PROFILI PROCESSUALI DELLE CONTROVERSIE IN MATERIA DI COLLABORAZIONI ETERO-ORGANIZZATE – Tribunale di Roma del 19 novembre 2019 – E.C. (Avv. Riccardi Stefano) c. A.S.. S.r.l. (Avv. Andrea Baffone) – est. Dott.ssa Orrù

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Nel giudizio volto all’accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti, il giudice può riqualificare quest’ultimo alla stregua di una collaborazione etero-organizzata dal committente e, in forza del rinvio disposto dall’art. 2, 1° comma, D.Lgs. n. 81/2015, può fare applicazione della disciplina riservata al lavoro subordinato, seppur nei limiti del petitum mediato azionato dal lavoratore.

Lavoro (rapporto) – Lavoro subordinato – Lavoro autonomo – Collaborazioni etero-organizzate dal committente – Qualificazione giuridica del rapporto – Tutele – Applicabilità.

Artt. 1655, 2094, 2222 c.c.; artt. 99, 112 e 113 c.p.c.; art. 2, co. 1, D.Lgs. n. 81/2015.

 

Con ricorso ex art. 414 c.p.c., un lavoratore, nel convenire in giudizio la società A.S. S.r.l., ha chiesto che venisse accertata la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con quest’ultima – ormai cessato – nonché la condanna della società al pagamento delle retribuzioni non (ancora) percepite, ivi comprese la tredicesima e la quattordicesima mensilità e, in ultimo, il T.F.R.

Costituitasi in giudizio, la società resistente ha eccepito l’infondatezza delle domande proposte dal lavoratore e ha dedotto di aver intrattenuto con quest’ultimo un rapporto di subappalto relativo alla realizzazione di alcune opere idrauliche e impiantistiche svolte nell’ambito di altrettante commitenze; ha concluso, dunque, per il rigetto dell’avverso ricorso.

Ammessa e, successivamente, assunta la prova testimoniale volta ad accertare le modalità di espletamento dell’attività lavorativa così come effettivamente prestata, il Tribunale di Roma ha accolto le domande proposte dal ricorrente e, tuttavia, ha mutato la qualificazione giuridica del rapporto di lavoro offerta da entrambe le parti.

In particolare, il giudice del lavoro, dopo aver tracciato la distinzione che intercorre tra il contratto d’appalto ex art. 1655 c.c. – cui è ascrivibile finanche quello di suppalto – e quello d’opera professionale di cui all’art. 2222 c.c., ha escluso che, nel caso sottopostogli, ricorresse la prima fattispecie; infatti, le risultanze istruttorie avevano disatteso la sussistenza di quella struttura imprenditoriale che, facente capo al ricorrente, è richiesta a tal fine dalla giurisprudenza di legittimità (cfr., da ultimo, Cass. 2 gennaio 2018, n. 1, in Il Foro it., 2018, I, 492, con nota di richiami, cui si rinvia per un’ampia rassegna giurisprudenziale sul tema, che non è possibile approfondire in questa sede).

In secondo luogo, il giudice capitolino, pur rilevando la sussistenza degli indici tipici della subordinazione, ha valorizzato una circostanza ulteriore che, emersa dall’istruttoria espletata e costituita dall’utilizzazione di attrezzatura di proprietà del ricorrente e dall’acquisto in proprio del materiale necessario per le lavorazioni effettuate dallo stesso, si poneva in contrasto con il riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti.

Sulla scorta di tale rilievo, il giudice, dapprima, ha escluso la natura subordinata dell’intercorso rapporto di lavoro e, successivamente, ha riqualificato la fattispecie dedotta in giudizio alla stregua di una prestazione di lavoro autonomo, ma etero-organizzato dal committente di cui all’art. 2, co. 1, D.Lgs. n. 81/2015, il quale estende l’applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato «anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e ai luoghi di lavoro» (al riguardo, si segnala il leading case relativo alla qualificazione dei rapporti di lavoro dei cc.dd. riders, da ultimo definito da Cass 24 gennaio 2020, n. 1663, in <www.giustiziainsieme.it>, con note a prima lettura di T. Orrù, La qualificazione del lavoro dei riders alla prova della giurisprudenza: prime note di commento alla sentenza della Corte di Cassazione sezione lavoro del 24 gennaio 2020 n. 1663, e originato dalla sentenza di primo grado di Trib. Torino 7 maggio 2018, in questa Rivista, 2018, 497, con nota di L. Buconi, I rapporti di lavoro nelle piattaforme digitali: autonomia o subordinazione?; in Riv. giur Lav., 2018, II, 371, con nota di C. Spinelli, La qualificazione giuridica del rapporto di lavoro dei fattorini di Foodora tra autonomia e subordinazione; in Arg. dir. lav., 2018, 983 e 1220, con note di M. Biasi, Il Tribunale di Torino e la qualificazione dei riders di Foodora, e G. Bronzini, La nozione di “dipendenza” comunitaria: una soluzione per la digital economy?, la quale era stata riformata da C. App. Torino del 4 febbraio 2019, in Riv. giur Lav., 2019, II, 91, con nota di U. Carabelli-C. Spinelli, La Corte di Appello di Torino ribalta il verdetto di primo grado: i riders sono collaboratori etero-organizzati; in Giur. it., 2019, 7, 1589, con nota di F. D’Addio, Lavoro subordinato e lavoro autonomo – incertezze sul nuovo diritto del lavoro: il caso dei riders di Foodora).

Pertanto, il giudice, in forza del rinvio disposto dall’art. 2, co. 1, D.Lgs. n. 81/2015 alla disciplina dettata con riguardo al lavoro subordinato, ha applicato quest’ultima, seppur nei limiti del petitum mediato originariamente azionato dal lavoratore, il quale aveva limitato il contenuto delle proprie domande all’accertamento del proprio diritto alla corresponsione delle retribuzioni non ancora percepite e del T.F.R., con conseguente condanna della società al pagemaneto dei relativi importi.

La pronuncia si impone all’attenzione degli interpreti anche e soprattutto in ragione dei risvolti processuali a questa sottesi: infatti, il Tribunale di Roma, sulla scorta del principio sintetizzato dal noto brocardo iura novit curia, ha disatteso la qualificazione giuridica del rapporto di lavoro offerta dalle parti e ha ritenuto di ricondurre quest’ultimo nell’alveo applicativo dell’art. 2, co. 1, D.Lgs. n. 81/2015.

*Ginevra Ammassari

Dottoranda di ricerca in Diritto processuale civile nell’Università degli Studi “Roma Tre”

**Di prossima pubblicazione su “Lavoro e previdenza oggi” (www.lpo.it)

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