DECADENZA EX ART. 6 COMMA 2 L. 604/1966: TEMPI CERTI PER LA PROPOSIZIONE DEL RICORSO AVVERSO IL LICENZIAMENTO – C. App. Catanzaro 30.5.2014 n. 599

postazione vuota trubunale

Il dies a quo del termine di 270 giorni per l’impugnazione del licenziamento decorre dalla scadenza del termine di 60 giorni previsti per l’impugnazione stragiudiziale.

I termini decadenziali previsti dall’art.6 della l. n. 604/1966 per l’impugnazione del licenziamento e la successiva proposizione dell’azione giudiziale decorrono l’uno dopo l’altro a partire dalla comunicazione del licenziamento in forma scritta e compongono un complessivo termine di 330 giorni (oggi 240 a seguito delle novità introdotte dalla riforma Fornero).

E’ quanto stabilito dalla Corte di Appello di Catanzaro Sez. Lavoro con la sentenza n. 599 del 2014 nella quale si legge che : “Ancorando ad un’unica data la sequenza temporale prevista dalla norma (60+270), si ha la certezza matematica della scadenza dei termini rispettivamente imposti dalla legge a pena di decadenza, a prescindere dai cornetti accadimenti nelle more verificatisi, coerentemente anche alla stessa natura eccezionale dell’istituto della decadenza che impone la certezza del momento di decorrenza e di scadenza del termine medesimo”. Aggiunge la Corte, ad adiuvandum, che “la soluzione prospettata, nella misura in cui consente di fatto l’allungamento del termine massimo per l’impugnativa giurisdizionale fino a 330 giorni dalla data del licenziamento…potrebbe avere dalla sua un altro principio ribadito dalle Sezioni unite (e proprio nella decisione n. 8830 del 2010): ossia la necessità di bilanciare la previsione di un termine breve di decadenza  con il diritto a conservare il posto di lavoro e a mantenere un’esistenza libera e dignitosa ( artt. 4 e 36 Cost.)”.

Grandinetti Serena

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