TRASFERIMENTO COLLETTIVO ED ASSOGGETTAMENTO ALLE REGOLE GENERALI DI CORRETTEZZA E BUONA FEDE EX ARTT. 1175 ED 1375 COD. CIV. – Tribunale di Milano, 18 marzo 2015, n. 800

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La procedura di trasferimento collettivo deve certamente assoggettarsi oltre ai criteri di legittimità anche al rispetto delle regole generali di correttezza e buona fede nella scelta dei lavoratori da trasferire, ex artt. 1175 e 1375 cod. civ..
Il Tribunale di Milano con sentenza n. 800/2015 resa il 18 marzo 2015 ha accolto il ricorso proposto dal lavoratore ex art. 414 cod. proc. civ., il quale aveva adito il giudice del lavoro al fine di chiedere ed ottenere la declaratoria di illegittimità del trasferimento collettivo disposto dalla società in violazione dell’art. 57 del CCNL applicato, stante il mancato esperimento dell’esame congiunto con le organizzazioni sindacali.
A dire del Tribunale di Milano, la tesi – sostenuta dal ricorrente – della illegittimità del trasferimento collettivo de quo, merita pieno accoglimento, in quanto la stessa trovava fondamento nel mancato assolvimento dell’onere della prova da parte datoriale che, contrariamente a quanto previsto dall’art. 57 del CCNL applicato, non aveva prodotto in giudizio il verbale attestante l’avvenuto esperimento dell’esame congiunto con le organizzazioni sindacali.
Inoltre, il Tribunale ravvisava la mancanza dei presupposti di legittimità del provvedimento anche nella violazione dei principi generali di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 cod. civ., con specifico riferimento alla selezione dei destinatari dello stesso.
Pertanto – conclude il Tribunale – alla luce delle precedenti considerazioni deve ritenersi che, non avendo parte resistente neppure allegato una tabella di confronto idonea a dimostrare una corretta comparazione tra i lavoratori fungibili, si dovesse dichiarare l’illegittimità del trasferimento di parte ricorrente dall’unità produttiva di Roma a quella di Milano e, conseguentemente, disporre che la società provvedesse a reintegrare il ricorrente nell’unità produttiva originariamente assegnatagli e nelle mansioni precedentemente espletate.

Federica Pisapia

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