SUL PARZIALE RICONOSCIMENTO DEL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PER LO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI DIRIGENZIALI – Cass. 10.6.2014, n. 13062, pres. Stile rel. Venuti

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Pubblico impiego privatizzato: svolgimento di superiori funzioni dirigenziali e riconoscimento parziale del trattamento economico accessorio

Con la sentenza in oggetto la Corte di Cassazione si è pronunciata in ordine alla delicata questione afferente la natura e la specifica composizione del trattamento economico spettante al pubblico dipendente per il quale sia stato accertato lo svolgimento di superiori funzioni dirigenziali.

In particolare, la Corte di legittimità, chiamata ad esaminare il caso avente ad oggetto la richiesta di pagamento di differenze retributive avanzata da un dipendente del Ministero della Giustizia in virtù dell’espletamento di fatto di superiori mansioni di natura dirigenziale, ha avuto modo di chiarire la particolare natura del trattamento economico accessorio, nelle sue componenti retributive di posizione e di risultato, riconoscendo, nel caso di specie, soltanto la prima delle due voci.

Più precisamente, richiamando un proprio precedente reso per una fattispecie analoga (Cass. Civ. Sez. Lav., 12 ottobre 2011, n. 20976), la Suprema Corte ha escluso dalla quantificazione del trattamento economico accessorio la retribuzione di risultato in quanto agganciata, sulla base del CCNL per il personale dirigenziale del Comparto Ministeri, alla effettiva realizzazione di obiettivi annuali preventivamente determinati dall’Amministrazione ed alla positiva verifica di raggiungimento dei medesimi, presupposti assenti nella fattispecie portata al vaglio di legittimità.

Diversamente, il Supremo Collegio ha incluso nel trattamento economico accessorio la retribuzione di posizione in quanto tale componente retributiva, riflettendo il livello di responsabilità attribuito con l’incarico di funzione ed esprimendo lo specifico valore economico di una determinata posizione dirigenziale, costituisce una componente strutturale  del trattamento economico dei dirigenti “correlata alle funzioni loro attribuite e alle connesse responsabilità” conseguenti “alla natura dell’incarico, all’impegno richiesto, al grado di rilevanza, alla collocazione istituzionale dell’ufficio”.

Così operando, la Corte di Cassazione ha fornito una importante specificazione del generale principio, consacrato dalle Sezioni Unite, per il quale “vanno incluse, nel trattamento differenziale (…) la retribuzione di posizione e quella di risultato, atteso che l’attribuzione delle mansioni dirigenziali, con pienezza di funzioni e assunzione delle responsabilità inerenti al perseguimento degli obbiettivi propri delle funzioni di fatto assegnate, comporta necessariamente, anche in relazione al principio di adeguatezza sancito dall’alt. 36 Cost., la corresponsione dell’intero trattamento economico, ivi compresi gli emolumenti accessori (Cass. Sez. Un. 16 febbraio 2011 n. 3814).

Il Collegio, infatti, pur partendo dal suddetto principio di portata generale che riconosce integralmente, in caso di svolgimento di superiori funzioni di natura dirigenziale, sia la retribuzione di posizione che di risultato, ne ha sostanzialmente escluso l’applicabilità “meccanica” laddove specifiche norme di fonte collettiva impongano particolari condizioni ai fini della maturazione degli emolumenti retributivi accessori legati al risultato.

Avv. Sergio Testa

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