VIZIO DI MOTIVAZIONE DEL LICENZIAMENTO, PICCOLE IMPRESE E TUTELA REALE DI DIRITTO COMUNE – Tribunale di Latina 8 febbraio 2018, n. 125 – est. Dott.ssa Avarello – S.A. (Avv. Michelangelo Salvagni) c. E.&S. S.r.l. (Avv. Arianna Tulli)

giustizia

Nei rapporti di lavoro sottratti al regime della tutela reale ai sensi dell’art. 18, L. n. 300/1970, così come modificata dall’art. 1, L. n. 92/2012, qualora il datore di non provveda a specificare, nella lettera di licenziamento, i motivi posti a fondamento di quest’ultimo, il recesso non produce effetti sulla continuità del rapporto ed il lavoratore ha diritto non già alle retribuzioni, ma, trattandosi di contratto a prestazioni corrispettive, al risarcimento del danno, da determinarsi secondo le regole generali dell’inadempimento delle obbligazioni.

Con sentenza dello 08.02.2018, n. 125, il Tribunale di Latina, in accoglimento del ricorso promosso dal lavoratore, esclude la sussistenza del giustificato motivo oggettivo addotto a sostegno del licenziamento intimatogli dall’azienda, dichiara l’inefficacia dello stesso e, conseguentemente, condanna il datore di lavoro a ripristinare il rapporto lavorativo con il ricorrente, nonché al pagamento del risarcimento del danno, liquidato in misura pari alle retribuzioni globali di fatto maturate dalla messa in mora e sino alla sentenza.

La pronuncia in oggetto si impone all’attenzione sotto un profilo duplice.

In primo luogo, il giudice, nel riconoscere la genericità del richiamo alla “grave crisi economica” indicata dalla società quale ragione di carattere economico-organizzativo posta a fondamento della soppressione dell’unità lavorativa cui era addetto il ricorrente, afferma che la società ha del tutto omesso di soddisfare il relativo onere di motivazione specifica nella comunicazione del recesso; infatti, tale onere, in ipotesi di licenziamento intimato per giustificato motivo oggettivo, grava inequivocabilmente sul datore di lavoro.

Precisa il Tribunale che la motivazione del licenziamento deve essere sufficientemente completa e tale da consentire al lavoratore di approntare una difesa adeguata, dovendosi ritenere, in caso contrario, l’equivalenza tra le due diverse fattispecie rappresentate dalla comunicazione eccessivamente generica e l’assoluto difetto della stessa.

Secondariamente, il Tribunale di Latina, in ragione della “lampante lacuna assertiva della società”, rileva l’inefficacia del suddetto licenziamento che, disposto da un’azienda priva dei requisiti dimensionali di cui all’art. 18 St. Lav. (così come novellato dalla L. n. 92/2012), integra una violazione dell’art. 2, 2°comma, L. n. 604/1966.

In particolare, il giudice, nell’affrontare il tema relativo al regime di tutele applicabili al caso di specie, richiama quanto disposto da Cass., S.U., 27 luglio 1999, n. 508 (in Foro it., 1999, I, 2818) e afferma che, nei rapporti di lavoro sottratti all’applicabilità della tutela reale, il licenziamento inefficace ex art. 2, 2° comma, L. n. 604/1966 è inidoneo ad incidere sulla continuità del rapporto di lavoro, dovendosi considerare tamquam non esset (in tal senso, v. anche Trib. Roma 18 settembre 2015, in Riv. Giur. Lav., 2015, 4, II, 623.

Pertanto, il Tribunale di Latina, applicando la c.d. “tutela reale di diritto comune” scaturente dalla declaratoria di inefficacia del recesso datoriale, condanna la società resistente al ripristino del rapporto di lavoro, nonché al pagamento del risarcimento del danno in favore del lavoratore, parametrato alle retribuzioni maturate medio tempore.

Dott.ssa Ginevra Ammassari

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