SULLA RAZIONALITA’ E TRASPARENZA DEL CRITERIO DELLA MATURAZIONE DEI REQUISITI PENSIONISTICI – Trib. Roma ord. 29.11.2013

martello e libro rosso

Licenziamento collettivo e non discriminatorietà del criterio relativo alla maturazione dei requisiti pensionistici e mancata corresponsione dell’indennità di preavviso per effetto di accordo aziendale in deroga.

Con ordinanza del 29 novembre 2013, il tribunale civile di Roma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Armone, in materia di licenziamento collettivo per riduzione del personale ex art. 4 e 5 della legge 223/1991, ha dichiarato la  non discriminatorietà del criterio costituito dalla maturazione dei  requisiti pensionistici da parte dei lavoratori coinvolti nella procedura. Nel caso di specie, viene evidenziato dal giudice che tale criterio, seppur contiguo a quello dell’età dei lavoratori, rimane razionale e giustificato se la sua applicazione consente di individuare autonomamente, e pertanto in modo chiaro e trasparente, i dipendenti da licenziare. Inoltre, riguardo la condanna al pagamento a favore dei lavoratori licenziati dell’indennità di mancato preavviso, il giudice ha rigettato tale richiesta affermando la possibilità di escludere la suddetta indennità se tra le parti fosse intercorso, come nel caso in questione, un accordo derogatorio ex art. 8 d.l. 138/2011, l. 148/2011, tra l’azienda e le organizzazioni sindacali che ne escludesse la corresponsione.

Related News

Leave a reply