PUBBLICO IMPIEGO E PROCEDURE CONCORSUALI STRAORDINARIE – C. cost. n. 230 del 10 ottobre 2014

giudice_legge-300x200

Pubblico Impiego e procedure concorsuali straordinarie: sindacabilità delle scelte legislative solo se arbitrarie o manifestamente irragionevoli

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 230 del 10 ottobre 2014, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 4, D.L. n. 79/2012 (“Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell’Amministrazione dell’interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile”) convertito con modificazioni in L. n. 131/2012, sollevata dal TAR Lazio in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione.
La Corte ha osservato come le procedure concorsuali e le carriere del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco siano state nel tempo disciplinate dapprima con L. n. 521/1988 e successivamente con D. lgs. n. 217/2005 che ha previsto, per l’accesso alle qualifiche iniziali di capo squadra e di capo reparto due distinte procedure concorsuali: la prima nel limite del 60% dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno da ricoprire con concorso interno per soli titoli e superamento di un successivo corso di formazione professionale, riservato (per l’accesso alla qualifica di capo squadra) al personale con qualifica di vigile del fuoco coordinatore; la seconda nel limite del restante 40% dei posti disponibili alla predetta data da ricoprire mediante concorso interno per titoli ed esami riservato al personale del ruolo dei vigili del fuoco ed in possesso di specifici requisiti (sei anni di servizio effettivo e superamento di corsi di aggiornamento professionale).
Per fronteggiare una sopravvenuta situazione emergenziale per la funzionalità del servizio e porre rimedio alla grave carenza di personale nel ruolo di capo squadra e di capo reparto è intervenuto il D.L. n. 70 del 13.5.2011 (convertito in L. n. 106/2011) e successivamente la L. n. 183 del 12.11.2011 che hanno, rispettivamente, prescritto per gli anni ivi indicati il solo concorso per titoli ed esteso tale disciplina alle disponibilità esistenti fino al 31 dicembre 2013.
Tali ultime modifiche – dettate dall’esigenza di supporto delle funzionalità del servizio – sono state superate dal D.L. n. 79/2012 (convertito con modificazioni nella L. n. 131/2012) che, previa abrogazione delle stesse, le ha sostituite con una più articolata disciplina di cui fa parte il censurato comma 4 dell’art. 3.

La disciplina di carattere straordinario introdotta dal decreto legge citato, oltre a contemplare modalità di accesso semplificate alle qualifiche di capo squadra e di capo reparto (concorsi per soli titoli), ha regolato al comma 3 il meccanismo della “risulta” già previsto nel vecchio ordinamento (L. n. 521/88) prevedendo, a seguito dell’avvio delle procedure per l’attribuzione delle qualifiche di capo reparto, il conferimento “per risulta” di un numero corrispondente di posti di capo squadra con decorrenza dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di decorrenza giuridica del concorso per capo reparto.
Il D.L. n. 79 cit. ha inoltre al previsto al successivo art. 3, comma 4, una disposizione transitoria di prima applicazione per il conferimento, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2009, dei posti di capo squadra derivanti “per risulta” dall’espletamento del concorso per capo reparto.
Il TAR, osserva la Consulta, ha ritenuto di censurare la predetta disposizione transitoria in virtù della quale il Ministero dell’Interno-Dipartimento dei vigili del fuoco ha accorpato con decreto n. 158 del 1.8.2012 in un unico bando di concorso i posti di risulta dei concorsi per capo reparto del 2007 e del 2008 escludendo per tal via il canale di accesso del 40% dei posti di capo squadra ed impedendo ai ricorrenti – inseriti nella graduatoria del concorso 2008 pubblicata nel 2011 con validità triennale – di essere nominati mediante l’utilizzazione della graduatoria medesima, posti non più disponibili perché messi a concorso previo loro accorpamento.
La disposizione in esame avrebbe generato, a giudizio del Remittente, una evidente disparità di trattamento tra le categorie di concorrenti interessati alle procedure concorsuali con conseguente lesione del principio di eguaglianza nell’accesso agli uffici pubblici, di buon andamento della pubblica amministrazione e del principio di ragionevolezza in violazione degli artt. 3, 51 e 97 Cost.

Il Giudice delle Leggi ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata con riferimento a tutti i parametri evocati richiamando sul punto il proprio orientamento a tenor del quale “in ordine all’articolazione delle carriere e dei passaggi di qualifica” esiste “un ampio margine di apprezzamento del legislatore, le cui scelte possono essere sindacate solo se arbitrarie o manifestamente irragionevoli”.
La fattispecie normativa censurata non costituisce infatti scelta arbitraria ed irrazionale e non pregiudica il buon andamento dei servizi, ponendosi rispetto alle regole generali poste dall’ordinamento del corpo nazionale dei vigili del fuoco in un rapporto di specifica transitorietà in quanto finalizzata a “realizzare un graduale ed appropriato passaggio dal vecchio ordinamento di cui alla legge n. 521 del 1988 a quello introdotto dal richiamato d. lgs. n. 217 del 2005” risentendo altresì “dell’esigenza, da un lato, di rendere congruenti gli ordinamenti – ed in particolare le diverse procedure concorsuali – che si sono succedute nel tempo e, dall’altro, di rendere più agevole il reclutamento di capi squadra e capi reparto al fine di assicurare in modo tempestivo ed efficiente il servizio”.

Per tali motivi, la Consulta, non ravvisando profili di arbitrarietà o irragionevolezza dal momento che la ratio della disposizione impugnata appare coerente con le finalità ispiratrici del regime transitorio, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 4 D.L. n. 79/2012 rimessa al proprio vaglio.

Legislazione correlata: Legge n. 521/1988; D.lgs n. 217/2005; D.L. n.70/2011 conv.in L.n. 106/2011; L. n.183/2011; D.M. Interno n. 158/2012; D.L. n. 79/2012 conv. in L. n. 131/2012.

Avv. Sergio Testa

Related News

Leave a reply