Rapporto di lavoro privato: l’assunzione della carica di amministratore unico non è incompatibile con qualificazione del rapporto in termini di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c. – Corte di Appello di Roma, Sezione Lavoro, n. 2618 del 30 luglio 2018

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La Corte di Appello di Roma, con sentenza del 30 luglio 2018, n. 2618, in accoglimento del gravame interposto avverso una pronuncia del Tribunale, ha qualificato in termini di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c. il rapporto intercorso tra un soggetto nominato formalmente quale amministratore unico di società e l’imprenditore convenuto, quest’ultimo effettivo gestore di tutta l’organizzazione aziendale.

Nel dettaglio, il lavoratore appellante aveva dedotto sin dal primo grado di giudizio di aver svolto attività lavorativa in regime di subordinazione alle dipendenze del convenuto imprenditore, socio di maggioranza di una pluralità di società dislocate sul territorio nazionale e tutte riconducibili alla medesima organizzazione imprenditoriale.

Orbene, operata la ricostruzione dei fatti, la Corte di Appello di Roma ha integralmente riformato la decisione del Tribunale di Roma che, ritenendo non provata la sussistenza dei requisiti della subordinazione nella prestazione di lavoro svolta, aveva respinto le originarie domande spiegate.

Dopo aver riesaminato le dichiarazioni rese dai testi escussi nel corso del giudizio di prime cure, il Collegio ha ritenuto sussistere i requisiti essenziali per la configurazione di un rapporto di lavoro subordinato e, con l’occasione, ha precisato come l’attribuzione dell’incarico di amministratore unico di una delle società del gruppo di imprese fosse solo apparente e comunque inidonea a impedire la riconducibilità del rapporto intrattenuto nell’alveo del lavoro subordinato.

Si segnala come su tale ultimo punto abbiano avuto modo di pronunciarsi anche le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione ritenendo possibile – in linea di principio – assommare il mandato gestorio e il rapporto di lavoro in capo ad un’unica persona, posto che esiste una sostanziale differenza tra il rapporto di lavoro subordinato e il rapporto di amministrazione (Corte di Cassazione, S. U. n. 1545/2017).

Esclusa detta incompatibilità, ritenuto altresì che nel caso di specie “la nomina di soggetti terzi ad amministratori unici serviva esclusivamente per celare l’impianto organizzativo (…) creando una pluralità di soggetti giuridici solo apparentemente autonomi” e che l’effettivo datore di lavoro “gestiva personalmente l’intera organizzazione aziendale sotto l’apparente scudo di più società con a capo altrettanti apparenti amministratori unici”, la Corte di Appello di Roma ha accolto integralmente il gravame proposto riformando la sentenza impugnata.

*Avv. Sergio Testa

*Di prossima pubblicazione su Lavoro e Previdenza Oggi (www.lpo.it)

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