PRIME PRONUNCE SUL RECLAMO EX ART. 1 COMMA 58 L. 92/2012 – C. App. Roma, 25.2.2014

toga Salerno

La Corte d’appello di Roma si pronuncia su licenziamenti collettivi e reclamo ex art 1 comma 58 legge 2012 n. 92

La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 25 febbraio 2014, ha ribadito che, nell’ambito del procedimento delineato dal legislatore con la legge n. 92 del 2012 ed in coerenza con la natura impugnatoria del giudizio di opposizione, va esclusa, in tale fase, la proponibilità di nuove eccezioni o questioni che introducano fatti diversi da quelli già prospettati nell’originario ricorso. Secondo la Corte, nella fase di  opposizione ai sensi dell’art 1 comma 51, le parti non possono introdurre questioni nuove in fatto e questioni in diritto che non abbiano già formato oggetto della decisione, tranne che per l’ipotesi della domanda riconvenzionale e della chiamata del terzo che siano fondate sui medesimi fatti costitutivi. Inoltre, sempre ad avviso dell’organo giudicante, la possibilità di ampliare il tema della controversia si porrebbe in contrasto con l’adozione dello strumento oppositorio, che tende al riesame della decisione ed alla speditezza della procedura in questione. Nel caso in oggetto, la Corte ha ritenuto inammissibile la questione della genericità della comunicazione di avvio della procedura ex art. 4 comma 3 legge 1991 n. 223 per la mancata indicazione dei profili professionali, in quanto dedotta soltanto con l’atto di opposizione.

(Dott. Saverio Giordano)

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