PUBBLICO IMPIEGO: IL PERIODO DI PROVA SCATURISCE DIRETTAMENTE PER EFFETTO EX LEGE E NON PER EFFETTO DI UN PATTO INSERITO NEL CONTRATTO DI LAVORO DALL’AUTONOMIA CONTRATTUALE – Corte di Cassazione, Sezione lavoro, 6 gennaio 2015, n. 655

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La Suprema Corte di Cassazione, con sentenza 6 gennaio 2015 n. 655, ha rigettato il ricorso di M.E. avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia che, confermando la sentenza del Tribunale di Cremona, aveva a sua volta rigettato la domanda del ricorrente di accertamento della nullità del recesso intimatogli dall’Azienda Speciale Comunale “Cremona Solidale” per mancato superamento del periodo di prova.

Il ricorrente aveva articolato il ricorso per cassazione sostenendo come il mancato superamento del periodo di prova fosse stato causato dall’essere stato vittima di reiterati e gratuiti comportamenti di mobbing e di bossing che avevano impedito di rendere la propria prestazione in un clima sereno e quindi a ciò idoneo e nonostante le prove offerte nel giudizio di primo grado fossero fondate sulla denuncia del carattere ritorsivo, discriminatorio e persecutorio del recesso.

La Corte di legittimità, in occasione dell’analisi della predetta fattispecie portata al proprio vaglio, ha avuto modo di evidenziare le diversità che intercorrono tra pubblico impiego contrattualizzato ed il lavoro privato in tema di patto di prova.

Preliminarmente si chiarisce che mentre nell’impiego privato il patto di prova deve essere predisposto in forma scritta a pena di nullità con la conseguenza che, in mancanza di detta formalità, lo stesso deve considerarsi nullo, nel pubblico impiego il periodo di prova scaturisce direttamente per effetto ex lege e non per effetto di un patto inserito nel contratto di lavoro dall’autonomia contrattuale.
La Corte infatti, muovendo dal principio di specialità della disciplina del rapporto di lavoro alle dipendenze della P.A. derivante dall’accesso per pubblico concorso ex art. 97 Cost., ha rilevato che a tale rapporto di lavoro (ancorché assoggettato, per effetto delle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 165/2001, alle disposizioni contenute nel capo I, titolo II del Libro V del Cod. Civ.) è univocamente negata l’applicabilità dell’art. 2096 c.c. in ragione delle specifiche norme che regolano il relativo periodo di prova, previste dal D.P.R. n. 387/1984 fatte espressamente salve dall’art.70, comma 13 del D. Lgs. n. 165 cit.
Il Supremo Collegio, nella sentenza in esame, affronta inoltre la questione del recesso inflitto durante il periodo di prova e, a tal proposito, ribadisce che ugualmente nei rapporti di lavoro “privatizzati” alle dipendenze di P.A., il recesso del datore di lavoro nel corso del periodo di prova ha natura discrezionale e dispensa dall’onere di provarne la giustificazione (altrimenti sarebbe equiparato ad un recesso assoggettato alla L. n. 604 del 1966) anche se la scelta di interrompere il rapporto deve essere comunque coerente con la causa del patto di prova che notoriamente consiste nel consentire alle parti del rapporto di lavoro di verificarne la reciproca convenienza.

Sergio Testa

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