RAPPRESENTATIVITA’ SINDACALE E CRITERI PER LA SUA INDIVIDUAZIONE – Tribunale di Roma, decreto 7 giugno 2018, est. Falato

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Ai fini dell’individuazione della maggiore rappresentatività sindacale a livello nazionale, in caso di assenza di criteri legislativi oppure stabiliti dalle parti sociali, l’unico requisito utilizzabile è costituito dal numero dei lavoratori iscritti all’organizzazione sindacale e dalla loro dislocazione sul territorio (massima dell’Autore).

Il decreto in commento affronta un’ennesima questione applicativa dipendente dal noto pluralismo (anzi, forse, eccessiva frammentazione) sindacale e dalla mancata attuazione dell’art. 39 Cost. in materia di criteri di “misurazione” della rappresentatività sindacale.

L’organizzazione sindacale ricorrente – ovvero l’Associazione Nazionale Medici di Medicina Fiscale – ha lamentato l’antisindacalità della condotta posta in essere da parte dell’INPS in occasione delle trattative per la stipula della convenzione di cui all’art. 55 septies, comma 2 bis, D.lgs. n. 165/2001; condotta che ha violato anche l’atto di indirizzo per tale stipula, approvato con D.M. del 2/8/2017 (e che, peraltro, è previsto proprio dal predetto art. 55 septies, comma 2 bis, cit.).

La fattispecie riguarda, dunque, la prima applicazione del disposto di quel comma 2 bis dell’art. 55 septies cit. che è stato di recente introdotto dal Legislatore con l’art. 18, comma 1, lett. c), D.lgs. n. 75/2017 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche e che ha ad oggetto l’istituzione del Polo unico per le visite fiscali e, quindi, l’attribuzione all’INPS della competenza esclusiva per effettuare le visite mediche di controllo, sia su richiesta dei datori pubblici e privati, sia d’ufficio.

In tale contesto, il comma 2 bis prevede anche la revisione della disciplina del rapporto tra le parti, ovvero tra l’Istituto e i medici fiscali, che deve essere realizzata attraverso convenzioni stipulate “dall’INPS con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale”, seguendo, peraltro, le indicazioni fornite dall’atto di indirizzo che, sempre secondo il comma 2 bis, deve essere adottato con decreto ministeriale.

In particolare, l’ANMEFI ha lamentato l’antisindacalità della condotta dell’Istituto perché non era stato invitato a tutte le riunioni tenutesi durante la trattativa per la stipula della convenzione, benché fosse maggiormente rappresentativo della categoria (come richiesto dall’art. 55 septies cit.).

A fronte di tale assunto, la difesa dell’INPS ha eccepito che, invece, bene aveva operato in quanto il sindacato ricorrente non era indicato tra quelli interessati alla trattativa da parte della SISAC (Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati), ovvero da parte di quella struttura a ciò deputata secondo quanto sostenuto dal Ministero per la Semplificazione della Pubblica Amministrazione in un parere richiestogli ad hoc proprio dall’Istituto.

Tale impostazione, peraltro, veniva confermata anche dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che, in un parere del 15/11/2017, considerava corretto l’operato dell’INPS, condividendo i criteri adottati dalla SISAC e, poi, dall’Istituto per l’individuazione dei sindacati che dovevano partecipare alla trattativa.

Sul punto, tuttavia, l’ANMEFI ha sostenuto che la propria rappresentatività non poteva essere valutata dalla SISAC, poiché quest’ultima costituiva la delegazione di parte pubblica per il rinnovo di accordi riguardanti rapporti di varie categorie di medici convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale e che, dunque, risultano del tutto estranei al rapporto dei medici fiscali, i quali non operano in regime di convenzione, ma in qualità di liberi professionisti (elemento, quest’ultimo, mai messo in discussione dalle parti in causa).

Conseguentemente, la rappresentatività dell’ANMEFI doveva essere indagata solo sulla base delle iscrizioni alla medesima organizzazione sindacale.

Questa è la tesi che è stata accolta anche dal Tribunale, secondo cui, innanzitutto, non vi è alcun dubbio sull’interpretazione del secondo comma dell’art. 55 septies cit., che, letteralmente, impone la stipula delle convenzioni in questione all’INPS e alle “organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale”, ove per “categoria” non può che intendersi solo ed esclusivamente quella dei medici fiscali.

Inoltre, il Giudice, seguendo il ragionamento del sindacato ricorrente (e negando ogni vincolatività ai pareri ministeriali), ha escluso che la SISAC potesse vantare una qualche competenza relativamente al rapporto libero professionale che lega i medici fiscali all’INPS e, quindi, in merito alla valutazione della rappresentatività dell’ANMEFI, anche alla luce dell’art. 3, D.lgs. n. 153/2009, secondo cui, infatti, tale Struttura Interregionale “svolge il ruolo di rappresentante negoziale delle Regioni e delle Province Autonome per i rinnovi degli accordi collettivi nazionali (ACN) della Medicina Generale, della Medicina Specialistica Ambulatoriale, Veterinaria ed altre Professionalità, della Pediatria di Libera Scelta e delle Farmacie Pubbliche e Private”.

Il Tribunale ha dunque proseguito nel merito dei criteri di individuazione della maggiore rappresentatività nella fattispecie, statuendo che, “allo stato, l’unico elemento utile a definire la rappresentatività di una Organizzazione Sindacale di medici fiscali, è costituito dal numero dei medici fiscali “iscritti” alla medesima, quanto meno sino a che detti criteri non siano meglio definiti dalle parti in sede di contrattazione. … Tanto più che l’Atto di indirizzo di cui al D.M. del 2.8.2017 non ha fornito, al riguardo, indicazioni differenti”.

In altre parole, quindi, nell’indagine sulla maggiore rappresentatività sindacale, sarebbero stati utili anche i criteri adottati dalla SISAC, se non fosse stata “incompetente” rispetto al peculiare rapporto tra i medici fiscali e l’INPS. Per tale motivo e in assenza, peraltro, di criteri alternativi nell’Atto di indirizzo e al livello negoziale, il Giudice ha utilizzato – come unico criterio – quello del numero degli iscritti all’organizzazione.

Altro punto significativo del decreto, infine, è costituito dall’intervento chiarificatore del Tribunale circa l’ultimo periodo del paragrafo 1 dell’Atto di indirizzo, secondo cui, in sede di prima applicazione, nelle trattative per la stipula della convenzione “devono essere sentite anche le associazioni comparativamente più rappresentative dei medici fiscali”.

L’INPS, ovviamente, ha utilizzato tale disposto per giustificare la sua condotta, riferendo che lo stesso Atto di indirizzo gli imponeva solo di “sentire” le organizzazioni sindacali, come aveva fatto, garantendo la partecipazione all’ANMEFI a varie riunioni.

Tuttavia, il Giudice ha disatteso anche tale linea difensiva, ricordando la differenza tra le organizzazioni sindacali e le associazioni sindacali, alle quali ultime si riferisce l’Atto di indirizzo e che costituiscono una categoria ben più ampia delle prime.

Segue, dunque, l’accertamento dell’antisindacalità della condotta dell’INPS con le condanne conseguenti (ripresa delle trattative con il sindacato ricorrente, affissione del decreto nella bacheca dell’Istituto per trenta giorni e sua pubblicazione su vari quotidiani), ma con rigetto della domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno all’immagine subito dall’ANMEFI in quanto incompatibile con lo speciale procedimento ex art. 28, Stat. Lav.

Avv. Raffaele Del Gaudio

* Di prossima pubblicazione su “Lavoro e previdenza oggi” (www.lpo.it)

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1 Comment to “RAPPRESENTATIVITA’ SINDACALE E CRITERI PER LA SUA INDIVIDUAZIONE – Tribunale di Roma, decreto 7 giugno 2018, est. Falato”
  • Matteo Murano
    1 settembre 2018 -

    Nell’articolo è riportata la seguente frase:

    “Tuttavia, il Giudice ha disatteso anche tale linea difensiva, ricordando la differenza tra le organizzazioni sindacali e le associazioni sindacali, alle quali ultime si riferisce l’Atto di indirizzo e che costituiscono una categoria ben più ampia delle prime.”

    Tale frase riporta una imprecisione.

    Il Giudice evidenzia la differenza fra “organizzazioni sindacali” ed “associazioni di categoria”, non “associazioni sindacali”, in quanto la “associazioni sindacali” sono “organizzazioni sindacali”, mentre le “associazioni di categoria” non sono necessariamente “organizzazioni sindacali”.

    Cordiali saluti.

    Matteo Murano

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