TRASFERIMENTO ILLEGITTIMO E DEQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE ALLA LUCE DEL NUOVO ART. 2103 C.C. – Tribunale di Roma n. 19551 del 1° marzo 2018, Est. Dott.ssa Pucci – C.M. (Avv. Michelangelo Salvagni) c. T.I. S.p.A. (Avv.ti Maurizio Marazza, Marco Marazza e Domenico De Feo)

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La disciplina dettata dall’art. 2103 c.c. non è derogabile in sede di contrattazione collettiva qualora il trasferimento del lavoratore interessi due sedi che, seppur dislocate nel medesimo comprensorio comunale, integrano i requisiti di autonomia e indipendenza propri dell’unità produttiva.

Ai sensi del novellato art. 2103 c.c., in ipotesi di asserita ristrutturazione aziendale, è illegittima l’assegnazione del lavoratore a mansioni inferiori di due o più livelli contrattuali o, comunque, esorbitanti un solo livello di inquadramento.

Con ordinanza del 1° marzo 2018, n. 19551, il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, accoglie il ricorso promosso ex art. 700 c.p.c. da una lavoratrice e riconosce l’illegittimità del provvedimento di trasferimento e relativa assegnazione della stessa a mansioni inferiori, entrambi disposti unilateralmente dal datore di lavoro; pertanto, condanna l’azienda ad adibire la dipendente alle mansioni di 5° livello, precedentemente espletate nella sede presso cui la stessa era addetta in epoca anteriore al trasferimento.

La pronuncia si impone all’attenzione sotto un profilo quantomeno duplice, giacché, da un lato, qualifica il provvedimento datoriale alla stregua di un trasferimento ex art. 2103 c.c. e, dall’altro, ritiene la sussistenza del periculm in mora scaturente dall’assegnazione della lavoratrice a mansioni inferiori ma, soprattutto, incompatibili con il precario stato di salute della stessa.

Procedendo con ordine, quanto alla prima questione affrontata dall’ordinanza in oggetto, il giudice, nel disattendere le eccezioni sollevate dall’azienda convenuta in ordine all’applicabilità di quanto disposto dall’art. 25 CCNL Telecomunicazioni in deroga all’art. 2103 c.c., riconosce espressamente la natura di trasferimento del provvedimento datoriale.

In particolare, il Tribunale di Roma, nell’accogliere la nozione di unità produttiva offerta dalla giurisprudenza di legittimità (ex multis, cfr. Cass. 30 settembre 2014, n. 20600, in Foro it., Rep. 2014, voce Lavoro (rapporto), n. 890), ritiene irrilevante che, nel caso di specie, il trasferimento abbia interessato due sedi site nel medesimo comprensorio e, al contrario, riconosce la sussistenza dell’autonomia funzionale e dell’indipendenza tecnico-amministrativa necessarie ai fini della configurabilità di due distinte unità produttive.

Pertanto, il giudice ritiene la diretta applicabilità della disciplina imperativa dettata dall’art. 2103 c.c. alla fattispecie dedotta in giudizio, stante la sussistenza di entrambi i presupposti applicativi della norma de qua.

Tanto premesso, il giudice del lavoro, se da un lato riconosce l’astratta configurabilità di una riorganizzazione aziendale e, quindi, la sussistenza delle ragioni tecniche, organizzative e produttive richieste ai sensi dell’art. 2103 c.c., dall’altro rileva l’illegittimità del provvedimento datoriale nella parte in cui dispone l’assegnazione della lavoratrice a mansioni inferiori di ben tre livelli rispetto al 5° attribuito a quest’ultima.

Sul punto, il Tribunale di Roma, nonostante la sommarietà connotante i procedimenti cautelari d’urgenza, accerta la riconducibilità delle nuove mansioni di portierato e site specialist svolte dalla dipendente al 2° livello di inquadramento contrattuale, giacché meramente operative e prive dell’autonomia propria del superiore livello di appartenenza della ricorrente.

Pertanto, riconosce l’illegittimità del provvedimento di trasferimento che, disposto per soddisfare l’esigenza di assegnazione a tali mansioni, integra una violazione del novellato art. 2103 c.c.: infatti, la norma, pur consentendo l’assegnazione unilaterale a mansioni inferiori in ipotesi di modifica degli assetti organizzativi aziendali, preclude l’esercizio dello ius variandi che comporti una dequalificazione di due o più livelli contrattuali o, comunque, esorbitante un solo livello di inquadramento.

Infine, il Tribunale di Roma, ai fini del dedotto periculm in mora, rileva la sussistenza del nesso di causalità intercorrente tra la patologia ansioso-depressiva della lavoratrice e le nuove mansioni che, assegnate a quest’ultima, risultano del tutto incompatibili con il già precario stato di salute della stessa.

Pertanto, ordina l’immediata riassegnazione della ricorrente alla sede e alle mansioni svolte in precedenza.

Dott.ssa Ginevra Ammassari

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