I CRITERI DI LEGITTIMITÀ DELLE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO A SEGUITO DELLO SCORRIMENTO DELLE GRADUATORIE DEI CONCORSI PUBBLICI – Tribunale di Lamezia Terme, 1 Marzo 2016, sent., n. 101/2016, giud. Salatino

martello bilance

Sig.ri Coppola, Pirrello, Amantea, Nigro, Molinaro, Cefalà, Molinaro, Centafio, Rigoli, Tropea, Ruberto c/ il Comune di Lamezia Terme

Diritto all’assunzione in base all’istituto del c.d. “scorrimento della graduatoria” – Pubblico Impiego – Concorsi della p.a. per l’assunzione di dipendenti – illegittimità del provvedimento di caducazione dei contratti di lavoro – applicabilità del d.lgs. 23/2015 al pubblico impiego – reintegrazione
Art. 1, comma 424 della L. n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) – D.lgs. n. 23/2015 – art. 18 l. n. 300/1970.

“Si ritiene che la vicenda in esame rientri ratione temporis nell’ambito di applicazione dell’art. 1, comma 424 della L. n. 190/2014, atteso che le assunzioni degli odierni ricorrenti sono state effettuate in data successiva all’entrata in vigore della norma (1.01.2015). Al contrario, non può attribuirsi alcun rilievo, a tal fine, alla circostanza che la delibera di G.C. – con la quale l’ente ha manifestato la volontà di procedere per l’anno 2015 alla copertura dei posti vacanti previsti dalla dotazione organica attraverso lo scorrimento delle graduatorie delle procedure concorsuali 2010 e 2012 – e le successive determine dirigenziali di avviamento del relativo iter siano state adottate nell’anno 2014. A ben vedere, infatti, l’art. 1, comma 424 fa espresso riferimento all’immissione in ruolo del personale assunto a tempo indeterminato, che, per come previsto anche nelle determine dirigenziali previste citate, si perfeziona con la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro”.

I ricorrenti ai sensi dell’art. 1, comma 48 della L. n. 92 del 2012, hanno spiegato opposizione avverso l’ordinanza mediante la quale era stata respinta la domanda proposta nella fase sommaria, chiedendo che venisse dichiarata l’illegittimità degli atti di caducazione dei contratti di lavoro a tempo indeterminato aventi natura di licenziamenti privi di causa e che, per l’effetto, venisse ordinato al Comune di Lamezia Terme di reintegrarli nel posto di lavoro ai sensi dell’art. 18 della L. n. 300/1970, con le conseguenze risarcitorie previste nell’articolo citato.
A sostegno dell’opposizione proposta i ricorrenti sostenevano che l’ordinanza opposta aveva, innanzitutto, esorbitato dal thema decidendum in quanto, in violazione del principio di immutabilità dei motivi di licenziamento, aveva ritenuto meritevole di accoglimento l’argomento addotto dalla difesa avversaria volto a giustificare la caducazione dei contratti individuali di lavoro, ovvero quello riferito all’inosservanza dell’art. 41, comma 2 del D.L. n. 66/2014, convertito della L. n. 89/2014; evidenziando altresì che il divieto di assunzione per gli enti che non avessero rispettato i tempi medi di pagamento non riguardasse uno dei requisiti essenziali del contratto di lavoro, ond’è che la nullità non poteva conseguire all’applicazione dei principi generali in materia contrattuale o al principio civilistico della nullità del contratto per violazione di una norma imperativa.
Nel costituirsi in giudizio il Comune di Lamezia Terme, ribadiva tutte le eccezioni sollevate nella fase sommaria, sostenendo che la sentenza n. 272/2015 pronunciata dalla Corte Costituzionale in data successiva al deposito del ricorso aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 41, comma 2 del D.L. n. 66/2014 non consentendo di ritenere illecito il comportamento del datore di lavoro conforme alla norma caducata, per mancanza di dolo o colpa.
Con riferimento, poi, alla domanda di reintegrazione e risarcitoria avanzata dai ricorrenti ai sensi dell’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori nella formulazione previgente, deduceva che la disciplina sostanziale introdotta dalla L. n. 92/2012 fosse applicabile al rapporto di pubblico impiego privatizzato, in virtù del disposto di cui all’art. 51, comma 2 del D.lgs. n. 165/2001, come recentemente statuito dalla Suprema Corte nella sentenza n. 24157 del 26.11.2015, non escludendo, secondo un’interpretazione sostanziale, l’estensione del D.lgs. n. 23/2015 anche ai dipendenti pubblici assunti a decorrere dal 7.03.2015.
Poste tali premesse occorre evidenziare che il Tribunale di Lamezia Terme, nell’accogliere l’opposizione proposta dagli originari ricorrenti è stato chiamato a pronunciarsi in merito a due questioni di diritto dirimenti, ovvero quella relativa all’interpretazione autentica dell’art. 1, comma 424 della L. n. 190/2014 che disciplina le assunzioni a tempo indeterminato negli enti locali; nonché quella concernente l’applicabilità ai rapporti di lavoro di pubblico impiego del D.lgs. n. 23/2015.
Quanto alla prima questione occorre preliminarmente considerare che i ricorrenti erano stati assunti con contratti di lavoro a tempo indeterminato sottoscritti il 9.03.2015 a seguito dello scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici per esami espletati negli anni 2010-2012.
Tuttavia, il 31.03.2015 il Comune di Lamezia Terme comunicava loro la caducazione di tali contratti sostenendo che il Ministero dell’Interno aveva interpretato la normativa in materia di assunzione del personale nel senso che la stessa escludesse la possibilità di procedere allo scorrimento delle graduatorie concorsuali e consentisse, viceversa, agli enti locali di destinare le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato all’immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico ed alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità eccedenti destinatarie dei processi di mobilità.
Dalla documentazione versata in atti risultava che il Ministero dell’Interno con nota del 17.03.2015 rilevava che le assunzioni a tempo indeterminato negli enti locali erano disciplinate dall’art. 1, comma 424 della L. 190/2014 (legge di stabilità) e relativa circolare n. 1/2015, diramata dal Dipartimento della Funzione Pubblica, specificando che l’amministrazione non avrebbe potuto dare alcuna attuazione alla deliberazione n. 443/2014 (mediante la quale si dava atto che era intenzione dell’amministrazione procedere per l’anno 2015 alla copertura dei posti vacanti previsti dalla dotazione organica attraverso lo scorrimento delle graduatorie delle procedure concorsuali 2010 e 2012) e che i provvedimenti adottati dalla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, in materia di assunzione di personali negli enti sottoposti al controllo centrale hanno carattere autorizzatorio rispetto a quanto deliberato dall’ente e non costituiscono una presa d’atto.
Ancora, con una successiva nota del 30.03.2015 il Ministero dell’Interno precisava ulteriormente che l’adozione dell’atto deliberativo in data antecedente all’entrata in vigore della l. n. 190/2014 non rilevava ai fini dell’eventuale approvazione di assunzioni da effettuarsi nell’anno 2015, le quali dovevano rispettare le norme in vigore al momento della stipula dei contratti, che il comma 424 dell’art. 1 della L. n. 190/2014 escludeva la possibilità di procedere allo scorrimento delle graduatorie.
A dire del Giudicante dal tenore delle predette note ministeriali del 17.03.2015 e del 30.03.2015 si comprende che il motivo ostativo all’approvazione della delibera n. 443/2014 da parte della Commissione consiste proprio nell’asserita violazione dell’art. 1, comma 424 della L. n. 190/2014, il quale non consentirebbe “l’effettuazione delle assunzioni programmate con le modalità previste dall’ente” ovvero mediante il ricorso allo scorrimento di graduatorie ancora in vigore.
Pertanto, a dire del Giudicante, al fine di stabilire se tale disposizione sia di fatto applicabile al caso de quo occorre procedere ad un’interpretazione ermeneutica della norma citata.
Innanzitutto, occorre evidenziare che la vicenda in esame rientra ratione temporis nell’ambito di applicazione dell’art. 1, comma 424 della L. n. 190/2014 atteso che le assunzioni degli odierni ricorrenti sono state effettuate in data successiva all’entrata in vigore della norma (1.01.2015).
Invero, l’art. 1, comma 424 della L. n. 190/2014 fa espresso riferimento all’immissione in ruolo del personale assunto a tempo indeterminato, che, per come previsto anche nelle determinazioni dirigenziali citate dall’amministrazione comunale, si perfeziona mediante la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.
Ond’è che al fine di individuare i soggetti che il Comune è legittimato ad assumere in base alla legge di stabilità 2015, la questione controversa attiene alla possibilità o meno di includervi gli idonei non vincitori utilmente collocati nelle graduatorie vigenti alla data del 1.01.2015 mediante il meccanismo dello scorrimento.
A tal riguardo, occorre evidenziare, che la circolare n. 1/2015 del 29.01.2015, recante linee guida per l’attuazione delle disposizioni in materia di personale, stabilisce che la percentuale di turn over legata alle facoltà di assunzioni deve essere destinata in via prioritaria all’immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate al 1° gennaio 2015 e che le risorse rimanenti, debbano essere destinate ai processi di mobilità del personale soprannumerario degli enti di area vasta.
Posto quanto suddetto il Giudicante ha ritenuto, da un’analisi ermeneutica della norma dell’art. 1, comma 424 della L. n. 190/2014, che il legislatore abbia inteso includere tra i soggetti assumibili a tempo indeterminato negli anni 2015-2016 solo coloro che siano risultati vincitori dei concorsi pubblici, oltre al personale soprannumerario.
Ed infatti, in relazione al caso che ci occupa, la sentenza in commento ha evidenziato che alla data del 1.01.2015, l’amministrazione aveva già deliberato e disposto lo scorrimento delle graduatorie delle procedure concorsuali espletate negli anni 2010-2012, così manifestando la volontà di coprire i posti vacanti consentendo quindi ai candidati semplicemente idonei di divenire vincitori effettivi.
Pertanto, il Tribunale di Lamezia Terme ha ritenuto che ciò che rende compatibili le assunzioni dei ricorrenti in opposizione con la disciplina restrittiva prevista per gli anni 2014 e 2015 è il fatto che la decisione di dar luogo allo scorrimento delle graduatorie sia stata assunta dal Comune di Lamezia Terme in data antecedente all’entrata in vigore della legge di stabilità 2015. Ciò in quanto, alla predetta data, i ricorrenti risultavano già equiparati ai vincitori originari dei concorsi pubblici e, quindi, rientravano nel novero dei soggetti assumibili.
Quanto, poi, all’unico motivo di opposizione formulato dal Comune di Lamezia Terme, concernete la nullità dei contratti di lavoro stipulati dal Comune con i ricorrenti in violazione del divieto di procedere ad assunzioni di personale per gli enti non rispettosi dei tempi medi nei pagamenti, occorre evidenziare che nelle more del giudizio di primo grado è intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale n. 272 del 22.12.2015 mediante la quale, appunto, è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 41, comma 2, del D.L. 24.04.2014 n. 66.
Con la sentenza citata, il Giudice delle Leggi ha stabilito che: “l’art. 41, comma 2, del d.l. n. 66 del 2014 si pone, sotto vari profili, in contrasto con il principio di proporzionalità ricavabile dall’art. 3, primo comma, Cost. E tale violazione si risolve in una illegittima compressione dell’autonomia regionale in materia di organizzazione amministrativa spettante alla competenza regionale piena (art. 117, quarto comma, Cost.). Per ragioni non diverse da quelle appena considerate con riferimento alla lesione del principio di proporzionalità, la norma censurata si rivela confliggente anche con l’art. 97, secondo comma, Cost.: se, da un lato, il blocco delle assunzioni è senz’altro suscettibile di pregiudicare il buon andamento della pubblica amministrazione, dall’altro lato la limitazione non risulta giustificata dalla tutela di un corrispondente interesse costituzionale, dato che, come si è visto, si tratta di una misura inadeguata a garantire il rispetto del termine fissato per il pagamento dei debiti. Anche tale violazione si traduce, come è evidente, in una lesione delle medesime competenze costituzionali della ricorrente in materia di organizzazione amministrativa”.
Pertanto, benché il suddetto motivo di opposizione avesse idealmente consentito all’amministrazione convenuta di far valere la legittimità del comportamento datoriale di caducazione dei contratti di lavoro stipulati con i ricorrenti, il Giudicante ha ritenuto che in virtù del principio di retroattività degli effetti delle pronunce di illegittimità costituzionale la norma caducata (art. 41, comma 2, del D.L. 66/2014) non avrebbe potuto trovare applicazione ai rapporti pregressi non ancora esauriti come nel caso de quo e, pertanto, dichiarava il venir meno dell’unica ragione apparentemente ostativa all’accoglimento della domanda.
In conclusione, il Tribunale di Lamezia Terme ha dichiarato l’illegittimità dei provvedimenti di caducazione dei contratti individuali di lavoro stipulati con i ricorrenti in opposizione, specificando che detta illegittimità riguardava in primis il provvedimento della Giunta comunale mediante il quale veniva disposto l’annullamento della delibera che favoriva l’assunzione dei vincitori della procedura concorsuale e ripristinando le previsioni di cui alla precedente deliberazione che approvava tali assunzioni.
Da ultimo, in relazione all’applicabilità del D.lgs. n. 23/2015 ai licenziamenti comminati ai dipendenti pubblici, il Giudicante – aderendo all’orientamento maggioritario – ha statuito che la nuova disciplina è destinata ad operare esclusivamente nell’ambito dei rapporti di lavoro privato.

Federica Pisapia

*Di prossima pubblicazione su “Lavoro e previdenza oggi” (www.lpo.it)

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