratore dell’incolpato potesse anche rappresentarlo per svolgere da solo le medesime difese tecniche che avrebbe senz’altro potuto svolgere in presenza dell’assistito.
Sul punto si è pronunciata la Corte di Appello di Torino che, in accoglimento del reclamo promosso dall’I.N.P.S., ha riformato la sentenza resa dal Tribunale.
Preliminarmente il Collegio Piemontese ha operato una ricostruzione delle fonti regolatrici della fattispecie portata al proprio vaglio chiarendo come il Regolamento disciplinare dell’Ente del 2003 fosse applicabile alla fattispecie in forza di una disposizione transitoria contenuta nel successivo Regolamento del 2009, sempre nel rispetto della normativa di rango superiore ovvero il d. lgs. n. 165/2001 nel testo vigente sino al 14.11.2009 (data a partire dalla quale è entrato in vigore il d. lgs. n. 150/2009 ampiamente modificativo del d. lgs. n. 165 cit.) con la conseguenza che la fattispecie risulterebbe disciplinata, fino al 14.11.2009, dalle disposizioni d’interesse del d. lgs. n. 165/2001 pre-modifiche mentre, a partire dal 15.11.2009, dalle disposizioni d’interesse del d. lgs. n. 165 cit. come modificato dal d. lgs. n. 150/2009 e, in forza della norma transitoria regolamentare, dal Regolamento disciplinare del 2003 ove non in contrasto con il d. lgs. n. 165/2001 così come risultante dalla Riforma Brunetta (2009).
Una volta delineato il quadro normativo, la Corte ha esaminato il merito dello specifico motivo di reclamo proposto dall’Ente previdenziale circa l’asserita violazione di natura formale/procedurale rilevata dal Giudice di prime cure.
In particolare, il Collegio ha ritenuto il procedimento disciplinare immune da qualsivoglia vizio formale in quanto nessuna delle norme applicabili alla fattispecie (art. 7, commi 2 e 3 L. n. 300/1970; art. 55 bis, comma 2, d. lgs. n. 165/2001 ed art. 3 del Regolamento disciplinare del 2003) risulta violata. L’istituto dell’assistenza di un procuratore nell’ambito del procedimento disciplinare deve considerarsi, a parere della Corte, “connesso con la presenza personale del lavoratore” mentre, ove il lavoratore abbia (del tutto liberamente) optato per l’invio di una memoria scritta ed abbia poi scelto di non presentarsi senza chiedere un rinvio “da un lato non vi è spazio alcuno per l’assistenza (mancando il soggetto da assistere) e dall’altro non è normativamente prevista la ben diversa ipotesi della rappresentanza” ossia che qualcun altro, sebbene espressamente delegato, possa intervenire in vece del lavoratore.

Sergio Testa

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