SULLA REITERAZIONE DEI CONTRATTI DI LAVORO A TERMINE NEL COMPARTO SCUOLA – Corte di Cassazione del 12.2.2020, nn. 3472 e 3473, pres. Napoletano, est. Torrice.

cassazione-agenzialegale

Nelle ipotesi di reiterazione di contratti di lavoro a termine realizzatesi dal 10.7.2001 e prima dell’entrata in vigore della l. 13 luglio 2015 n. 107 per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l’intero anno scolastico, la stabilizzazione acquisita dai docenti e dal c.d. personale ATA, attraverso l’operare di strumenti selettivi e concorsuali, deve essere ritenuta misura proporzionata, effettiva e sufficientemente energica,  idonea a sanzionare l’abuso ed a rimuovere “ le conseguenze della violazione del diritto dell’Unione” .

Nelle stesse ipotesi, conformemente a quanto statuito dalle SS.UU. della Corte di Cassazione nella sentenza n. 5072 del 2016, deve ritenersi che l’avvenuta immissione in ruolo non esclude la proponibilità di una domanda per il risarcimento dei danni ulteriori e diversi rispetto a quelli esclusi dall’immissione in ruolo stessa e l’onere di allegazione e di prova grava sul lavoratore.

*Dott. Sabato Rozza

** Di prossima pubblicazione su “Lavoro e previdenza oggi” (www.lpo.it)

Related News

Leave a reply