SCIOPERO DEI COLLABORATORI SCOLASTICI: BILANCIAMENTO TRA DIRITTO ALL’ASTENSIONE E GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI – Tribunale di Torino, decr., 26 luglio 2015, est. Paliaga

toga di spalle

Costituisce condotta antisindacale il comportamento del Dirigente scolastico che, in occasione di uno sciopero indetto da collaboratori scolastici, comanda al lavoro delle unità di personale senza che ricorrano le condizioni previste dalla legge e dall’Accordo nazionale di regolamentazione dello sciopero nei s.p.e..

Sciopero nei servizi pubblici essenziali – astensione dei collaboratori scolastici – comandata di personale ex l. 146/1990 – condotta antisindacale – sussistenza – fattispecie
art. 28 l. 300/1970 – art. 1, co. 2 lett. d) l. 146/1990 – Accordo nazionale allegato al CCNL Comparto Scuola 1998 – 2001
L’organizzazione sindacale ricorrente ha lamentato l’antisindacalità della condotta posta in essere da un Dirigente scolastico per aver, in occasione di uno sciopero di personale non docente, comandato al lavoro sei dei nove collaboratori scolastici in servizio, al fine di assicurare il servizio di centralino e sorveglianza, ritenute prestazioni indispensabili nell’ambito servizio pubblico essenziale in oggetto.
La fattispecie è, dunque, di particolare rilevanza perché si inserisce nella tematica attuale del giusto contemperamento tra il diritto costituzionale all’astensione dal lavoro e la garanzia dei servizi pubblici essenziali ai cittadini (materia, peraltro, oggetto del recente D.L. n. 146 del 20 settembre 2015 che ha integrato l’art. 1, co. 2, lett. a) della l. 146/1990 specificando che rientrano tra i servizi pubblici essenziali non solo “i servizi di protezione ambientale e di vigilanza sui beni culturali”, ma anche l’apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura, di cui all’art. 101 del D.Lgs. 42/2004 – Codice dei beni culturali e del paesaggio).
Il recente pronunciamento del Giudice torinese ha chiarito i limiti reciproci, nel settore scolastico, tra il diritto del lavoratore ad astenersi dal servizio e quello dell’utente di fruirne, alla luce del combinato disposto della l. 146/1990 e dell’Accordo collettivo nazionale per il Comparto Scuola (all. n. 1 al CCNL).
In particolare, il Tribunale di Torino risolve innanzitutto due eccezioni preliminari (in senso favorevole all’O.S. ricorrente).
La prima riguardava l’attualità della condotta ai fini dell’ammissibilità della procedura ex art. 28 Stat. Lav., mentre la seconda riguardava l’asserita mancanza di legittimazione passiva del MIUR.
Nel merito, secondo il Foro torinese, dalla lettura congiunta della l. 146/1990 e dell’Accordo Collettivo nazionale di Settore emerge che la comandata di personale scolastico possa avvenire solamente nelle ipotesi contemplate dall’art. 1, co. 2, lett. d) l. 146/1990, il quale individua come servizio pubblico essenziale l’istruzione pubblica, con particolare riferimento all’esigenza di assicurare la continuità dei servizi degli asili nido, delle scuole materne e delle scuole elementari, nonché lo svolgimento degli scrutini finali e degli esami e, relativamente all’istruzione universitaria, degli esami conclusivi dei cicli di istruzione.
Inoltre, in tale ambito, l’Accordo Collettivo prevede quali siano le prestazioni indispensabili da garantire, contemplando espressamente la possibilità che, ove manchi un numero sufficiente di personale, il servizio scolastico possa essere sospeso, regolamentando anche la procedura di comunicazione dell’adesione all’astensione (art. 2, co. 3, All. 1 al CCNL 1998 – 2001).
La conclusione raggiunta dal Giudice, pertanto, è che, nel caso di specie, non ricorresse alcuna delle ipotesi contemplate dall’art. 1, co. 2, l. n. 146/1990 e, dunque, “il richiamo in servizio da parte del Dirigente Scolastico dell’Istituto Sommelier di Torino ai sei collaboratori scolastici che avevano dichiarato la propria volontà di aderire allo sciopero, avendo loro impedito di esercitare il relativo diritto in assenza delle condizioni in cui ciò è autorizzato dalla legge, presenta un’indubbia condotta antisindacale”.

Marco Isceri

* Di prossima pubblicazione su “Lavoro a previdenza oggi” (www.lpo.it)

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