SUL CONTRATTO A TERMINE EX ART. 8, SECONDO COMMA, LEGGE 223/91 E SULLA DECORRENZA DEL CALCOLO DEGLI ACCESSORI DI LEGGE SULL’INDENNITÀ OMNICOMPRENSIVA DI CUI ALL’ART. 32 QUINTO COMMA, LEGGE 183/2010 – Tribunale Roma, sent., 21 gennaio 2015, n. 529, est. Palmieri

toga di spalle

È illegittima la proroga priva di causale di un contratto a termine ex art. 8 legge 223/91 in assenza della specificazione della causale nonché in quanto disposta in violazione del dettato normativo. Non si può applicare il comma 1-bis della legge 368/2001 in presenza di un precedente contratto a termine. L’indennità omnicomprensiva di cui all’art. 32, comma quinto, della legge 183/2010, anche alla luce dell’interpretazione costituzionalmente orientata che ne ha fornito la Corte Costituzionale con sentenza 303/2011, ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore per il periodo dalla che intercorre tra la scadenza del termine e quella di emissione della sentenza del giudice. Pertanto gli accessori di legge sono dovuti solo da epoca successiva alla pronuncia stessa.

Il Tribunale di Roma, con sentenza del 21 gennaio 2015, n. 529, ha accertato e dichiarato l’esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra le parti in causa in conseguenza dell’illegittimità della proroga di un precedente contratto a termine stipulato ai sensi dell’art. 8 legge 223/91 e dell’impossibilità di applicare l’art. 1 bis del D.Lgs 368/2001 ad un successivo contratto a tempo determinato data l’esistenza di uno precedente.
Sulla base di ciò il medesimo Tribunale ha prima ordinato alla società convenuta di riammettere in servizio la ricorrente e successivamente ha condannato la parte datoriale, ex art. 32, comma 5, legge 183/2010, al pagamento di 12 mensilità, pari all’ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi legali sulla somma rivalutata a partire dalla data della sentenza fino al saldo.
Ad avviso del giudicante i motivi della nullità della prima proroga andavano rinvenuti nell’assenza di una causale e nella piena violazione del disposto dell’art. 8 legge 223/91, nel caso in cui tramite questa si eccedano i dodici mesi complessivi.
Oltre a ciò l’adito giudice ha ritenuto di non poter applicare quanto previsto dall’art. 1-bis del D.Lgs 368/2001, laddove non si tratti di primo rapporto tra le parti. La presente sentenza si inserisce, pertanto, in quell’orientamento giurisprudenziale e dottrinale in base al quale è illegittima la proroga di un contratto a termine stipulato ai sensi dell’art. 8, comma 2, della legge 223/91, che si protragga per ciò oltre i dodici mesi, date le particolari finalità occupazionali a cui è rivolta, da un alto, la norma e la natura acausale che contraddistingue questo particolare contratto a termine dall’altro.
Per quel che concerne il calcolo degli accessori di legge sull’indennità omnicomprensiva di cui all’art. 32, comma quinto, legge 183/2010, l’adito Tribunale ha accolto l’interpretazione della Corte Costituzionale in merito alla quale quest’ultima ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore per il periodo che va dal termine del contratto alla pronuncia della sentenza che ne accerta la nullità. Il Tribunale romano ha tratto da ciò la conseguenza che il diritto all’indennizzo diventa attuale solo al momento della pronuncia giudiziaria concludendo che gli accessori di legge, su tale somma, sono pertanto dovuti soltanto a partire da tale momento. Va infine osservato come la presente pronuncia si ponga in perfetto accordo con quanto già affermato dalla Corte di Cassazione con sentenza dell’11 febbraio 2014 n. 3027.

Breve Bibliografia
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Marta Filippi

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