LICENZIAMENTI NEL PUBBLICO IMPIEGO: PRIME PRONUNZIE DOPO LA RIFORMA MADIA

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Tribunale di Palermo, Sez. Lav., ordinanza 3 settembre 2018 – est. Marino

Poiché l’art. 21, c. 1, del D.Lgs. n. 75 del 2017, nel modificare l’art. 63, c. 2, del D.L.gs. n. 165 del 2001, non ha abrogato l’art. 18 St. Lav. – che la Corte di Cassazione aveva già ritenuto utilizzabile nel pubblico impiego nella sua formulazione anteriore alla L. n. 92 del 2012 –, la disposizione continua ad essere invocabile anche dai dipendenti pubblici, con conseguente applicazione del rito speciale previsto dai commi 47 e ss. dell’art. 1 della L. n. 92 del 2012. (Massima a cura dell’autore)

 

Tribunale di Roma, I Sez. Lav., ordinanza 6 dicembre 2018 – est. Luna 

In considerazione del fatto che l’art. 1, c. 47, L. n. 92 del 2012, riserva lo speciale rito previsto dai successivi commi 48-68 “alle controversie aventi ad oggetto l’impugnativa dei licenziamenti nelle ipotesi regolate dall’art. 18 St. Lav.”, dopo la modifica dell’art. 63, c. 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001, non appare più esservi spazio per l’applicazione della tutela di cui all’art. 18 St. Lav. a favore di dipendenti pubblici e conseguentemente del c.d. rito Fornero. (Massima a cura dell’autore)

Tribunale di Treviso, ordinanza 16 aprile 2019 – est. Giordan

A seguito della riforma del 2017, esula dal campo di applicazione del c.d. rito Fornero l’impugnativa del licenziamento disciplinare di un pubblico dipendente, non rientrando fra le “ipotesi regolate” dall’art. 18 della L. n. 300 del 1970, dovendosi applicare la norma speciale di cui all’art. 63, c. 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001. (Massima a cura dell’autore)

Impiego pubblico privatizzato – Licenziamento – Tutela sanzionatoria introdotta dalla Riforma Madia (nuovo art. 63, c. 2, D.Lgs. n. 165 del 2001) – Art. 18 St. Lav. e Rito speciale (art. 1, c. 48 e ss., L. n 92 del 2012) – Inapplicabilità.

Le ordinanze in commento affrontano il tema dell’applicabilità del rito speciale di cui all’art. 1, c. 48 e ss., della L. n. 92 del 2012, c.d. rito Fornero, alle controversie aventi ad oggetto le impugnative dei licenziamenti di pubblici dipendenti, pervenendo a soluzioni diverse.

Si tratta, in particolare, delle prime pronunzie di merito dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 75 del 2017, in attuazione della riforma Madia, il quale – modificando l’art. 63, c. 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001 – ha inteso cristallizzare “un principio di tutela “reale” nei confronti del dipendente pubblico, a seguito del sovrapporsi di diverse previsioni normative nel tempo”, come può leggersi nella Relazione illustrativa del provvedimento.

Il Tribunale di Roma, così come il Tribunale di Treviso, chiamati a pronunciarsi sull’illegittimità di licenziamenti disciplinari adottati dall’Agenzia delle Entrate, osservano che deve considerarsi applicabile ratione temporis la nuova disposizione di cui all’art. 63, c. 2., del D.Lgs. n. 165 del 2001 e non più l’art. 18 della L. n. 300 del 1970, con conseguente inutilizzabilità del rito speciale introdotto dall’art. 1, c. 47 e ss., della L. n. 92 del 2012, per le controversie aventi ad oggetto l’impugnativa dei licenziamenti nelle «ipotesi regolate» dall’art. 18 St. lav.

Il Tribunale di Palermo, invece, pronunciandosi sull’illegittimità di un licenziamento intimato da una azienda ospedaliera, ha ritenuto di dover fare applicazione del c.d. rito Fornero, basandosi sul presupposto sostanziale della persistente applicabilità dell’art. 18 St. lav. ai dipendenti pubblici. In particolare, secondo il Giudice, l’art. 21, c. 1, lett. a), del D.Lgs. n. 75 del 2017, nel modificare l’art. 63, c. 2, del D.Lgs. 165 del 2001, non avrebbe abrogato l’art. 18 St. lav., limitandosi a disporre in relazione agli effetti del licenziamento illegittimo analogamente a quanto disposto sul punto dall’art. 18 ed aggiungendo un limite massimo di mensilità di retribuzione quanto all’indennità risarcitoria, “nulla disponendo, invece, in relazione alle altre previsioni dell’art. 18 medesimo, quale quella relativa alla rinuncia alla reintegrazione e all’indennità sostitutiva della medesima, che nessuno dubita continui ad applicarsi anche ai dipendenti pubblici, sicché la norma in parola non può ritenersi tacitamente abrogata”.

Indubbiamente deve evidenziarsi che il Legislatore della riforma Madia non dice nulla riguardo l’applicabilità o meno del rito speciale al pubblico impiego privatizzato, contrariamente a quanto fatto nel settore privato con l’art. 11 del D. Lgs. n. 23 del 2015, che la esclude per i lavoratori assunti dopo l’entrata in vigore del suddetto decreto.

Tuttavia, la scelta di intervenire sugli effetti del licenziamento illegittimo del pubblico dipendente sembra rivelare la volontà del Legislatore di “svincolarsi” dall’art. 18 St. lav. tramite una norma “sostanziale” speciale per il pubblico impiego privatizzato, che comporta, come conseguenza “processuale”, l’esclusione del rito Fornero.

Per tale ragione appare preferibile la tesi che rinviene la fonte della disciplina sulla tutela contro i licenziamenti dei pubblici dipendenti unicamente nell’art. 63, c. 2, del D. Lgs. n. 165 del 2001 e non più nell’art. 18 St. lav., contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale di Palermo.

In effetti, alla luce del tenore letterale della nuova disposizione sono condivisibili le conclusioni cui pervengono il Tribunale di Roma e il Tribunale di Treviso sull’inapplicabilità del rito Fornero al pubblico impiego privatizzato, dopo la riforma Madia.

* Dott. Francesco Di Maria

** Di prossima pubblicazione su “Lavoro e previdenza oggi” (www.lpo.it )

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