QUESTIONI IN MATERIA DI RILASCIO DEL DURC ALL’IMPRESA A CUI VIENE RICONOSCIUTA UNA POSIZIONE DI IRREGOLARITA’ CONTRIBUTIVA – Tribunale di Grosseto, 25 maggio 2015, r.g. 321/15, est. Casoli

toga Salerno

La disposizione legislativa dalla quale deriva la regola della sospensione dei pagamenti, che consente di ritenere integrata la fattispecie di cui all’art. 5 comma 2, lett b), d.m. 27 ottobre 2007, va rinvenuta nel generale precetto della par condicio creditorum su cui si impernia il sistema delineato in tema di concordato preventivo ed anticipato, con le modifiche intervenute nel 2010 e nel 2012, alla fase degli accordi di ristrutturazione e, persino, delle trattative volte al raggiungimento dell’accordo, il tutto finalizzato ad agevolare il risanamento dell’azienda in crisi. Pertanto incoerente appare il riferimento contenuto negli atti ministeriali richiamati alla moratoria ex art. 186 bis, comma 2, lett. c), l. fall. la quale non fa affatto divieto al debitore di effettuare il pagamento dei debiti anteriori al deposito del concordato limitandosi a consentire che il piano preveda dilazione, al massimo di un anno dall’intervenuta omologa, per il pagamento dei creditori privilegiati. Non vi è dunque alcun motivo per negare l’applicabilità della fattispecie di cui all’art. 5, comma 2, lett. b. DM 27.10.2007 nel periodo intercorrente tra la pubblicazione del ricorso e l’omologazione dell’accordo. Quanto poi agli ulteriori presupposti ai quali il Ministero continua a condizionare il rilascio del DURC si richiama quanto già sopra evidenziato in merito alla assenza di limitazioni di sorta alla applicabilità del divieto di effettuazione di pagamenti in violazione della par condicio credito rum.

DURC – CONCORDATO PREVENTIVO (NELLA SPECIE C.D. IN CONTINUITA’) – IRREGOLARITA’ CONTRIBUTIVA – OMOLOGA – REGISTRO DELLE IMPRESE – DIVIETO AZIEONI ESECUTIVE

Art. 182 bis l.f. – art. 5, comma 2, lett. b DM 24.10.2007 – interpello INPS n. 41/2012 – art. 168 l.f. – art. 161 l.f. – art. 31 comma 8 del D.L. n. 69/2013 – dell’art. 2 DM n. 279/2007

Il Tribunale di Grosseto, sezione Lavoro, con l’ordinanza resa il 25 maggio 2015 ha accolto il ricorso presentato da una società, la quale aveva richiesto, all’INPS e all’INAIL, il diritto al rilascio del Documento unico di regolarità contributiva (di seguito DURC) ai sensi dell’art. 2 DM n. 279/2007, nonostante versasse in una situazione di irregolarità contributiva parziale. La pronuncia affronta in maniera analitica ed approfondita le questioni relative alle modalità e alle finalità sul rilascio del DURC, alla possibilità di considerare sussistente una regolarità contributiva ex art. 5 comma 2 lett b DM 24.10.2007 e di anticipare gli effetti previsti in conseguenza del ricorso per omologa alla fase precedente, come inteso con il DL n. 78/2010 che ha introdotto con l’art. 48, 2 comma, il 6 comma all’art. 182 bis l.f..
Con riguardo al primo dei due macroprofili menzionati, ovvero riguardo le questioni attinenti al DURC, il Giudice, in particolare, discostandosi dall’interpello INPS n. 41/2012, ma in piena sintonia con la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 14 giugno 2010, n. 0010382, in cui si afferma che INPS e INAIL sono tenute a rilasciare il DURC a favore delle imprese ammesse all’amministrazione controllata per cui abbiano dovuto sospendere il pagamento dei debiti contributivi, afferma l’omogeneità dell’istanza ex art. 182 bis e del concordato preventivo nel caso di specie di c.d. di continuità ex art. 161 e 168 l.f.. In ragione di ciò, come sostenuto anche dalla ricorrente, il Giudice Toscano prosegue sostenendo che non può essere emesso un DURC negativo con attestazione di irregolarità contributiva, poiché anche “al caso di specie” viene dedotta l’applicabilità “della disposizione di cui all’art. 5, comma 2, lett. b, DM 24.10.2007”, la quale prevede la sussistenza della regolarità contributiva quando ricorra una “sospensione dei pagamenti a seguito di disposizione legislative”, legittimando l’emissione del DURC, anche durante la procedura di concordato c.d. in continuità ex art. 186 l.f. e non soltanto a seguito dell’omologa. Il giudice perciò conclude che una situazione di irregolarità contributiva, esclusivamente dovuta a causa di crisi finanziaria, che né ha provocato la sospensione dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative, come nel caso di specie, viene considerata regolare anche nel periodo intercorrente tra la pubblicazione del ricorso e l’omologazione dell’accordo (così come previsto nella nota prot. 6666 del 21 aprile 2015 del Ministero del Lavoro), ai fini del rilascio del DURC. La richiesta di rilascio del DURC avviene ex art. 700 c.p.c., infatti durante il processo viene analizzata la presenza dei requisiti del periculum in mora e del fumus boni iuris, necessari per l’ottenimento della misura cautelare, che si concretizza in un aliquid facere nei confronti dell’INPS.
Orbene, analizzando il secondo macroprofilo, occorre precisare che la società in esame precedentemente ha presentato un’istanza di sospensione ex art. 182 bis, comma 6, l.f., pubblicata nel registro delle imprese, con l’intento di raggiungere un accordo di ristrutturazione e di permette all’imprenditore di ottenere che ai creditori sia vietato di iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive anche nel corso delle trattative e prima della formalizzazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti. Per ottenere tale divieto, l’imprenditore deve depositare la documentazione di cui all’art. 161, commi 1 e 2 , l.f. e una proposta di accordo corredata da una propria dichiarazione, avente valore di autocertificazione, attestante che sulla proposta sono in corso trattative con i creditori che rappresentano almeno il 60% per cento dei crediti. L’art. 182 bis si riferisce in modo espresso “all’imprenditore in stato di crisi”, generalmente ai sensi del comma 7 della norma, quando il tribunale dispone con decreto motivato tali “divieti in parola” nella fase delle trattative, fissa anche un termine di non oltre sessanta giorni per il deposito dell’accordo di ristrutturazione. Qualora accordo non sia raggiunto e depositato nei termini indicati, la caducazione ex tunc dell’effetto protettivo si innesca automaticamente. Si può, inoltre, concludere che si tratta “dello stesso divieto che in materia di procedura di ammissione al concordato preventivo è previsto dall’art. 168 l.f.”. Nel merito della portata del divieto della disposizione, la giurisprudenza e la dottrina prevalente sostengono che tale divieto in parola, esplicitamente rivolto ai creditori, sia anche rivolto al debitore con effetto preclusivo per il pagamento dei debiti anteriori alla domanda di concordato preventivo, essendo violata in entrambi i casi la par condicio creditorum. ( Cass., 12 gennaio 2007, n. 578, ne Il Fallimento, 2007, 723; Trib. Modena, 30 agosto 2007, n. 1541).
Alla luce delle argomentazioni sopra riportare viene condannato l’INPS al rilascio del DURC in favore della società, mentre nei confronti dell’INAIL, che aveva deciso “pacificamente” di rilasciare il DURC, si considera cessata la materia del contendere. Spese compensate per novità della materia.

Dario Calderara

* Di prossima pubblicazione su “Lavoro a previdenza oggi” (www.lpo.it)

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