CONDOTTA ANTISINDACALE PER VIOLAZIONE (PARZIALE) DI UNA CLAUSOLA DI ULTRATTIVITA’ DEL C.I.A. – C. App. Firenze 6.5.2014, n. 438, est. Bazzoffi

toga Salerno

Il parziale riconoscimento dell’efficacia ultrattiva del C.i.a. (contratto integrativo aziendale) per la sola parte economica e non per la parte dei diritti sindacali, col fine di adottare un conteggio sfavorevole dei permessi sindacali sulla base del vigente CCNL, integra condotta antisindacale del datore di lavoro.

La Sezione Lavoro della Corte di Appello di Firenze ha dichiarato l’antisindacalità del comportamento del datore di lavoro consistito nell’aver disapplicato un contratto integrativo aziendale (C.I.A.) del 2004 – nonostante la previsione in esso contenuta di una clausola di ultrattività  negoziale – nella sola parte (più favorevole rispetto al contratto collettivo nazionale) avente ad oggetto il computo dei permessi sindacali: la condotta datoriale aveva, per l’effetto, impedito ai rappresentanti sindacali di svolgere e terminare le loro attività nell’interesse dei lavoratori per l’anno in corso a causa dell’esaurimento del monte ore a loro disposizione.

In particolare il Collegio, confermando la sentenza resa dal Tribunale di Firenze con la quale quest’ultimo aveva già respinto l’opposizione avverso il Decreto emesso dal medesimo Organo Giudicante nella fase sommaria, ha rilevato la contradditorietà della condotta consistita nell’aver disapplicato l’accordo aziendale nella sola parte in cui incrementa le ore di permesso sindacale e non nelle parti in cui riconosce ulteriori trattamenti integrativi. Si è ritenuto, pertanto, illegittimo il comportamento adottato dalla Società appellante che “da un lato aveva riconosciuto l’efficacia ultrattiva del C.i.a. per la sola parte economica, ma dall’altro tale efficacia aveva negato per la parte dei diritti sindacali”.

In definitiva, ciò che per i Giudici toscani denota con maggior chiarezza il carattere antisindacale della condotta è la disapplicazione discriminatoria (“selettiva e retroattiva”) dell’accordo integrativo aziendale – dotato di una previsione espressa di ultrattività negoziale fino alla stipula del successivo contratto – ritenendo valida la sola parte di interesse.

Avv. Sergio Testa

 

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