CREDITI DI LAVORO E RITO FALLIMENTARE: LE SEZIONI UNITE SUI TERMINI PROCESSUALI – Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 5 maggio 2017, n. 10944

cassazione-agenzialegale

Lavoro (rapporto di) – Crediti di lavoro – Fallimento – Insinuazione al passivo – Sospensione feriale dei termini processuali – Inapplicabilità

“Benché ai sensi dell’art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, i giudizi per l’ accertamento dei crediti concorsuali non si sottraggano, in via generale, alla regola della sospensione dei termini durante il periodo feriale, la sospensione non opera in quelli in cui si controverta dell’ammissione allo stato passivo di crediti nascenti dal rapporto di lavoro, che, pur dovendo essere trattati con il rito fallimentare, sono assoggettati al diverso regime previsto dal combinato disposto dell’art. 92 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 ed l’art. 3 della 1. n. 742/69 cit. in ragione della materia che ne forma oggetto”.

La sentenza in commento chiude, contribuendo al rafforzamento della funzione nomofilattica della Cassazione, una vicenda già oggetto di riflessione (cfr., in questo sito, l’abstract di I.Piccinini e S. Mancini su “La sospensione feriale dei termini processuali tra rito lavoristico e fallimentare: i nuovi dubbi della Cassazione”, in cui si auspicava un intervento delle Sezioni Unite proprio nella direzione oggi percorsa).
In particolare, il riunito Supremo Consesso ha sconfessato i dubbi sollevati dalla prima Sezione nell’Ordinanza interlocutoria del 4.5.2016 in merito all’applicabilità o meno della sospensione feriale dei termini rispetto all’impugnazione di una sentenza della Corte d’Appello di Palermo resa a seguito del ricorso proposto da due lavoratori avverso la decisione di primo grado – che aveva respinto l’opposizione ex art. 98 L. fall., dagli stessi avanzata, per ottenere l’ammissione allo stato passivo – sulla base dell’assunto secondo il quale, poiché i crediti insinuati avevano titolo in un rapporto di lavoro e, “non operando in materia di lavoro la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale”, allora l’impugnazione doveva ritenersi tardiva e, conseguentemente, inammissibile.
In particolare, i Giudici di legittimità hanno osservato, in primo luogo che, oltre al tenore letterale dell’art. 3 della legge n. 742 del 1969, anche il rinvio, nello stesso contenuto, all’art. 92, comma 1, dell’ordinamento giudiziario (R.D. n. 12 del 1941) individua le cause (“relative […] alla materia del lavoro”) rispetto alle quali non trova applicazione la regola della sospensione feriale dei termini: pertanto, l’esonero all’istituto de quo è connesso, in entrambi i casi, all’oggetto sostanziale della controversia, indipendentemente dal loro assoggettamento al rito “speciale” introdotto dalla L. n. 533 del 1973.
In sostanza, la natura specifica di crediti da lavoro (derivante dalla dimensione etico-valoriale del Diritto del lavoro) non viene meno a seguito della proposizione della domanda di ammissione allo stato passivo del fallimento e, pertanto, l’incontro-scontro tra disciplina concorsuale e quella lavoristica non vede, in questo caso, quest’ultima soccombere: la specialità del procedimento di cui al capo V (artt. 92-103 L. fall.) è da ricondurre esclusivamente al rito e la decisione sul merito della domanda di ammissione è da assumere sulla scorta delle norme di diritto sostanziale applicabili – ratione materiae – al rapporto dedotto nel ricorso introduttivo.
Le Sezioni Unite, aderendo a tale interpretazione, inoltre, non condividono neppure la dedotta insussistenza, nell’ordinanza interlocutoria, delle esigenze di speditezza e di concentrazione, usualmente connesse alla materia lavoristica, nel caso di ammissione allo stato passivo fallimentare ma, anzi, hanno ritenuto che una definizione anticipata della controversia, darebbe “al lavoratore maggiori possibilità di partecipare ai riparti periodici parziali, previsti solo in favore dei crediti già ammessi al passivo e quindi di ottenere un più rapido soddisfacimento del proprio credito”, anche quando quest’ultimo deve essere recuperato preso l’INPS.
La circostanza che la Corte si sia concentrata sull’elemento sostanziale della materia, indipendentemente dal rito messo a disposizione a coloro che vogliano far valere i propri diritti, rappresenta la ragione principale che giustifica l’inapplicabilità della sospensione feriale dei termini.
Inoltre, ad avviso delle Sezioni Unite, va escluso che “l’applicazione della L. n. 742 del 1969, art. 3, alle cause di accertamento dei crediti di lavoro nel fallimento comporti un’ingiustificata disparità di trattamento tra i titolari dei crediti in questione e tutti gli altri creditori”, né appaiono fondate eventuali questioni di legittimità costituzionale di una siffatta disparità di trattamento e della conseguente, differenziata, disciplina dei termini delle impugnazioni in ambito fallimentare.
Da ultimo, i Giudici del Supremo Collegio hanno rilevato l’inconsistenza dell’argomentazione incentrata sull’intervento, nel panorama normativo-fallimentare, dell’art. 36 bis l. fall. introdotto dalla riforma n. 5 del 2006.
Benché, infatti, precedenti pronunzie di legittimità abbiano fatto derivare dalla disposizione de qua l’applicabilità della sospensione feriale dei termini a tutti i procedimenti endo-fallimentari (preservando l’eccezione espressa dei termini ex artt. 26 e 36 l. fall.), è tuttavia “evidente che la regola tratta in via interpretativa […] non può avere generale valenza derogatoria di una norma di legge, segnatamente l’art. 3 della l. n. 742/69, che individua specificamente, ratione materiae, le cause non soggette alla sospensione”.
Inoltre, l’inoperatività della sospensione feriale, come precisato nella sentenza, è da intendersi estesa anche ai termini previsti per la fissazione dell’adunanza, la presentazione delle domande tempestive e di quelle tardive.
In conclusione, le Sezioni Unite, disattendendo il contenuto dell’ordinanza di rimessione della Prima Sezione, ribadiscono il principio, da estendere anche alle procedure apertesi in data successiva all’entrata in vigore del d.lgs. n. 5/06, sulla non sospensione dei termini durante il periodo feriale nei caso di crediti di lavoro di cui si chieda l’ammissione allo stato passivo, nell’ambito delle procedure concorsuali.

Serena Mancini

Related News

Leave a reply