REINTEGRATO IL LAVORATORE CHE FUMAVA NEI LOCALI AZIENDALI – Trib. Gela 30.10.2013

postazione vuota trubunale

Licenziamento disciplinare per violazione del divieto di fumo negli ambienti di lavoro: reintegra e risarcimento del danno in caso di mancata concretizzazione del rischio per l’incolumità.

La sentenza del Tribunale di Gela del 30 ottobre 2013 ha ad oggetto il caso di un lavoratore licenziato (all’esito di un procedimento disciplinare) per aver violato il divieto di fumo all’interno di un forno di uno stabilimento petrolchimico, generando un rischio per la sicurezza propria e degli altri lavoratori, anche in considerazione della rischiosa attività imprenditoriale svolta all’interno della raffineria.

Il Giudice del lavoro, tuttavia, ha annullato il licenziamento disponendo la reintregazione del lavoratore e il risarcimento del danno ritenendo di escludere che, nella fattispecie in esame, il fumo della sigaretta potesse concretizzarsi in un rischio per l’incolumità di cose e persone. La motivazione in tal senso scaturisce dal fatto che il lavoratore, mentre fumava, si trovasse in una “zona bonificata” in cui, generalmente, si effettuano lavori con l’utilizzo della fiamma ossidrica e che, periodicamente, è sottoposta a prove di ossigenazione, esplosività ed abilità.

La condotta del lavoratore, seppur grave, non sarebbe contraria alle disposizioni del CCNL che dispongono il divieto di fumo nei luoghi in cui ciò possa provocare pregiudizio a cose e persone, in quanto, a parere del Giudice, “il fumare una sigaretta in quel luogo non poteva costituire pericolo più grave che usare una fiamma ossidrica”. In ogni caso, l’infrazione avrebbe potuto essere proporzionalmente sanzionata con una sospensione dal lavoro e dalla retribuzione o con licenziamento ma, solamente, in caso di recidiva.

Trib. Gela 30.10.2013, n. 885

Related News

Leave a reply