SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI: SE VI SONO FORME DI PROTESTA ILLEGITTIME, IL SINDACATO DEVE DISSOCIARSI – Corte di Cassazione, Sez. lavoro, 28 gennaio 2019, n. 2298, Pres. Di Cerbo – Rel. Amendola

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In ipotesi di astensione collettiva indetta dalle associazioni e dagli organismi rappresentativi dei lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori, l’art. 4, comma 4, seconda parte, della legge 12 giugno 1990, n. 146 va interpretato nel senso che, ai fini dell’eventuale deliberazione della sanzione amministrativa pecuniaria, la Commissione di garanzia può valutare ogni condotta, attiva od omissiva, posta in essere in violazione dei precetti desumibili dalla disciplina di legge, ivi incluso anche il comportamento omissivo attuato dai soggetti organizzatori in violazione del dovere di dissociarsi pubblicamente ed in modo inequivoco da forme di protesta che, inserendosi nella rivendicazione di categoria indetta dalle associazioni e dagli organismi rappresentativi, siano esercitate senza il rispetto delle misure dirette a consentire l’erogazione delle prestazioni indispensabili al fine di garantire nei servizi pubblici essenziali il godimento di diritti della persona costituzionalmente tutelati.

Sciopero – Servizi pubblici essenziali – Sanzione amministrativa – Comportamento Valutabile – Condotta attiva od omissiva – Violazione del dovere di dissociarsi pubblicamente – Inclusione

Art. 4 L. 146/1990

Con Delibera adottata il 19 settembre 2006 la Commissione di garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, all’esito dell’istruttoria compiuta, valutava negativamente il comportamento del Coordinamento Taxi Italiano, con riferimento alle astensioni collettive dalle prestazioni poste in essere, in numerose città italiane, dagli addetti al servizio taxi nei giorni dal 30 giugno 2006 e successivi, nonché 13 luglio 2006 e seguenti, rilevando la violazione della L. n. 146 del 1990, art. 2-bis, tenuto conto dell’incidenza sul servizio pubblico essenziale con grave pregiudizio dei diritti degli utenti costituzionalmente tutelati e applicava, ai sensi dell’art. 4, comma 4, della detta legge la sanzione amministrativa pecuniaria fissata in Euro 25.000,00 nei riguardi del Coordinamento Taxi Italiano.

Il Coordinamento Taxi Italiano, la ATA Casartigiani e la CNA-Fita impugnavano con ricorso chiendo al Tribunale di Roma l’annullamento di detta deliberazione, sostenendo che, in realtà, le richiamate astensioni dalle prestazioni si erano concretate in manifestazioni di protesta meramente spontanee attuate da gruppi di tassisti in sede locale ed il Tribunale adito, con sentenza del 28 maggio 2007, accoglieva il ricorso, affermando che, pur essendo le proteste in controversia illegittime per inosservanza degli obblighi posti dalla L. n. 146 del 1990 e dalla Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili nel settore del trasporto taxi, esse non potevano essere ricondotte allo stato di mobilitazione nazionale della categoria, proclamato il 30 giugno 2006 dal Coordinamento Taxi Italiano.

La Commissione soccombente proponeva appello alla Corte di Appello di Roma, la quale con sentenza del 29 maggio 2012, lo accoglieva affermando che la responsabilità delle associazioni e degli organismi rappresentativi configurata dalla L. n. 146 del 1990, art. 4, comma 4, come sostituito dalla L. n. 83 del 2000, art. 3, comma 4, in solido con i lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori che aderendo alla protesta si siano astenuti dalle prestazioni, è realizzabile anche attraverso un comportamento omissivo, che sia qualificabile in termini “di inadempimento di un obbligo giuridico di agire, rectius di impedire quei fatti illeciti così configurati dalla L. n. 146 del 1990” e che detto illecito sarebbe stato integrato sia che la protesta indetta o proclamata dalle associazioni o dagli organismi rappresentativi di categoria risultasse illegittima di per sé, sia nell’ipotesi in cui la protesta, pur indetta o proclamata in modo legittimo, si riveli illegittima per la sua attuazione a causa di una “selvaggia” astensione dalle prestazioni.

La Corte ha quindi espresso l’avviso che il regime particolarmente rigoroso di responsabilità solidale previsto dalla legge trovi la sua ratio nel conferire alle associazioni ed agli organismi di categoria la funzione di “garanti”, imponendo ai medesimi un “obbligo giuridico di agire” di contenuto duplice: “1) assumere l’iniziativa di protesta in modo legittimo, 2) controllare che i singoli (lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori) attuino la protesta in modo legittimo, ossia con astensione dalle prestazioni che siano conformi alle legittime modalità indette o proclamate” ed ha aggiunto anche che “l’obbligo giuridico di impedire il fatto altrui, cioè di impedire l’attuazione di proteste illegittime da parte dei singoli tassisti, ossia dei soggetti appartenenti alla categoria rappresentata” è altresì desumibile dalla L. n. 689 del 1981, art. 6, comma 2, in base al quale la persona incaricata della direzione o della vigilanza della persona capace di intendere e di volere è obbligata in solido con l’autore della violazione amministrativa al pagamento della somma da questo dovuta, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

La Corte di Cassazione, tuttavia, rifiutava tale lettura, ed accoglieva il ricorso proposto, affermando in conclusione il principio di diritto secondo cui, in ipotesi di astensione collettiva dalle prestazioni delle associazioni e degli organismi rappresentativi dei lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori, l’art. 4, comma 4, seconda parte, della legge 12 giugno 1990, n. 146, recante norme sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, deve essere interpretato nel senso che costituisce comportamento valutabile dalla Commissione di garanzia, ai fini dell’eventuale deliberazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla disposizione richiamata, ogni condotta, attiva od omissiva, in violazione dei precetti desumibili dalla disciplina che regolamenta tale astensione collettiva, tra cui anche il comportamento omissivo attuato da detti soggetti in violazione del dovere di dissociarsi pubblicamente ed in modo inequivoco da forme di protesta che, inserendosi nella rivendicazione di categoria indetta dalle associazioni e dagli organismi rappresentativi, siano esercitate senza il rispetto delle misure dirette a consentire l’erogazione delle prestazioni indispensabili al fine di garantire nei servizi pubblici essenziali il godimento di diritti della persona costituzionalmente tutelati.

* Dott. Riccardo Fratini, Dottorando di Ricerca Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

**Di prossima pubblicazione su “Lavoro e previdenza oggi” (www.lpo.it)

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