SULL’AZIONE DI ACCERTAMENTO DELL’ILLEGITTIMITA’ DEL LICENZIAMENTO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO – Corte di Cassazione, sez. lavoro n. 30433 del 23 novembre 2018, Pres. Di Cerbo, est. Marchese, p.m. Sanlorenzo

Cassazione

Tutte le controversie aventi ad oggetto i licenziamenti che ricadono nell’ambito di tutela dell’art. 18 St. lav., anche se su impulso di parte datoriale, sono assoggettate alla disciplina dell’art. 1, commi 48 e ss., l. n. 92 del 2012, ratione temporis  applicabile. In caso di azione del datore di lavoro di accertamento della legittimità del recesso intimato, il lavoratore, nella fase sommaria, può proporre, con la memoria di costituzione, domanda di tutela ai sensi dell’art. 18 St. lav.; in tale evenienza, spetta al giudice di merito garantire l’effettività del contraddittorio.

Rito c.d. “Fornero” – Ambito di applicazione – Azione datoriale di accertamento della legittimità del licenziamento – Inclusione – Domanda riconvenzionale del lavoratore volta al conseguimento delle tutele ex art. 18 St. lav. – Proponibilità con la memoria difensiva nella fase sommaria

art. 18 St. lav. – art. 1, commi 48 ss., l. n. 92/2012

D. N. s.r.l. aveva convenuto in giudizio S. M., chiedendo accertarsi l’illegittimità del licenziamento per sopravvenuta inidoneità fisica intimatogli il 21.7.2014. Il Tribunale di Brescia, adito in fase sommaria ex art. 1, comma 48, l. n. 92/2012, aveva dichiarato inammissibile il ricorso e la statuizione era stata confermata sia in sede di opposizione che in sede di reclamo avanti alla Corte d’appello di Brescia, sul presupposto che al datore di lavoro dovesse ritenersi preclusa un’azione di accertamento della legittimità del licenziamento.

La Cassazione, con la pronuncia in commento, ha cassato la sentenza di appello. Muovendo dall’assunto – ormai pacifico – secondo cui il rito introdotto con l’art. 1, l. n. 92/2012, ha carattere obbligatorio e, richiamando il principio costituzionale di equivalenza nell’attribuzione dei mezzi processuali esperibili, ha ritenuto anzitutto di dover confermare quell’orientamento giurisprudenziale che, prima dell’introduzione del rito speciale per i licenziamenti e della nuova fattispecie decadenziale di cui all’art. 6, l. n. 604/1966, aveva riconosciuto la sussistenza dell’interesse del datore di lavoro ad agire in prevenzione, onde evitare pregiudizievoli situazioni di incertezza a suo danno.

In secondo luogo, dalla riconosciuta obbligatorietà del rito la Corte ha ricavato l’implicazione che anche l’azione datoriale di accertamento dell’illegittimità del recesso deve essere sottoposta al rito speciale introdotto dalla legge 92/2012: diversamente, ci si troverebbe innanzi all’incongruità di assoggettare a riti differenti azioni concernenti il medesimo licenziamento, ossia ad una soluzione contraria ai principi di unitarietà della giurisdizione e di economia delle risorse giudiziarie. Ma se è così – conclude la Corte – bisogna ritenere che, sebbene l’art. 1, comma 48, l. n. 92/2012, non disciplini espressamente la possibilità di proporre in fase sommaria una domanda riconvenzionale (il successivo comma 56 prevede espressamente tale facoltà solo nella successiva fase di opposizione), sarebbe del tutto incongruo ammettere da un lato la facoltà di accertamento preventivo della legittimità del recesso e negare dall’altro al lavoratore di introdurre già in fase sommaria una domanda riconvenzionale volta alla declaratoria d’illegittimità del recesso e alle conseguenti statuizioni risarcitorie: dev’essere piuttosto il giudice di merito a garantire in tali casi l’effettività del contraddittorio con ogni strumento all’uopo ritenuto utile (ad es., con un breve differimento dell’udienza), com’è logico che sia in una fase caratterizzata dalla sommarietà e dalla deformalizzazione.

La pronuncia suscita perplessità sotto vari profili. Anzitutto, per la scelta di attribuire al datore di lavoro la possibilità di un accertamento preventivo della legittimità del licenziamento nonostante l’intervenuta modifica dell’art. 6, l. n. 604/1966, che – nel testo risultante dalla novella apportata dall’art. 32, l. n. 183/2010 – obbliga adesso il lavoratore a introdurre il giudizio entro un breve termine di decadenza dall’impugnativa stragiudiziale, e ancor più dopo la modifica dell’art. 18 St. lav. da parte dell’art. 1, comma 42, l. n. 92/2012, che – salvo il caso di licenziamento nullo – fissa un tetto massimo al risarcimento dei danni spettanti al lavoratore illegittimamente licenziato, sterilizzando, per così dire, gli effetti pregiudizievoli che la durata del processo può avere per il datore di lavoro.

Il secondo dubbio discende dall’attribuzione di una così ampia possibilità per il datore di lavoro di agire in prevenzione, specialmente per il rischio che il datore di lavoro possa avvalersi di tale facoltà per scegliersi il foro più conveniente o, in ipotesi, perfino per arrecare danno al lavoratore, costringendolo a difendersi a migliaia di chilometri di distanza dalla sua sede di servizio, che non di rado coincide con quella in cui egli si trova a dimorare.

Il terzo dubbio concerne i limiti dell’interpretazione giudiziale: segnatamente, se un’interpretazione costituzionalmente orientata, come quella adottata dalla Corte nella sentenza in commento, possa indurre l’interprete a “sganciarsi”, per così dire, dal testo letterale della disposizione, che nel caso di specie – vale la pena ricordarlo – non disciplina se non «domande aventi ad oggetto l’impugnativa di licenziamento» (art. 1, comma 48, l. n. 92/2012) e non prevede che si possano proporre domande riconvenzionali se non nella fase di opposizione (art. 1, comma 56, l. n. 92/2012).

* Luigi Cavallaro, Consigliere della Sezione Lavoro della Suprema Corte di Cassazione

** Di prossima pubblicazione su “Lavoro e previdenza oggi” (www.lpo.it)

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