TERMINI DI DECADENZA E CONTRATTO DI APPRENDISTATO – Tribunale di Cosenza, 2 ottobre 2015, n. 1607

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apprendistato – natura – decadenza – impugnazione – licenziamento – contratto a termine – indennità
art. 6 l. 604/1966 – art. 32 l. 183/2010 – art. 49 d.lgs. 276/2003 – d.lgs. 167/2011

​Alla comunicazione del datore di lavoro al recesso da contratto di apprendistato – nullo per mancato svolgimento dell’attività formativa – non è applicabile la norma di cui all’art. 6, L. 604/66 relativa all’onere di tempestiva impugnazione del licenziamento, come affermato dalla Suprema Corte in tutti i casi di recesso da un contratto di lavoro per scadenza di un termine illegittimamente apposto. Anche al contratto di apprendistato nullo deve applicarsi la disciplina sanzionatoria del contratto a tempo determinato e quindi l’art. 32, l. n. 183 del 2010, applicabile anche ai giudizi in corso

Il recesso per scadenza dell’apprendistato era stato intimato nel caso prima che entrasse in vigore la l. n. 183 del 2010 (nuovo regime delle decadenze e conseguenze sanzionatorie del contratto a termine illegittimo), e prima dunque che entrasse in vigore il D.lgs. n. 167 del 2011 (che all’art. 1 prevede che “l’apprendistato è un contratto a tempo indeterminato”; vedi ora art. 41, comma 1, D.lgs. n. 81 del 2015). La sentenza sembra dunque supporre che prima che entrasse in vigore il D.lgs. n. 167 del 2011 il contratto
di apprendistato fosse un contratto a termine, ciò di cui però può dubitarsi, considerato come fosse sempre necessario intimare un recesso ai sensi dell’art. 2118 c.c. (si veda art. 49 D.lgs. n. 276 del 2003), e per quanto la Suprema Corte avesse comunque escluso l’onere di impugnativa di cui all’art. 6, l. n. 604 del 1966 “non diversamente che negli altri casi di recesso da un contratto di lavoro per scadenza di un termine illegittimamente apposto” (Cass. 27 febbraio 1997, n. 1781).

Antonio Pileggi

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