GLI ORIZZONTI DEL LICENZIAMENTO DISCRIMINATORIO: IL LICENZIAMENTO RITORSIVO O “PER RAPPRESAGLIA” – Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, 3 Aprile 2015

toga di spalle

Il licenziamento impugnato, formalmente giustificato sulla base di una esigenza di riorganizzazione e di riduzione dei costi, è nullo perché comminato dalla datrice di lavoro per ritorsione al comportamento della dipendente (C.R.) che ha deciso di adire le vie legali per il riconoscimento della illegittimità di una serie di trasferimenti subiti.

In data 13.05.2014, è stato promosso da C.R. ricorso avverso il licenziamento intimatole per giustificato motivo oggettivo dalla SICURITALIA S.P.A. in data 5.06.2013. Il Tribunale di Bari si è pronunciato in data 3.04.2015 circa la nullità del provvedimento espulsivo, accertata l’insussistenza delle ragioni di esigenze organizzative aziendali addotte dalla datrice di lavoro. Quest’ultima aveva motivato la legittimità del provvedimento espulsivo nei confronti della ricorrente sulla base delle esigenze di riduzione dei costi e soppressione dell’ufficio amministrativo di Triggiano, sede della ricorrente, con conseguente trasferimento dello stesso nella sede centrale della SICURITALIA S.P.A. a Como, via Belvedere 2/A.
In realtà l’organo giudicante ha rilevato come il licenziamento non sia avvenuto per soppressione dell’ufficio amministrativo nella sede della ricorrente ma per mancata accettazione da parte della stessa di un trasferimento palesemente illegittimo. Tanto più che, come è emerso dall’istruzione probatoria, le stesse funzioni amministrative a seguito del licenziamento di C.R. sono state attribuite a nuovo personale assunto a tale fine.
Ripercorrendo brevemente i fatti di causa, C.R., in data 01.06.11 era stata destinataria di un provvedimento della datrice di lavoro che disponeva il suo trasferimento per soppressione dell’ufficio amministrativo a Triggiano e contestuale spostamento alla sede centrale di Como. La lavoratrice aveva impugnato il provvedimento ex art. 700 c.p.c. con domanda cautelare innanzi al giudice del Lavoro di Bari. Quest’ultimo, con ordinanza di accoglimento, aveva disposto la sospensione dell’efficacia del trasferimento e la reintegrazione della lavoratrice nelle stesse mansioni svolte presso la sede di Triggiano. A seguito di tale pronuncia, la SICURITALIA S.P.A. aveva comunicato alla lavoratrice un nuovo trasferimento, avverso il quale la dipendente nuovamente proponeva ricorso, accolto con ordinanza confermata in data 20.12. 2012 a seguito del reclamo della datrice. Solo qualche mese dopo, è intervenuto il licenziamento di cui trattasi nella pronuncia de quo.
Il Giudice del Tribunale di Bari, a motivazione della propria decisione, ha rilevato che la stretta contiguità temporale tra la pronuncia di illegittimità del trasferimento e la data del licenziamento, assieme alla totale insussistenza della ragione oggettiva di natura economica per cui era stato irrogato, rendono tale licenziamento nullo per nullità del motivo determinante ex art. 1345 c.c. Dunque nessun giustificato motivo oggettivo era da riscontrare nelle reali motivazioni del provvedimento di licenziamento intimato dalla SICURITALIA S.P.A ma solo da un motivo illecito, ossia la ritorsione datoriale a fronte della ribellione della dipendente al provvedimento di trasferimento. (Caso precedente conforme: Cass. 21967/2010).

Il caso affrontato dimostra la possibilità di estensione interpretativa dei confini del concetto di licenziamento discriminatorio. La Suprema Corte ha affermato che il dettato normativo che lo riguarda, previsto all’art. 4 della L.604/1966, dall’art. 15 della L.n.300/1970 e dall’art. 3 della L.108/1990, possa essere esteso fino a ricomprendervi anche condotte arbitrarie meramente ritorsive. Perciò, prosegue la Consulta, “l’area dei singoli motivi vietati comprende anche il licenziamento per ritorsione o rappresaglia, che costituisce cioè l’ingiusta o arbitraria reazione, quale unica ragione del provvedimento espulsivo, essenzialmente di natura vendicativa” (Cass. 6286/2011; Cass. 3837/1997). La sentenza in commento si configura come importante estrinsecazione di questo principio, volta ad estendere l’area della tutela dei diritti e degli interessi del lavoratore subordinato, in particolare l’interesse alla conservazione e alla stabilità del posto di lavoro. Quest’ ultimo difatti rischia di essere sacrificato, nell’opera di bilanciamento di valori, di fronte al diritto di libertà di iniziativa economica imprenditoriale ex art. 41 Cost di configurare in piena autonomia la composizione del proprio organigramma aziendale. Per evitare un’applicazione indiscriminata di tale principio è necessario che il giudice operi un’attenta valutazione circa le circostanze concrete alla base della scelta datoriale di soppressione del posto di lavoro. In tale ottica la giurisprudenza richiede il duplice requisito dell’effettività delle esigenze aziendali addotte come giustificato motivo oggettivo e il nesso causale tra queste esigenze e il licenziamento del lavoratore (Cass. 12769/2005, Cass. 4670/2001, Cass. 12603/1999). Tale operazione giurisdizionale sembrerebbe sfociare in un sindacato di merito sulle scelte imprenditoriali ma la prassi dimostra come il controllo circa l’effettiva sussistenza delle ragioni organizzative addotte dalla società datrice di lavoro sia un presidio necessario per l’attuazione del bilanciamento degli interessi in conflitto.

Breve bibliografia utile
L.CALCATERRA, La giustificazione causale del licenziamento per motivi oggettivi nella giurisprudenza di legittimità, in Dir. Rel. Ind., 2005, 3, 622 ss.
A.LEPORE, Giustificato motivo oggettivo di licenziamento, onere della prova e limiti al sindacato del giudice, in Dir. Lav., 2000, 34.
G.SANTORO PASSARELLI, Il licenziamento per giustificato motivo e l’ambito della tutela risarcitoria, in ADL, 2013, 2, 239 e ss.
R.COSIO, Licenziamento individuale per motivi economici e controllo giudiziario nella riforma del lavoro, LG, 2013,3, 263 e ss.

Corinna Fenton

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