ILLEGITTIMITA’ AUTOMATICA DEL CRITERIO DI SCELTA DELLA PROSSIMITA’ AL PENSIONAMENTO – Trib. Frosinone 10.3.14

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Nei licenziamenti collettivi il criterio di scelta della pensionabilità non ammette “salvataggi” in base alle esigenze aziendali, neppure se previsti da accordo sindacale. Il Tribunale di Frosinone, muovendo del principio secondo cui “Il criterio unico della prossimità al pensionamento può dirsi illegittimo, e anzi automaticamente illegittimo, quando la sua pattuizione in sede di accordo sindacale si riveli insufficiente a individuare la platea dei licenziandi, e quindi non sia tale da escludere la discrezionalità del datore di lavoro”, ha ritenuto nulla la clausola di un accordo sindacale che prevedeva espressamente la possibilità per l’azienda di posticipare la risoluzione del rapporto per quei lavoratori che, avendo aderito al piano di esodo volontario, ricoprissero posizioni con “contenuti specialistici e/o commerciali di particolare rilevanza” e ciò al fine di salvaguardare la funzionalità di strutture operative ed organizzative strategiche per il Gruppo”, permettendo così all’Azienda di sottrarre dal novero dei licenziati alcuni dipendenti che pure rientravano tra i soggetti aventi i requisiti per essere collocati in mobilità, sulla base di un criterio che, per la sua genericità, non consente di affermare che il datore di lavoro abbia proceduto ai singoli licenziamenti in modo trasparente. Il Tribunale ha dunque ritenuto che il licenziamento intimato ai pensionabili in applicazione del suddetto criterio dovesse ritenersi illegittimo perché “intimato in violazione dei criteri di scelta previsti dal comma 1 dell’art. 5, l. n. 223 del 1991 con conseguente applicazione del regime di cui all’art. 18, quarto comma. (Dott. Lisi)

Trib. Frosinone 10.3.2014, n. 2153

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