RATIO E CARATTERI DELLA CIGS E PRESENTAZIONE TARDIVA DELLA DOMANDA – Corte Costituzionale n.90 15 maggio 2020, est. Prosperetti

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Non è ammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art.25, comma 3, del d.lgs. n.148 del 2015 con riferimento agli articoli 3 e 41 della Costituzione, in quanto, nell’ordinanza di rimessione, nulla, sostanzialmente, si argomenta circa le presunte violazioni dei dettati costituzionali richiamati (principio di uguaglianza e principio di libera iniziativa economica); non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 25, comma 3, del d.lgs. n.148 del 2015, con  riferimento all’art.3 della Costituzione, con i principii di ragionevolezza e proporzionalità.

Cigs – Art.25, comma 3, d.lgs.n.148 del 2015 – Art 3 (principio di uguaglianza) e art.41 (principio di libera iniziativa economica) Costituzione – Legittimità costituzionale – Giudizio – Assenza della specificazione delle violazioni – Ammissibilità – Insussistenza – Art.25, comma3, d.lgs. n.148 del 2015 – Art.3 (principii di ragionevolezza e proporzionalità) Costituzione – Legittimità costituzionale – Giudizio – Fondatezza – Insussistenza

Art. 25, comma 3, d.lgs. n.148 del 2015; art 3 Costituzione; art.41 Costituzione

*Dott. Giorgio Frontini, cultore di Diritto del lavoro, facoltà di Giurisprudenza, Università La Sapienza, Roma

**Di prossima pubblicazione su “Lavoro e Previdenza Oggi” (www.lpo.it)

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