UN PRIMO RISULTATO INTERPRETATIVO IN MATERIA DI ADESIONE AL T.U. 2014 – Trib. Ivrea 28.4.2014, n. 1508

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Il Tribunale di Ivrea si pronuncia in materia di volontà adesiva al T.U. 2014

Con ordinanza del 28 aprile 2014, il Tribunale di Ivrea ha confermato il decreto cautelare del 7 aprile 2014 con il quale, in accoglimento dell’istanza ex art. 700 c.p.c. presentata dai Cobas – Confederazione dei Comitati di base, è stata sospesa la procedura elettorale di rinnovo della r.s.u. dell’unità produttiva della società Comdata s.p.a. di Ivrea, promossa secondo la nuova disciplina contenuta nel recentissimo “Testo unico sulla rappresentanza” del 10 gennaio 2014, sul presupposto della illegittimità dell’esclusione della lista presentata dall’O.S. ricorrente alle elezioni aziendali e della piena efficacia – contrariamente a quanto sostenuto dalle oo.ss. resistenti (SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL) – della comunicazione con la quale quest’ultima aveva formalmente aderito al contenuto del suindicato accordo interconfederale, nonostante la precisazione che “la presente adesione non costituisce rinuncia al diritto di agire in giudizio … per far accertare e dichiarare eventuali vizi di nullità, per contrarietà a norme di legge o di rango Costituzionale, delle disposizioni e previsioni (ivi) contenute”.
A dire del Tribunale, infatti, la menzionata riserva non sarebbe “tale da inficiare l’adesione della parte ricorrente agli accordi, risolvendosi, di contro, in una clausola di mero stile”.
Deporrebbe in tal senso, in primo luogo, la circostanza che, ogniqualvolta venga proposta una controversia relativa alla corretta esecuzione dell’accordo interconfederale, sul giudice, in considerazione del suo potere di verificare l’effettiva sussistenza delle condizioni dell’azione, graverebbe un vero e proprio obbligo di rilevazione di ufficio degli eventuali vizi di nullità.
Peraltro, l’apposizione della suddetta clausola non potrebbe comunque comportare il venir meno del potere-dovere del giudice di accertare la nullità, totale o parziale, dell’accordo, rappresentando la riserva in parola esclusivamente “un richiamo ai principi sostanziali e processuali dettati in tema di nullità del contratto”, atteso che, come precisato dalle sezioni unite della Corte di cassazione (Cass. sez. un. 4 novembre 2004, n. 21095), “la contestazione della validità del negozio non costituisce domanda giudiziale, bensì mera difesa che non condiziona l’esercizio del potere di dichiarare d’ufficio la nullità per vizi diversi da quelli eccepiti”.
A conferma della conformità della suindicata comunicazione di adesione viene, altresì, richiamato il principio di conservazione degli effetti degli atti giuridici, alla stregua del quale, com’è noto, “nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno”. Alla luce di tale principio, la manifestazione di volontà di “riconoscere e accettare espressamente, formalmente e integralmente il contenuto degli accordi”, come anche l’utilizzo della locuzione “eventuali”, renderebbe evidente non solo la prevalenza della volontà adesiva dell’O.S. esclusa, ma anche la natura meramente ridondante e potenziale della riserva, la quale, conseguentemente, non potrebbe in alcun modo inficiare la volontà di adesioneespressamente manifestata.

(dott.ssa Elena Giorgi)

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