RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO DEI MILITARI: INIDONEITA’ PARZIALE, REVOCA DELL’ALLOGGIO DI SERVIZIO E TRANSITO AL PERSONALE CIVILE – Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sentenza 15/01/2020, n. 120, est. Dott. R. Valenti, pres. Dott. C. Ferlisi

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Il personale militare dichiarato parzialmente inidoneo al servizio militare può essere assegnato al personale civile, ove ne sussistano i presupposti. Nell’ipotesi in cui al dipendente fosse stato assegnato un alloggio in ragione delle funzioni svolte in qualità di militare, l’assegnazione può legittimamente essere revocata dall’Amministrazione.

Nelle more dell’impugnazione del provvedimento di revoca dell’alloggio, il dipendente può legittimamente chiedere la dilazione dei termini per la sottoscrizione del contratto con cui viene assunto in qualità di civile presso l’Amministrazione.

 

Inidoneità parziale al servizio militare – discrezionalità tecnica nel provvedimento amministrativo -transito del personale militare al personale civile – revoca della concessione dell’alloggio di servizio.

artt. 7, 8, 10, 10 bis, L. 241/1990 – art. 97, Costituzione –  artt. 11, 12, 14 e 16 D.P.R n. 461/2001 – art. 58 del D.P.R. 686/1957 – artt. 71, 129 e 130 del D.P.R. n. 3/1957 – artt. 11, 12, 14, 16 e 19 D.P.R. 461/2001

Il giudizio prende le mosse dal ricorso di un dipendente del Ministero della Difesa, in servizio con la qualifica di Sottoufficiale in sottordine presso la stazione di un Comando Legione dei Carabinieri, volto all’annullamento del provvedimento di revoca della concessione dell’alloggio. In proposito, deve essere evidenziato che la predetta concessione era avvenuta in ragione dell’incarico svolto e, pertanto, la concessione a titolo gratuito dell’alloggio risultava legata all’appartenenza del ricorrente al personale militare. Lo stesso atto di assegnazione evidenziava esplicitamente che la decorrenza dal predetto incarico avrebbe, conseguentemente, comportato la revoca dell’alloggio.

A causa dell’insorgenza di alcune patologie, il ricorrente veniva dichiarato permanentemente inidoneo al servizio militare incondizionato nell’Arma dei Carabinieri, pur risultando possibile il suo transito nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile.

In proposito, il Collegio richiama la pronuncia del Consiglio di Giustizia Amministrativa sulla domanda cautelare del ricorrente, laddove la revoca della concessione veniva considerata viziata solo nel mancato rispetto dei termini di preavviso, risultando, invece, legittima nel merito.

Con due separati ricorsi per motivi aggiunti, il ricorrente impugnava, altresì, in primis, il provvedimento di rigetto della propria domanda tesa al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e della concessione dell’equo indennizzo per le infermità dalle quali era risultato affetto, nonché gli ulteriori provvedimenti prodromici della Commissione di Verifica delle Cause di Servizio.

Al riguardo, risulta dirimente la circostanza per cui il riconoscimento della causa di servizio di un’infermità o di una lesione è affidato al Comitato di Verifica per le cause di servizio, al cui parere la P.A. si adegua senza obbligo di motivazione; deve, al contrario, offrire particolareggiata motivazione ove ritenga di discostarsene: il parere del predetto Comitato costituisce, dunque, espressione di discrezionalità tecnica. Dalla vincolatività del parere del Comitato di Verifica discende, secondo il Collegio, anche l’esonero dall’applicazione dell’art. 10 bis della L. n. 241/1990 in materia di comunicazione del preavviso di rigetto, posto che l’eventuale partecipazione dell’interessato non potrebbe comunque avere effetti sull’iter procedimentale della P.A.

Il secondo ricorso per motivi aggiunti, il ricorrente impugnava il provvedimento di collocamento a riposto disposto dall’Amministrazione a seguito della mancata sottoscrizione del passaggio ai ruoli civili dello Stato. Risulta opportuno precisare che tale passaggio era stato richiesto dallo stesso interessato, ma che la sottoscrizione da parte del ricorrente non era avvenuta nella data di convocazione, posto che egli aveva richiesto di attendere, per sottoscrivere il contratto de quo, l’esito della richiesta di riconoscimento dell’invalidità per causa di servizio.

Questo secondo ricorso per motivi aggiunti risulta, secondo il Collegio, ammissibile nella parte in cui evidenzia da parte della Pubblica Amministrazione una carenza di istruttoria, che si riverbera nella decisione finale con la facies dell’eccesso di potere.

*Giovanna De Nardo

** Di prossima pubblicazione su “Lavoro e previdenza oggi” (www.lpo.it)

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