SULLA PROVA DELLA QUALIFICA DI COLTIVATORE DIRETTO IN CAPO AL CURATORE DELL’ AZIENDA AGRICOLA DELLO SCOMPARSO – Tribunale di Lamezia Terme, sezione Lavoro, sentenza del 24.1.2020, n. 59, est. Lobello

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La conservazione dell’azienda agricola dello scomparso, ai sensi dell’art 48 c.c., può implicare la gestione di attività economiche complesse e protrarsi per un tempo indefinito, se i soggetti legittimati non propongano istanza per la dichiarazione della morte presunta.

Tale circostanza non può legittimare la conclusione che il curatore abbia mutato la sua qualità e gestito l’azienda nel proprio interesse piuttosto che nell’interesse dello scomparso e dei suoi eredi.

È infatti “coltivatore diretto” solo il soggetto che risulti titolare dei requisiti di cui all’ art. 2 della L. n. 1047 del 1957 e all’art. 2 della L. n. 9 del 1963.

L’onere di provare la sussistenza dei suddetti requisiti incombe sull’Istituto Previdenziale, il quale può avvalersi del verbale dell’ispezione, che, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino a prova contraria quando esprime gli elementi da cui trae origine.

Ai sensi dell’art. 2697 c.c., infatti, l’onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in un giudizio di accertamento negativo.

*Dott. Sabato Rozza

** Di prossima pubblicazione su “Lavoro e previdenza oggi” (www.lpo.it)

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