PROFILI LAVORISTICI NEL CONCORDATO PREVENTIVO – Provvedimenti citati sotto

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Cassazione Civile sez. I, ordinanza 30 aprile 2014, n. 9476 est. De Chiara
“La pendenza della procedura di concordato preventivo, conseguente alla sua apertura ai sensi dell’art. 163 l. fall., preclude la possibilità di dichiarare il fallimento, dovendosi anche ritenere, più in generale, sussistente e ricavabile dal sistema il principio della prevalenza della procedura di concordato preventivo rispetto al procedimento per la dichiarazione di fallimento”

Tribunale di Rovigo, decreto 19 gennaio 2015, est. Martinelli
“Non ricorrendo un’ipotesi di pregiudizialità necessaria, il rapporto tra concordato preventivo e fallimento è di conseguenzialità (essendo il fallimento eventuale, all’esito negativo della pronuncia sul concordato) e di assorbimento (dei vizi del provvedimento di rigetto in motivi di impugnazione del successivo fallimento), che determina una mera esigenza di coordinamento fra i due procedimenti”

Tribunale di Tivoli, decreto 21 marzo 2013, n. 271/2013, est. Liberati
“Le operazioni di contenimento dei costi del personale prospettate da una Società richiedente l’ammissione alla procedura di concordato preventivo, finalizzato alla conservazione dell’impresa e alla continuità aziendale, sono considerati atti di ordinaria amministrazione per i quali non è necessaria l’autorizzazione del Tribunale fallimentare”

Tribunale di Genova, sentenza 11 agosto 2014, est. Canepa
“Il pagamento dei lavoratori, quale atto di ordinaria amministrazione nell’ambito del concordato preventivo con continuità aziendale, non richiede l’approvazione del Tribunale fallimentare”.

In un periodo di grande – e drammatica – attualità dei risvolti lavoristici della crisi d’impresa, la ricerca di orientamenti condivisi che possano guidare l’operatore del diritto lungo l’inesplorata “terra di nessuno” (D’Alessandro, 2004), a metà strada tra il diritto del lavoro e quello fallimentare, risulta quanto mai difficile, stante la tradizionale e reciproca indifferenza, da parte del legislatore concorsuale e lavorista, verso le esigenze occupazionali e creditorie coinvolte nel dissesto finanziario di un complesso produttivo.
La mancanza di dialogo tra le due branche del diritto è stata oggetto di interessanti riflessioni, purtroppo mai tradotte in norme, da parte di autorevole dottrina (Dell’Olio, 1982) che, già a partire dagli anni ’80 del secolo scorso, preconizzava la necessità di ricontestualizzare il fenomeno della crisi aziendale, consentendo un’apertura alle contaminazioni di matrice sociale.
L’occasione, in realtà mancata, di reductio ad unum, si coglie all’indomani della riforma delle procedure concorsuali del 2005, che pure ha avuto il pregio di inserire tra i suoi obiettivi primari, quello del mantenimento del valore dell’impresa, prediligendo soluzioni conservative rispetto a quelle meramente liquidatorie.
Tra le prime, assume particolare rilievo il concordato preventivo, disciplinato dagli artt. 160-186 bis, l. fall. (come modificati dal d.lgs. n. 5 del 2006), il quale consente all’imprenditore – in stato di crisi – di proporre ai creditori una soluzione, appunto “concordata”, sulla base di un “piano”, da allegare – ex art. 161, secondo comma, lett. e) l. fall. – al ricorso introduttivo presentato al Giudice fallimentare.
Detto piano può avere molteplici contenuti, tra i quali ben potrebbero inserirsi quelli tesi all’individuazione di spazi di tutela dell’occupazione e dei diritti dei lavoratori coinvolti, attraverso la salvaguardia degli assets produttivi, la prosecuzione dell’attività d’impresa e il mantenimento della rete commerciale, senza mai, tuttavia, allontanarsi dal fine precipuo della procedura, consistente nella soddisfazione dei creditori.
Stante la separazione tra “controllo di legittimità sul giudizio di fattibilità della proposta di concordato”, affidata al Tribunale e “la valutazione in ordine al merito di detto giudizio, che ha ad oggetto la probabilità di successo economico del piano ed i rischi inerenti”, di esclusivo appannaggio dei creditori (Cass. SS.UU., 23 gennaio 2013, n. 1521), il concordato preventivo è una procedura largamente utilizzata la cui pendenza, come ha ribadito la Suprema Corte, nella recente ordinanza del 30 aprile 2014 n. 9476, è addirittura preclusiva della “possibilità di dichiarare il fallimento, dovendosi anche ritenere, più in generale, sussistente e ricavabile dal sistema il principio della prevalenza della procedura di concordato preventivo rispetto al procedimento per la dichiarazione di fallimento”.
Inoltre, un decreto del Tribunale di Rovigo del 19 gennaio 2015, riportandosi sempre alla giurisprudenza menzionata, ha chiarito che è venuto meno il rapporto di pregiudizialità necessaria tra le due procedure, le quali, adesso configurano “un fenomeno di conseguenzialità (essendo il fallimento eventuale, all’esito negativo della pronuncia sul concordato) e di assorbimento (dei vizi del provvedimento di rigetto in motivi di impugnazione del successivo fallimento) che determina una mera esigenza di coordinamento fra i due procedimenti”.
Peraltro, il D.L. n. 83 del 2012, convertito in L. n. 134 del 2012, ha aggiunto alla legge fallimentare l’art. 186 bis, il quale disegna un’apposita disciplina nell’ipotesi in cui il piano di concordato preventivo, che accompagna la richiesta di ammissione alla procedura, preveda che l’attività d’impresa sia proseguita direttamente da parte del debitore, che mantiene la titolarità dell’impresa e la gestione dell’attività produttiva.
A testimonianza della totale estraneità dei profili lavoristici rispetto agli atti che richiedono l’approvazione del Tribunale, si è espresso il Tribunale di Tivoli, il quale, con un decreto del 21 marzo 2013, relativo alla richiesta di un’impresa ammessa ad una procedura di concordato preventivo cosiddetto “in bianco”, ex art. 161, comma 6, l. fall. e con continuità aziendale, ex art. 186 bis l. fall., di esser autorizzata, ex art. 182 quinquies l. fall., al compimento di “operazioni di contenimento dei costi del personale”, dopo aver richiesto integrazioni documentali e assertive, al fine di valutare la congruenza e coerenza degli atti di cui si chiedeva l’autorizzazione, ha osservato “che la materia rientra nella specifica attività d’azienda per cui, ove non incida negativamente sul patrimonio aziendale, non vi sia luogo a procedere sulla detta istanza; invero, ritiene il Tribunale di condividere l’orientamento giurisprudenziale per cui gli atti di gestione dei rapporti negoziali pendenti al momento della domanda sono da considerare atti di ordinaria amministrazione ove abbiano lo scopo di conservare l’attività d’impresa e non incidano innovativamente sul patrimonio della stessa”.
Si deve ritenere, pertanto, che gli atti volti a conseguire un risparmio sul costo del personale, attraverso gli strumenti lavoristici, sono sempre considerati di ordinaria amministrazione, sia ai sensi dell’art. 161, comma 7, l. fall., in pendenza di concordato in bianco di cui all’art. 161, comma 6, l.fall., sia, e a maggior ragione, ai sensi dell’art.167 l.fall., applicabile allorquando la procedura sia stata già ammessa, ex art. 163 l.fall.
Tale conclusione è confermata anche dalla sentenza del Tribunale di Genova dell’11 agosto 2014, dove si legge che “il pagamento dei lavoratori quale atto di ordinaria amministrazione nell’ambito del concordato preventivo con continuità aziendale, non richiede l’approvazione del Tribunale”.
“Peraltro”, continua il Tribunale di Tivoli nel decreto in commento, “a conferma dell’estraneità del profilo lavoristico all’ambito delle autorizzazioni di competenza del Tribunale, vi è anche il disposto dell’art. 169 bis l. f. ultimo comma, secondo il quale le disposizioni del medesimo articolo – rubricato “Contratti in corso di esecuzione” non si applicano ai rapporti di lavoro subordinato”.
Circa tale ultimo aspetto, si evidenzia che anche prima dell’ultima riforma, la prosecuzione dell’attività d’impresa comportava il mantenimento, senza soluzione di continuità, dei rapporti giuridici pendenti al momento del deposito del ricorso di ammissione alla procedura. Tale situazione produceva, tuttavia, l’inconveniente di aumentare inevitabilmente i costi del procedimento, comportando, in alcuni casi, addirittura, l’impossibilità di raggiungere l’effetto proprio del concordato preventivo, consistente nella soluzione della crisi.
Per tale ragione il legislatore del 2012 ha introdotto l’art. 169 bis l. fall., il quale da la possibilità all’imprenditore, previa richiesta al Tribunale o, successivamente al decreto di ammissione, al Giudice delegato, di essere autorizzato ai sciogliersi dai contratti in corso di esecuzione alla data di presentazione del ricorso.
L’ultimo comma di questa previsione, tuttavia, esclude espressamente dall’ambito di applicazione della nuova regola, i rapporti di lavoro subordinato.
Tale regola offre lo spunto per riflettere sulla peculiare considerazione che il legislatore fallimentare attribuisce, per la prima volta, ai contratti di lavoro subordinato. Essi, infatti, non sono considerati solo in una prospettiva economica, in termini, cioè, di costi per la procedura e di ostacolo al processo di riorganizzazione avviato dall’impresa in crisi, ma sono intesi come elementi strategici dell’impresa, nella gestione dei quali è richiesta una particolare attenzione anche in relazione ai valori ad essi sottesi, legati alla tutela della persona e dei livelli occupazionali, profili che, secondo il decreto del Tribunale di Tivoli, restano esclusi dal vaglio del giudice e determinabili direttamente dai soggetti coinvolti.
In quest’occasione, infatti, i lavoratori sono chiamati a definire insieme all’imprenditore/debitore i possibili contenuti del piano non come creditori privilegiati (per tale ragione sono infatti esclusi dalle procedure di voto, stante il disposto dell’art. 177, secondo comma, l. fall.), ma come parti di un contratto, la cui “sfida al successo” è approvata da coloro nei confronti dei quali esso produce effetti.
In conclusione, ferma la rilevanza della due recenti sentenze della cassazione del 2013 e 2014, la giurisprudenza di merito in commento suscita interesse poiché, oltre a rappresentare esempi – non frequenti – di contatto tra la dimensione lavoristica e quella fallimentare – nel confermare il principio di conservazione dell’impresa, valore dalle importanti ricadute lavoristiche, ribadiscono il mantenimento, in capo all’imprenditore/debitore, di tutti i poteri spettanti al datore di lavoro.

Serena Mancini

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