SOLO RISARCIMENTO SE RISULTA INADEMPIUTO L’OBBLIGO DI REPECHAGE – Trib. Roma ord. 8.8.2013

martello e libro rosso

Ai sensi del novellato art. 18 St. Lav. l’inadempimento dell’obbligo di repêchage non consente la reintegrazione

Con l’ordinanza in commento il Tribunale di Roma si è pronunciato in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo e obbligo di repêchage in capo al datore di lavoro.

Nel caso di specie, la ricorrente agiva in giudizio per far valere l’illegittimità del licenziamento intimato nei suoi confronti, lamentando l’insussistenza del motivo oggettivo posto alla base del recesso e invocando la tutela reintegratoria di cui all’art. 18, co. 7, L. 300/1970. La società datrice di lavoro resisteva sostenendo la legittimità del recesso per la soppressione dell’ufficio a cui era addetta la ricorrente.

Il Tribunale di Roma, ritenuta pacifica la sussistenza del motivo addotto a giustificazione del licenziamento, rilevava come l’azienda non avesse adeguatamente provato il rispetto dell’obbligo di repêchage.

Sul punto, il giudice osservava come la mancata prova dell’impossibilità di ricollocare la lavoratrice esulasse dal concetto di “fatto posto a base del licenziamento”, costituendo piuttosto una conseguenza dello stesso e, più in generale, una manifestazione del principio di buona fede.

A fronte di tale rilievo, il giudice condannava la società al pagamento in favore della ricorrente di un’indennità pari a quindici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, riconducendo così la fattispecie alle “altre ipotesi” di cui al settimo comma del nuovo art. 18 dello Statuto dei Lavoratori.

La pronuncia in esame si colloca in un filone giurisprudenziale sempre più consistente secondo il quale in caso di violazione dell’obbligo di repêchage la tutela da accordarsi sia quella indennitaria di cui al quarto comma dell’articolo 18 e non già quella reale, riconosciuta ove il fatto posto alla base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo sia manifestamente insussistente. In questo senso si attestano le prime pronunce giurisprudenziali sul punto, tra le altre: Trib. Milano ord. 20 novembre 2012, in Arg. Dir. Lav., 2013, 1, pag. 147, con nota di S. Brun, Le prime applicazioni del “nuovo” art. 18 St. Lav. al licenziamento economico, Trib. Milano ord. 29 marzo 2013 e Trib. Varese ord. 2 settembre 2013.

(Dott. Antonio Santini)

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