DINAMICHE DI DIFFERENZIAZIONE DI LAVORO AUTONOMO E LAVORO SUBORDINATO TRA CONCETTI GENERALI E APPLICAZIONI IN MATERIA DI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E DI TFR – Tribunale di Perugia, Sezione Lavoro, 7 novembre 2017 Est. Medoro

toga Salerno

Ogni attività umana economicamente rilevante può svolgersi indifferentemente con modalità riconducibili al lavoro autonomo o subordinato; si ha rapporto di lavoro subordinato laddove il lavoratore mette a disposizione del datore di lavoro le proprie energie assoggettandosi al potere organizzativo, direttivo e disciplinare dello stesso (mentre, in presenza di difficoltà nell’indagare tale eterodirezione, può farsi ricorso, in via sussidiaria, alla valutazione combinata di una serie di elementi, quali la mancanza di rischio di impresa, la retribuzione fissa e calcolata ratione temporis, la continuità della prestazione e l’osservanza di un orario eteroimposto, i quali, se considerati come singoli non assumono valenza decisiva, ma possono disegnare un quadro complessivo di indizi gravi, precisi e concordanti della subordinazione); si ha danno pensionistico, ex art: 2116, comma 2, c.c., nel caso in cui per il lavoratore della P.A. riconosciuto in giudizio subordinato venga versata provvista contributiva presso la gestione separata in regime di collaborazione continuativa e coordinata e non presso la gestione dei lavoratori dipendenti dell’INPS; l’accertamento in giudizio del carattere subordinato del lavoro svolto per la P.A., in contrasto con la qualificazione del rapporto come autonomo operata dalle parti, comporta la corresponsione del TFR.

Parte attrice, rivolgendosi al Tribunale di Perugia, esponeva di aver lavorato, presso ente strumentale regionale, dapprima con contratto di lavoro autonomo e, subito dopo, con contratto di lavoro subordinato.

Assumeva, peraltro, l’attore la sostanziale identità dell’attività lavorativa svolta tanto nel quadro del primo come del secondo contratto. Assumeva, altresì, come tale attività lavorativa (in sostanza, autista personale del direttore generale dell’ente) rientrasse pienamente nel concetto del contratto di lavoro subordinato.

In conseguenza di tutto quanto esposto, l’attore chiedeva, oltre alla dichiarazione della subordinazione del primo rapporto lavorativo, il danno per i contributi non versati ed il TFR.

Con la sentenza 7 novembre 2017 in analisi, il Tribunale di Perugia, dichiarato il carattere subordinato del rapporto lavorativo, condannava la controparte a risarcire il danno pensionistico, da liquidarsi con separato giudizio, e a versare somma a titolo di TFR.

Giorgio Frontini

*Di prossima pubblicazione su “Lavoro e Previdenza Oggi” (www.lpo.it)

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