L’istanza volta a far riconoscere il sopravvenuto aggravamento di una menomazione dipendente da causa di servizio, presuppone necessariamente il godimento dell’equo indennizzo. Riflessioni ermeneutiche – Corte di Appello di Catanzaro, Sez. Lavoro, n. 880/2019, pubbl. il 30/07/2019 – Presidente est. Gabriella Portale

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La disciplina applicabile per l‘istanza di aggravamento di menomazioni che non godono di equo indennizzo si ricava da quella prevista per la revisione di lesioni o infermità riconosciute dipendenti dal servizio per le quali sia già stata ottenuta la concessione dell’equo indennizzo. Dalla sentenza sembra evincersi che la Corte di Appello di Catanzaro non escluda in linea teorica o almeno categoricamente, la validità di una siffatta istanza posto che – eventualmente – la stessa potrebbe essere “meritevole di accoglimento” nel solo caso in cui sia proposta non “…oltre il quinquennio dal riconoscimento della dipendenza da causa di servizio”. Ci si interroga però se proprio l’oggettiva mancanza di un precedente decreto di attribuzione di equo indennizzo possa invece configurare una differente situazione giuridica.

Causa di servizio – istanza di aggravamento delle menomazioni – equo indennizzo – presupposizione necessaria – termine ad quem

Art. 56 d.p.r. 686/1957 (abrogato) – art. 20 d.p.r. 461/2001 – art. 14 d.p.r. 461/2001 – art. 2 d.P.R. 461/2001

 

Con istanza del 29.01.91 una dipendente della ASL di Catanzaro chiedeva il riconoscimento della causa di servizio di una lesione conseguente all’infortunio lavorativo “in itinere” occorso il 07.09.90.

La CMO riconosceva la lesione ascrivibile – ai fini dell’equo indennizzo – alla VIII categoria della Tab. A. In data 26.8.94 l’infortunata presentava quindi alla ASL domanda per la concessione dell’equo indennizzo. La datrice di lavoro pur riconoscendo l’infermità dipendente da causa di servizio, chiedeva parere alla CPPO di Roma in merito alla domanda di equo indennizzo. Tale organo ravvisando una carenza probatoria in ordine al pregresso infortunio lavorativo, non riconosceva la dipendenza da “fatti di servizio” dell’infermità.

L’azienda Ospedaliera M.D., che “succedeva” alla ex asl di Catanzaro, pur essendo obbligata a prendere atto dell’avvenuto riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità denunciata, in virtù della definitività del giudizio delle CMO, rigettava l’istanza di equo indennizzo, conformemente al giudizio del CPPO.

Sotto il profilo medico-legale quindi, la medesima infermità veniva giudicata differentemente, ossia, dipendente da causa di servizio dalla CMO, non dipendente da fatti di servizio dalla CPPO. Stante la diversa funzione degli organi collegiali.

Senonché, in data 24.3.2009, la ricorrente chiedeva l’aggravamento dell’infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, per sopraggiunte infermità interdipendenti. In data 30.3.2011 la CMO di Catanzaro riconosceva quest’ultima iscrivendo le infermità nella 7 cat. della tab. A.

Mentre il Comitato di Verifica di Roma, in data 13.01.2012, giudicava detta infermità non dipendente da causa di servizio in quanto connessa con quella precedentemente non riconosciuta come tale. Quindi l’azienda datrice di lavoro deliberava in data 13.03.2012 di prendere atto e di adeguarsi al parere negativo del Comitato di Verifica. L’interessata si rivolse dunque al giudice del lavoro chiedendo che fossero accertati sia la riconducibilità al servizio lavorativo degli aggravamenti delle menomazioni denunciate (in virtù della correlazione con l’infermità già riconosciuta dipendente da causa di servizio), che l’equo indennizzo. Il Giudice adito, aderendo alla tesi della controparte, rigettava il ricorso “…in quanto ha ritenuto che la domanda di aggravamento presupponga necessariamente” ai sensi dell’art. 56 del d.p.r. 686/1957 “il godimento di equo indennizzo di cui si chiede la revisione per l’appunto per l’aggravamento sopravvenuto”.

Propone appello la lavoratrice, sostenendo che il suddetto art. 56 sia stato abrogato dall’art. 20 del d.p.r. 461/2001, e che la domanda non sia stata correttamente intesa dato che non si trattava propriamente di una richiesta di revisione di un indennizzo – peraltro mai concesso – ma di un aggravamento della menomazione per sopraggiunte infermità interdipendenti. Evidenziava inoltre, che detta domanda è stata ritenuta ammissibile dagli organi amministrativi riceventi, essendo stata proposta entro 6 mesi dalla conoscenza del collegamento con l’infermità già riconosciuta a suo tempo. Da ultimo contestava che il mancato riconoscimento dell’aggravamento per interdipendenza della causa di servizio si pone in antitesi con i molteplici atti adottati “… tra cui il riconoscimento dell’infortunio in itinere da parte della stessa Amministrazione sanitaria, che però acriticamente ed irrazionalmente si era conformata al parere del Comitato di verifica…”. Di converso, l’azienda datrice di lavoro chiedeva il rigetto dell’appello sulla considerazione che vada applicato comunque l’art. 14 del dpr 461/2001, anche qualora l’istanza di aggravamento non sia stata preceduta dalla concessione dell’equo indennizzo, “…sicché, in parallelo a quanto è previsto per la revisione dell’equo indennizzo, deve essere presentata entro il termine perentorio di 5 anni dalla comunicazione del provvedimento di riconoscimento della causa di servizio”. L’appellante invece aveva fatto scadere il predetto termine, per cui l’appello veniva respinto.

A prescindere dalle questioni meno rilevanti, la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro sembra mostrare un tendenziale spirito innovativo rispetto al passato ed offrire lo spunto per riflettere su alcuni possibili dubbi di carattere ermeneutico sulla disciplina degli aggravamenti delle menomazioni dipendenti da causa di servizio.

Avv. Michele Diana

* Di prossima pubblicazione su “Lavoro e previdenza oggi” (www.lpo.it)

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